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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chiesi |
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 gennaio 2014 da
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avv. CO 1, __________ avv. CO 2, __________ (patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
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contro |
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avv. RE 1, __________
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giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2014 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 23 giugno 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, gli avv. CO 1, CO 2 e CO 3 hanno escusso l’avv. RE 1 per l’incasso di fr. 1'160.– più interessi del 5% dal 2 giugno 2012, di fr. 1'500.– più interessi del 5% dall’11 dicembre 2012, di fr. 2'500.– più interessi del 5% dal 24 gennaio 2013 e di fr. 2'000.– più interessi del 5% dal 4 giugno 2013, indicando quali titoli di credito le ripetibili concernenti rispettivamente l’udienza di conciliazione 3 maggio 2012, la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello del 10 dicembre 2012, la sentenza della seconda Camera civile del medesimo Tribunale del 23 gennaio 2013 e la sentenza della prima Corte di diritto civile del Tribunale federale del 3 giugno 2013.
B. Avendo l’avv. RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 gennaio 2014 gli escutenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 febbraio 2014, cui è seguita la replica spontanea della parte istante dell’11 marzo 2014 intesa alla conferma dell’istanza. Con duplica spontanea del 31 marzo 2014 l’escussa ha ribadito la propria posizione. Gli escutenti si sono poi espressi sulla duplica con scritto dell’8 aprile 2014, mentre l’escussa, per mezzo di un’istanza datata 31 marzo 2014, ha chiesto l’accertamento della “nullità ed inefficacia” della triplica.
C. Statuendo con decisione 23 giugno 2014, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 6'000.– più interessi del 5% dall’11 dicembre 2012 su fr. 1'500.–, del 5% dal 24 gennaio 2013 su fr. 2'500.– e del 5% dal 4 giugno 2013 su fr. 2'000.–, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 300.– a favore degli istanti.
D. Contro la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 luglio 2014 per ottenerne l’accertamento della nullità e in subordine l’annullamento. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 luglio 2014 contro la sentenza notificata all’avv. RE 1 il 1° luglio – ovvero il settimo giorno dal deposito, il 24 giugno, dell’avviso di ritiro nella casella della destinataria (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) –, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha reputato le tre decisioni prodotte dagli istanti validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, anche se sui medesimi come creditrici delle ripetibili poste in esecuzione figurano le società S__________ SA e Y__________ SA e non gli istanti, perché – a mente del primo giudice – le cessioni di credito del 17 settembre 2012 e del 15 giugno 2013 sottoscritte dalle società a favore loro sono formalmente corrette, i crediti ceduti essendo sufficientemente determinati o determinabili per quel che concerne la persona del cedente, la causa e l’importo. Per quanto attiene al verbale di conciliazione del 3 maggio 2012, invece, il Pretore ha considerato che l’unico beneficiario dell’impegno dell’avv. RE 1 a pagare fr. 1'160.– è l’avv. CO 3, il quale non risulta avere ceduto il suo credito agli altri due istanti. Di conseguenza, il rigetto definitivo dell’opposizione è stato limitato a fr. 6'000.– oltre agli interessi.
3. Nel reclamo l’avv. RE 1 solleva a titolo pregiudiziale l’eccezione di carenza di legittimazione attiva degli istanti, contestando la validità delle cessioni di credito nella misura in cui le firme appostevi sono illeggibili e non risultano riconducibili a organi competenti della liquidatrice delle società cedenti – la A__________ SA – né a persone delegate o autorizzate da tali organi. La reclamante, inoltre, reputa i crediti ceduti non sufficientemente determinabili, non essendo tutti già sorti al momento delle cessioni, ciò che configura secondo lei una violazione degli art. 27 cpv. 2 CC e 20 CO. D’altronde – ricorda la reclamante – già in prima sede essa ha eccepito la compensazione con la propria nota professionale di fr. 359'083.55 relativa alle prestazioni e le spese da lei sostenute quando era ancora amministratrice unica di S__________ SA e Y__________ SA. Rimprovera al Pretore di non essersi determinato né sull’eccezione di carente legittimazione attiva né su quella di compensazione, violando il suo diritto di essere sentita e il divieto di diniego di giustizia formale. Si duole, infine, di essere stata frustrata nel suo diritto alla tenuta di un’udienza pubblica.
4. Dalle censure formali va subito sgombrato il campo. Intanto perché, contrariamente a quanto crede la reclamante, la questione della legittimazione attiva è una questione di merito (DTF 139 III 507 consid. 1.2), che non ha nulla a che vedere con i presupposti processuali (v. art. 59 CPC). E d’altronde perché il Pretore si è determinato sulla validità delle cessioni di credito, respingendo con una motivazione concisa le eccezioni sollevate dall’escussa nelle sue osservazioni 25 febbraio 2014, relative alla mancanza della firma dei cessionari sulla cessione e al carattere indeterminato della stessa. Non v’è dubbio che le considerazioni del primo giudice fossero sufficienti perché l’escussa potesse capire la portata della decisione e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore (cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami), ciò che dimostra peraltro il forbito reclamo da lei puntualmente inoltrato.
4.1 Certo, il primo giudice non si è determinato sull’eccezione di compensazione formulata dalla reclamante (solo) con la duplica spontanea (pag. 2 in fondo). Ci si può però chiedere se l’avrebbe dovuto fare, dal momento che l’eccezione è stata presentata con un atto – la duplica – non richiesto dal Pretore, ossia dopo la chiusura dello scambio degli allegati, avvenuta con l’inoltro delle osservazioni all’istanza (art. 253 CPC). La questione, tuttavia, può rimanere indecisa. Con il reclamo, infatti, l’avv. RE 1 ha avuto modo di riproporre l’eccezione, su cui la Camera può esprimersi liberamente dal momento che il Pretore non l’ha esaminata e che la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
4.2 Per quanto attiene poi alla pretesa violazione del diritto dell’escussa a un’udienza pubblica, occorre ricordare che il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti (art. 256 cpv. 1 CPC). In linea di massima, però, il giudice deve citare le parti qualora esse o una di esse si siano prevalse espressamente del diritto alla tenuta di un’udienza pubblica, derivante dall’art. 6 n. 1 CEDU, e non vi abbiano poi rinunciato, pur tacitamente (sentenza del Tribunale federale 5D_181/2011 dell’11 aprile 2012, RSPC 2012, 348-9, consid. 3.1.2-3.1.3; sentenza della CEF 14.2011.55 del 20 maggio 2011, consid. 4; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1125; Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 256 CPC). Nel caso specifico, non risulta che l’avv. RE 1 abbia chiesto in prima sede la tenuta di un’udienza, né la stessa lo allega. La censura cade così nel vuoto.
5. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella fattispecie le tre sentenze (doc. E-G) prese in considerazione dal Pretore, siccome sono immediatamente esecutive, costituiscono senz’altro validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per le ripetibili poste in esecuzione (art. 80 cpv. 1 LEF). Il problema è che le creditrici menzionate in quelle sentenze sono le società S__________ SA e Y__________ SA e non gli istanti.
6.2 Il cessionario può far valere una decisione ottenuta dal cedente quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione se dimostra immediatamente la sua qualità di avente causa. Il giudice può concedere il rigetto definitivo anche se è stato chiesto il rigetto provvisorio (DTF 140 III 374 segg. consid. 3; sentenza della CEF 14.2002.3 del 24 maggio 2002 consid. 3).
a) Nel caso concreto, gli istanti hanno prodotto quattro dichiarazioni di cessione, firmate il 17 settembre 2012 e il 15 giugno 2013 sia da S__________ SA in liquidazione (doc. H) sia da Y__________ SA in liquidazione (doc. I), con cui esse hanno ceduto allo studio legale PA 1 “ogni e qualsiasi credito per ripetibili, tasse di giustizia o indennità di altro tipo riconosciuto per esito favorevole di vertenza contenziosa nei confronti dell’avv. RE 1”. Con le sue osservazioni all’istanza, quest’ultima ha contestato la validità delle cessioni denunciando l’assenza della firma dei cessionari e il carattere a suo dire indeterminato o non sufficientemente determinato dei crediti ceduti, gli atti di cessione non menzionando le cause in cui le ripetibili sono stati decretati né il tribunale competente e neppure il loro importo. Ora, come rettamente spiegato dal Pretore, alle cui considerazioni si può rinviare, per la validità della cessione di credito basta la firma del cedente. Del resto, lo ha ammesso l’avv. RE 1 nel reclamo (pag. 3 ad 1.1 in alto).
b) Per quanto riguarda invece la pretesa violazione degli art. 27 cpv. 2 CC e 20 CO, la reclamante finge di non accorgersi che le società cessionarie non hanno ceduto tutti i loro crediti ma soltanto quelli per ripetibili ottenute in cause dirette contro una sola controparte ben determinata, ovvero la stessa reclamante. Orbene, siffatti crediti sono sufficientemente determinabili quanto alla persona del terzo debitore (debitor cessus) – l’avv. RE 1 – e alla loro causa e contenuto – ripetibili –, e non limitano eccessivamente la libertà economica delle società cedenti, poiché riguardano una parte che si può ritenere marginale della loro attività. Le cessioni in questione sono di conseguenza valide (v. decisione del Tribunale federale 4A_325/2007, consid. 5.3 con rinvii, segnatamente alla DTF 113 II 163 consid. 2a). Anche su questo punto il reclamo si avvera infondato.
6.3 Nel reclamo l’avv. RE 1 allega ancora che le firme apposte sulle cessioni sono illeggibili e non risultano riconducibili a organi competenti della liquidatrice delle società cedenti – la A__________ SA – né a persone delegate o autorizzate da tali organi. È questa una censura presentata per la prima volta con la duplica spontanea, ossia dopo la chiusura dello scambio degli allegati. È di conseguenza irricevibile. Ma si volesse anche considerare che lo scambio degli allegati si è chiuso con l’ultimo allegato presentato spontaneamente dalle parti, si dovrebbe prendere atto che con la triplica gli istanti hanno prodotto le note cessioni con a tergo l’autenticazione della firma apposta dalla delegata della liquidatrice delle due società, S__________, eseguita l’8 aprile 2014 dal notaio avv. __________ (doc. O). Ciò basterebbe a segnare la sorte della censura, ove sussistesse ancora un dubbio sul suo carattere strumentale.
7. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).
7.1 Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice dell’esecuzione, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione al riguardo essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).
7.2 Nel caso specifico, al di là dei dubbi sulla ricevibilità dell’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa solo con la duplica spontanea (sopra consid. 4.1), è giocoforza constatare come essa fondi il credito opposto in compensazione, relativo alle prestazioni ch’essa pretende di avere fornito alle due note società quale amministratrice unica durante il periodo dal 1° dicembre 2010 al 2 dicembre 2011, su due semplici fatture del 2 dicembre 2011, ognuna di fr. 359'083.55 (“nota professionale” acclusa alla duplica). La pretesa fatta valere dall’escussa non appare per nulla dimostrata. Che essa abbia avuto “il potere di riconoscere i debiti delle società” quando ne era amministratrice unica (reclamo, pag. 5) non è di rilievo, da una parte perché il documento sul quale si basa non contiene alcun riconoscimento di debito e dall’altra perché, in ogni caso, essa è stata sostituita come amministratrice unica da S__________ già dal 24 gennaio 2011. Ora, quali siano eventualmente le prestazioni da lei fornite da 1° dicembre 2010 al 23 gennaio 2011 che giustifichino l’onorario di fr. 359'083.55 opposto in compensazione, la reclamante non precisa. La sua eccezione andrebbe così in ogni ipotesi respinta.
8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni sul reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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–; –PA 1, __________.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).