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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella causa SO.2014.2359 (sospensione del fallimento per mancanza di attivi) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 giugno 2014 da
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Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, Lugano
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nell’ambito della procedura di fallimento di
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CO 1
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giudicando sul reclamo del 23 giugno 2014 presentato da
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RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)
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contro la decisione emessa il 4 giugno 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Su istanza di RI 1, con decisione 7 maggio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della società PI 1 a far tempo dall’8 maggio 2014 alle ore 10:00.
B. Non avendo rinvenuto attivi da inventariare e stimando il passivo in circa fr. 171'000.–, con istanza 3 giugno 2014 l’Ufficio fallimenti (UF) del Distretto di Lugano ha chiesto al Pretore di sospendere la procedura di fallimento per mancanza di attivi.
C. Statuendo con decisione 4 giugno 2014 il Pretore ha ordinato la sospensione della procedura di fallimento, fatta salva la facoltà per i creditori di chiederne la continuazione previa anticipazione delle spese. L’UF ha pubblicato tale sentenza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) n. __________ del __________.
D. Con atto unico del 24 (recte: 23) giugno 2014 RI 1 si aggrava in via di reclamo contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e la retrocessione degli atti all’UF affinché proceda a ulteriori accertamenti, e nello stesso tempo in via di ricorso (art. 17 LEF) contro la richiesta dell’Ufficio al Pretore di sospendere il fallimento per mancanza di attivo (v. il parallelo inc. 15.2014.67).
E. Con ordinanza del 24 giugno 2014 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo sia al reclamo che al ricorso e con sentenza odierna parallela ha dichiarato irricevibile il ricorso contro l’operato dell’UF (inc. 15.2014.67).
Considerato
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo giusta l’art. 319 lett. a CPC alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 giugno 2014 contro la sentenza pubblicata sul FUSC n. __________ del __________, il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, ancorché al limite, il reclamo risulta ricevibile nella misura in cui RE 1 rimprovera implicitamente al Pretore le stesse mancanze addebitate all’UF in merito all’accertamento degli attivi della fallita.
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che dalle verifiche di rito effettuate dall’UF non sono stati rinvenuti attivi da potersi inventariare in favore della massa, i passivi accertati essendo da parte loro stati stimati in circa fr. 171'000.–. Il primo giudice ha d’altronde sottolineato che la fallita ha cessato ogni attività a fine 2012 a seguito di atti vandalici perpetrati alla sua sede romanda, concludendo che nulla ostava a sospendere la procedura di fallimento.
3. Nel reclamo, l’insorgente sostiene che l’UF ha inoltrato al Pretore l’istanza di sospensione del fallimento in questione senza aver proceduto agli opportuni e necessari accertamenti sulla situazione finanziaria della società fallita. Secondo il reclamante, l’organo dei fallimenti si è limitato a far interrogare l’ex amministratore unico di PI 1, il quale ha prodotto soltanto i bilanci e il conto economico relativi al 2012, ma non quelli degli ultimi anni. Il reclamante è dunque del parere che l’accertamento della fattispecie sia manifestamente insufficiente.
4. Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell’ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento (art. 230 cpv. 1 LEF). Qualora non condivida il parere dell’ufficio, il giudice può chiedere per il suo tramite o direttamente al fallito informazioni supplementari oppure ordinare la liquidazione sommaria o ordinaria (Vouilloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 230 LEF). Sebbene la procedura abbia – come già ricordato – natura sommaria (art. 251 lett. a CPC), egli è infatti tenuto ad accertare i fatti d’ufficio (art. 255 lett. a CPC).
4.1 Nel caso in rassegna, il reclamante reputa gli accertamenti effettuati dall’UF – e per estensione dal giudice del fallimento – sulla situazione finanziaria della società fallita manifestamente insufficienti, nella misura in cui si fondano unicamente sulle dichiarazioni dell’amministratore della società e su bilanci del 2012. A sua mente un bilancio e un rapporto di revisione aggiornati sono atti indispensabili e minimi per poter appurare la reale situazione finanziaria della fallita e la correttezza della sua gestione.
4.2 Quale misura cautelare nel senso dell’art. 223 cpv. 2 LEF, l’ufficio dei fallimenti deve prendere in custodia in particolare i libri di commercio del fallito. La misura non serve solo alla conservazione dei diritti patrimoniali di lui ma anche alla loro scoperta (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 6 ad art. 223 LEF), in particolare per quanto riguarda eventuali pretese revocatorie (art. 285 segg. LEF e 27 cpv. 2 RUF) o risarcitorie contro gli organi della fallita (art. 757 o 678-679 CO; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 223). La presa in custodia dei libri contabili contribuisce quindi a preparare la proposta che l’ufficio dovrà sottoporre al giudice del fallimento sul seguito da dare alla procedura fallimentare (art. 230-231 LEF e 39 RUF; Gilliéron, op. cit. loc. cit.). D’altronde, la contabilità del fallito è un mezzo d’informazione per i creditori e gli altri interessati, che in linea di massima hanno diritto di consultarla (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 223).
4.3 Nel caso specifico, pur conoscendone l’ubicazione l’UEF non ha acquisito agli atti la contabilità della fallita successiva al 2012 e neppure il Pretore ne ha chiesta l’edizione. Non va tuttavia sottaciuto che, nel sottolineare il fatto che la fallita ha cessato ogni attività a fine 2012, il primo giudice ha verosimilmente considerato che l’assenza di attivi, che già si evinceva dalla contabilità del 2012, in assenza di attività non poteva che essersi confermata nei mesi successivi. Sennonché, alla luce del fatto (da appurare d’ufficio) che la società ha cambiato sede e ragione sociale nel 2013 e l’amministratore unico ha rassegnato le dimissioni solo nell’aprile del 2014, il Pretore avrebbe dovuto interrogarsi se dopo il 2012, in realtà, una certa attività essa non l’ha avuta, anche perché durante il suo interrogatorio l’ex amministratore è stato alquanto evasivo, specie per quanto riguarda i conti bancari della società (la conferma di __________ sull’inesistenza di relazioni intestate alla fallita è avvenuta solo dopo l’emanazione della sentenza impugnata, v. scritto 13 agosto 2014 nel fascicolo “inventario” dell’incarto dell’UF).
In assenza di motivi oggettivi che potessero giustificare la rinuncia ad acquisire agli atti l’intera documentazione contabile che normalmente l’ufficio deve prendere in custodia, gli accertamenti del Pretore risultano manifestamente insufficienti in merito a fatti pertinenti per il suo giudizio e per la decisione dei creditori in merito ad un’eventuale anticipazione delle spese per ottenere comunque la continuazione della procedura di liquidazione. La sentenza impugnata si evince dunque nel risultato giuridicamente errata (sulle relazioni tra accertamenti insufficienti di fatti rilevanti e violazione del diritto, v. Stauber in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/ Stauber (curatori), ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 5 ad art. 320 CPC). Il reclamo va di conseguenza accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio, previa acquisizione della documentazione contabile ancora in mano dell’organo di revisione.
5. Tenuto conto dell’errore in cui è incorso il primo giudice e del carattere unilaterale della procedura (Lustenberger in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 230 LEF), per motivi d’equità occorre rinunciare a prelevare la tassa di giustizia (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si giustifica per contro di riconoscere ripetibili al reclamante, siccome l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (decisione della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013, consid. 5).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio, previa acquisizione della documentazione contabile ancora in mano dell’organo di revisione.
2. Non si riscuotono oneri processuali e non si assegnano ripetibili.
3.Notificazione all’avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, e all’Ufficio fallimenti di Lugano, Via al Fiume 7, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).