Incarto n.
14.2014.144

Lugano

11 agosto 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Baur Martinelli

 

 

statuendo nella causa SO.2014.1319 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 marzo 2014 da:

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 4 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 giugno 2014 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 26 marzo 2014 la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'482.70 oltre interessi e spese.

 

                            B.  All’udienza di discussione del 4 giugno 2014 nessuno è comparso.

 

                            C.  Statuendo con decisione 25 giugno 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 26 giugno 2014 alle ore 10.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese esecutive di fr. 920.– a carico della massa fallimentare.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 luglio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il debito posto in esecuzione. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 luglio 2014 contro la sentenza intimata il 25 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

 

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                           2.2  Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 4 luglio 2014 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 7'007.80 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

 

                           2.3  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo al 9 luglio 2014 si evince che tutte le ulteriori procedure pendenti nei confronti della convenuta sono state estinte e che a suo carico non risultano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la reclamante dispone di sufficienti liquidità per far fronte ai propri impegni. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del convenuto appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

 

                             3.  La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a carico della reclamante. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (inc. SO.2014.1319), nei confronti di RE 1, __________, è annullata.

2.     La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3.     Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

 

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–- è posta a carico di RE 1.

 

                            III.  Notificazione a:

 

–;

–;

–  Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

–  Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).