Incarto n.
14.2014.143

Lugano

13 agosto 2014/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Baur Martinelli

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 marzo 2014 da:

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 4 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 luglio 2014 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 18 marzo 2014 la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'037.60 oltre interessi e spese.

 

                            B.  All’udienza di discussione del 28 maggio 2014 nessuno è comparso.

 

                            C.  Statuendo con decisione 3 luglio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 4 luglio 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 luglio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di disporre di beni immobiliari tali da poter far fronte ai propri debiti, e in particolare all’esecuzione che l’ha portata al fallimento. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, visto l’esito della decisione odierna.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 luglio 2014 contro la sentenza intimata a RE 1 il giorno precedente in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

 

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                           2.2  Nel caso in esame la reclamante non ha provato per mezzo di documenti di avere estinto il debito oggetto dell’esecuzione che l’ha condotta al fallimento, compresi gli interessi e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di avere depositato l’importo dovuto presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno risulta dagli atti che quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF). Dall’estratto delle esecuzioni all’11 agosto 2014, che la Camera ha richiesto d’ufficio, si evince invero che la reclamante ha successivamente pagato l’esecuzione in oggetto, ma solo l’8 agosto 2014, ossia dopo la scadenza del termine di reclamo di 10 giorni, verificatasi lunedì 14 luglio 2014. Ora, i motivi ostativi al fallimento devono essere realizzati e sollevati nel termine di ricorso (DTF 136 III 294 segg. consid. 3, 139 III 491 segg. consid. 4). Ne consegue che, già per questo motivo, il fallimento non può essere annullato.

 

                           2.3  Per abbondanza va osservato per quel che riguarda il requisito della solvibilità (sopra consid. 2.1), che  il citato estratto fa stato di 79 procedure esecutive pendenti nei confronti della reclamante per un importo complessivo di fr. 499'282.69. Nel corso del 2014 in undici procedure è stata emessa la comminatoria di fallimento, in nove è stata presentata la domanda di realizzazione, in cinque è stato emesso l’avviso di pignoramento e in sei altre è stato chiesto di proseguire l’esecuzione. In merito ai beni immobili che la reclamante ha sostenuto sarebbero tali da poter coprire i suoi debiti, va rilevato che il bilancio al 31 dicembre 2012 prodotto dalla convenuta, oltre a non essere attuale, non risulta verificato da un revisore indipendente, per cui il valore degli immobili ivi indicato costituisce una mera allegazione di parte. Non può inoltre essere sottaciuto che gli estratti dal Registro fondiario prodotti dalla reclamante riguardano tre immobili mentre il bilancio del 2012 repertoria cinque investimenti immobiliari. In queste circostanze anche il presupposto della solvibilità non potrebbe essere ritenuto reso sufficientemente verosimile.

 

                             3.  Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al gravame, il fallimento va nuovamente pronunciato.

 

                             4.  La tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il reclamo è respinto e di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

                                  giovedì 14 agosto 2014 alle ore 10.00.

 

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–;

–  Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

–  Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca.

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).