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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente, Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo nella causa __________ (contestazione di graduatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 3 febbraio 2014 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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giudicando sul reclamo 2 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 maggio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 6 febbraio 2012, l'Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari (FINMA) ha dichiarato il fallimento della società __________ SA, __________, designando quali liquidatori gli avvocati __________ e __________, __________. Il 13 gennaio 2014 è stata depositata la graduatoria, nella quale il credito per pretese salariali di fr. 16'250.– lordi insinuato da CO 1, ex dipendente della società fallita, è stato integralmente ammesso in terza classe (doc. C).
B. Con istanza del 3 febbraio 2014 la società RE 1, creditrice della __________ SA e anch'essa ammessa nella suddetta graduatoria, ha convenuto in giudizio CO 1 con un'azione di contestazione della graduatoria nel senso dell'art. 250 cpv. 2 LEF presso la Pretura del Distretto di Lugano, opponendosi all'ammissione del credito insinuato dalla convenuta, la quale non ha presentato osservazioni nel termine assegnatole dal Pretore. Al dibattimento tenutosi il 13 maggio 2014, l'istante ha confermato la sua domanda, mentre CO 1 vi si è opposta.
C. Statuendo con decisione 30 maggio 2014, il Pretore ha respinto la petizione e posto a carico dell'attrice le spese processuali di fr. 350.–, prescindendo dall'assegnare ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un “appello/reclamo” del 2 luglio 2014 per ottenerne in via principale la riforma e l'accoglimento della petizione, in via subordinata l'annullamento della decisione e il rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo giudizio e in via ancor più subordinata la modifica del dispositivo relativo alla tassa di giustizia. Regolarmente invitata ad esprimersi sul reclamo, CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell'appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). I medesimi principi sono validi anche in materia di fallimento bancario (art. 37 cpv. 2 LBCR, RS 952.0). Per le decisioni inappellabili e finali di prima istanza è dato invece il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC), sempre alla CEF (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Nel caso di specie, il Pretore ha attribuito alla causa un valore litigioso di fr. 16'250.–. In realtà, e come osservato dalla stessa reclamante, trattandosi di un'azione di contestazione di graduatoria, il valore litigioso non corrisponde all'importo nominale del credito contestato, bensì al dividendo stimato dall'amministrazione del fallimento o dai liquidatori per quella pretesa (DTF 140 III 67 consid. 3.2 con rinvii). Ciò detto, il credito insinuato da CO 1 essendo di fr. 16'250.– e il dividendo ipotizzato per la terza classe del 2.19%, il valore litigioso ammonta a fr. 355.90, di modo che il ricorso in esame è ammissibile solo quale reclamo nel senso dell'art. 319 lett. a CPC.
1.2 Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 6 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC). Presentato il 2 luglio 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 2 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.3 La legittimazione della reclamante deriva dalla sua qualità di attrice nella procedura di prima istanza (art. 250 cpv. 2 LEF).
1.4 A norma dell'art. 59 cpv. 1 CPC il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, ciò che verifica d'ufficio (art. 60 CPC).
a) Fra questi rientra la competenza per materia del giudice adito (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC), disciplinata dal diritto cantonale (art. 4 CPC), che va esaminata d'ufficio in ogni stadio della causa, e ciò anche in seconda istanza (DTF 140 III 274, consid. 2.2 con rinvio). Di principio la competenza per materia è di natura imperativa e la mancanza di tale presupposto comporta l'irricevibilità dell'istanza (Müller in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 38 ad art. 59 CPC). Una decisione emanata nonostante la mancanza di un presupposto processuale è, di regola, nulla (Gehri in: Basler Kommentar, Schweizerische ZPO, 2012, n. 12 ad art. 60 CPC). In particolare, una decisione di un'autorità giudiziaria inferiore dev'essere annullata se questa non era materialmente competente a statuire nel merito (Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 11 ad art. 318 CPC).
b) Nel caso concreto, il valore litigioso, come visto (sopra consid. 1.1), è di fr. 355.90. La causa rientrava pertanto nella competenza (fino a fr. 5'000.–) del giudice di pace (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG), sicché il Pretore non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma dichiararsi materialmente incompetente (Pahud in: Brunner/Gasser/ Schwander (ed.), op. cit., n. 15 ad art. 220 CPC). Sulla base delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata dovrebbe essere dichiarata d'ufficio nulla da questa Camera, indipendentemente dal fatto che non vi sia stata alcuna contestazione delle parti. Nel caso specifico, tuttavia, ciò trascenderebbe in un inutile esercizio di giurisdizione, dato che la causa rientra nella competenza della Camera (sopra consid. 1 i.f.) ed è matura per il giudizio (cfr. art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), l'esito del reclamo è chiaro e la reclamante, benché abbia evidenziato il problema di competenza, non chiede il rinvio della causa al giudice di pace, mentre, come si vedrà, gli interessi della convenuta non sono pregiudicati dall'odierna decisione. Tanto vale in queste circostanze, per economia di giudizio, entrare senza indugio nel merito del reclamo.
1.5 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato che l'attività della __________ SA è cessata il 7 gennaio 2009 con l'apposizione dei sigilli da parte dell'autorità inquirente, senza perciò porre fine al rapporto di lavoro con la convenuta. Preso atto che la disdetta del contratto di lavoro le è stata significata per il 30 giugno 2009, il primo giudice ha considerato che CO 1 ha mantenuto il diritto di percepire il salario dal 1° gennaio al 30 giugno 2009, a prescindere dal fatto che non abbia offerto la propria prestazione lavorativa dopo la cessazione dell'attività del suo datore di lavoro, in quanto questi non sarebbe in ogni caso stato nella condizione di accettarla. D'altronde, ha rilevato il Pretore, RE 1 non ha allegato né tantomeno dimostrato che la convenuta ha conseguito un risparmio a causa dell'impedimento al lavoro, né che ha effettivamente lavorato per altri datori di lavoro oppure omesso intenzionalmente di farlo durante il periodo in questione. Donde la reiezione della petizione.
3. Nel reclamo RE 1 contesta anzitutto l'importo stabilito dal Pretore per la tassa di giustizia, ritenendo che la stessa, se dovuta, non dovrebbe comunque superare fr. 300.–, il valore litigioso essendo solo di fr. 473.– (recte fr. 355.90, il dividendo presumibile ammontando al 2.19% e non al 2.91%, doc. C accluso alla petizione, pag. 5 ad 7). Nel merito, la reclamante critica la valutazione del primo giudice secondo cui il datore di lavoro non avrebbe in ogni caso accettato la prestazione di lavoro offerta, facendo valere al proposito che la stessa lavoratrice ha ammesso di non essersi recata sul posto e quindi di non aver offerto la propria prestazione. Solo se lo avesse fatto, continua la reclamante, gli organi di __________ SA avrebbero potuto disdire il contratto di lavoro. RE 1 ritiene poi che il Pretore avrebbe dovuto accertare i fatti d'ufficio conformemente al principio inquisitorio sociale applicabile nelle procedure di diritto del lavoro (art. 247 cpv. 2 lett. b. n. 2 CPC) ed emanare in merito un'ordinanza sulle prove. RE 1 postula dunque, in via principale, la riforma e l'accoglimento della petizione, in via subordinata l'annullamento della decisione e il rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo giudizio e in via ancor più subordinata la modifica del dispositivo relativo alla tassa di giustizia.
4. Ciò posto, va anzitutto sgombrato il campo dalla censura con cui la reclamante rimprovera al primo giudice di non essersi attenuto alla procedura prevista dal diritto del lavoro. Infatti, la contestazione della graduatoria, anche quando – come nella presente fattispecie – concerne pretese fondate sul diritto del lavoro dev'essere trattata come una causa di diritto esecutivo e non di diritto del lavoro, perché ha quale oggetto principale l'appuramento della graduatoria e non l'accertamento dell'esistenza del credito contestato, questione sulla quale il giudice statuisce in via solo pregiudiziale e senza effetto vincolante per il fallito, che non è parte della procedura (cfr. DTF 135 III 470, consid. 1.2). Al riguardo la sentenza del Tribunale federale citata dalla reclamante (DTF 131 III 455 consid. 3) pone lo stesso principio per le azioni in cui è litigioso il grado della pretesa contestata. La censura va pertanto respinta e la stessa sorte spetta alle critiche connesse alla mancata osservazione del principio inquisitorio sociale.
5. Nel merito, la reclamante sostiene che CO 1 avrebbe dovuto presentarsi sul posto di lavoro ad offrire la sua prestazione nonostante l'apposizione dei sigilli, consentendo così agli organi della società di disdire il contratto di lavoro. Non avendolo fatto, la convenuta non avrebbe diritto al salario “nell'entità riconosciuta dai liquidatori e dal primo giudice”. Così argomentando la reclamante non dimostra che sia manifestamente errato l'accertamento del primo giudice secondo cui la datrice di lavoro non sarebbe in ogni caso stata nella condizione di accettare un'offerta formale di lavoro da parte della convenuta (circostanza che libera il lavoratore dall'obbligo di offrire i propri servizi, DTF 135 III 357 consid. 4.2; Longchamp, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 324 CO). Al contrario, ciò trova conferma proprio nell'allegazione della reclamante per cui la presentazione dell'offerta avrebbe avuto quale unico effetto la disdetta del contratto di lavoro. Non va poi sottaciuto che la disdetta era comunque possibile senza che la convenuta si presentasse sul posto di lavoro. E anche se lo avesse fatto, ben difficilmente avrebbe incontrato gli organi della società, non solo perché essi erano “spariti” (come allega la convenuta, senza essere contraddetta, nel verbale dell'udienza 13 maggio 2014, pag. 2 i.f.), ma anche perché i locali della società erano inaccessibili.
6. Per quanto concerne la tassa di giustizia stabilita dal Pretore in fr. 350.–, RE 1 chiede che venga ridotta a fr. 50.–, osservando come la stessa avrebbe dovuto oscillare tra fr. 50.– e fr. 300.–, il valore litigioso della causa essendo di fr. 473.– (recte: fr. 355.90). Il riferimento all'art. 6 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) si rivela corretto, la causa rientrando nella competenza del giudice di pace (sopra consid. 1.4/b). Tenuto conto del valore litigioso, della complessità media-alta della causa e del dispendio lavorativo (un'udienza e una sentenza di 5 pagine), si giustifica di moderare la tassa di giustizia di prima sede riducendola a fr. 200.–. Su questo punto il reclamo merita pertanto parziale accoglimento, ritenuto che sulle modalità di computazione del maggior anticipo (restituzione, bonifico, compensazione, ecc.) deciderà la Pretura.
7. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la convenuta non avendo presentato osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 355.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.–, già anticipate dalla parte attrice in ragione di fr. 350.–, rimangono a suo carico. Non vengono assegnate ripetibili.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).