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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.374 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 14 maggio 2014 da:
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CO 1 (patrocinata dall’PA 2)
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contro |
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RE 1 (patrocinato dall’PA 1) |
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giudicando sul reclamo del 1° luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 giugno 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 aprile 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. C), la CO 1, che sorge sulla particella n. __________ RFD di __________, ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 48'308.40 oltre interessi del 10% dal 13 febbraio 2007, di fr. 9'930.– oltre interessi del 5% dal 19 febbraio 2014 e di fr. 4'941.85, indicando quali titoli di credito le “sentenze del 29.03.2012 del Tribunale distrettuale Moesa e del 26.07.2013 del Tribunale cantonale dei Grigioni”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 14 maggio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, con osservazioni scritte del 28 maggio 2014 l’escusso si è opposto all’istanza chiedendo in via preliminare e cautelare la sospensione dell’esecuzione e della procedura in corso, avendo egli nel frattempo inoltrato una domanda di revisione delle sentenze sulle quali si fonda il rigetto definitivo della sua opposizione. Con replica del 4 giugno 2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta con duplica del 13 giugno 2014.
C. Statuendo con decisione 18 giugno 2014, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 450.– e un’indennità di fr. 1'260.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° luglio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 2 luglio 2014 il Presidente di questa Camera ha concesso al reclamo l’effetto sospensivo, di cui l’istante ha chiesto la revoca il giorno successivo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 1° luglio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 giugno 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, il doc. CC accluso al reclamo e le allegazioni relative all’azione di annullamento dell’esecuzione che l’escusso afferma di aver promosso dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (il doc. CC menziona però numeri di esecuzione diversi di quella in esame in questa sede) sono pertanto inammissibili.
2. Nella sentenza impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che le decisioni prodotte dall’istante costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, siccome sono passate in giudicato, ricordando che la domanda di revisione delle stesse inoltrata da RE 1, alla quale non risulta essere stato concesso effetto sospensivo, non preclude l’efficacia e l’esecutività delle decisioni impugnate (art. 331 CPC).
3. Nel reclamo RE 1 chiede nuovamente la sospensione dell’esecuzione fintanto che le procedure attualmente pendenti, l’una davanti al Tribunale cantonale dei Grigioni (domanda di revisione della sentenza del 26 luglio 2013) e l’altra davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud (istanza di accertamento di inesistenza del debito ex art. 85a LEF), non saranno concluse, perché in caso di accoglimento delle sue tesi, la base su cui si fonda il credito posto in esecuzione verrebbe a mancare.
4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella fattispecie, come ha giustamente rilevato il Pretore, le decisioni prodotte dall’istante (sentenze del 29 marzo 2012 del Tribunale distrettuale della Moesa, del 26 luglio 2013 del Tribunale cantonale dei Grigioni e del 19 febbraio 2014 del Tribunale federale), debitamente passate in giudicato, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Pur non contestandolo esplicitamente, RE 1 chiede comunque la sospensione dell’esecuzione in attesa dell’esito delle cause da lui avviate in altre sedi. Sennonché la legge non prevede la sospensione del procedimento esecutivo per il solo fatto che l’escusso ha chiesto la revisione del titolo di rigetto definitivo o l’annullamento giudiziario dell’esecuzione.
a) La revisione è infatti un rimedio straordinario (art. 328 CPC), che come ha giustamente evidenziato il primo giudice non preclude l’efficacia né l’esecutività della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 CPC), a meno che il giudice non ne differisca l’esecuzione (art. 331 cpv. 2 CPC) concedendo l’effetto sospensivo, ciò che nel caso di specie nemmeno il reclamante pretende sia avvenuto.
b) Anche l’azione di annullamento dell’esecuzione (art. 85a LEF) non ne sospende automaticamente il decorso. Certo, come rileva il reclamante, il giudice può pronunciare la sospensione provvisoria dell’esecuzione se ritiene la domanda molto verosimilmente fondata (art. 85a cpv. 2 LEF). Per tacere – però – del fatto che nulla si sa in concreto sul fondamento della domanda formulata dal reclamante, che è addirittura un’allegazione nuova improponibile in questa sede (sopra consid. 1.2), ad ogni modo egli dimentica di citare l’altra condizione prevista dalla norma, ovverosia che nell’esecuzione in via di pignoramento la sospensione provvisoria può essere decretata solo prima della realizzazione o prima della ripartizione, cioè dopo il pignoramento (FF 1991 III 51; tra tanti: Bodmer/Bangert, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 85a LEF). Essa è dunque esclusa allo stadio del rigetto dell’opposizione.
5.2 In queste condizioni, il reclamo va respinto, l’escusso non essendosi, per il resto, avvalso di nessuna delle eccezioni liberatorie ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF. Dovessero in futuro eventuali decisioni giudiziarie o della comunione dei comproprietari rimettere in discussione l’esistenza o l’importo del credito posto in esecuzione, al reclamante rimarranno ad ogni modo i mezzi di protezione previsti dalla LEF (art. 85, 85a e 86).
6.Con l’emanazione della decisione odierna, l’istanza di revoca dell’effetto sospensivo formulata il 3 luglio 2014 dall’istante diventa senza oggetto.
7.La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano indennità, non essendo il reclamo stato intimato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 63'180.25, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).