Incarto n.
14.2014.149

Lugano

22 luglio 2014/jm

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Baur Martinelli

 

 

Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.418 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 7 maggio 2014 da:

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1,

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 14 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 luglio 2014 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, il 7 maggio 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'226.85 oltre interessi e spese.

 

                            B.  All’udienza di discussione del 12 giugno 2014 nessuno è comparso.

 

                            C.  Statuendo con decisione 3 luglio 2014 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 15.00 e posto le spese processuali di fr. 100.– a carico della massa fallimentare.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 luglio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 4 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                  1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, o

                                  2)  l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore, oppure

                                  3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

 

                           2.1  L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. La norma ha lo scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà solo passeggera. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità.

 

                                  La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio di esecuzione (Giroud, in: Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

 

                           2.2  Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto bancario del 15 luglio 2014 relativo al pagamento di fr. 2'226.85 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

 

                           2.3  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto al 16 luglio 2014 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno si evince che nei confronti del reclamante sono pendenti 26 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 74'648.60. Determinante è che nell’anno in corso in sei procedure oltre a quella in esame è stata emessa la comminatoria di fallimento, in quattro ulteriori esecuzioni è stato emesso l’avviso di pignoramento mentre in altre sette procedure avviate per il mancato pagamento di tasse è stata presentata la domanda di proseguimento. Inoltre nel periodo dal 5 luglio 2000 al 6 novembre 2013, a carico del reclamante sono stati emessi ben 21 atti di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 157'954.45, in particolare per crediti fiscali insoluti. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria del convenuto non sta sostanzialmente migliorando e che egli non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.

 

                             4.  Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

 

                                  La tassa di giustizia è posta di principio a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto si prescinde dal prelevare tasse e spese, verosimilmente di difficile incasso. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Non si prelevano tasse né spese.

 

                             3.  Notificazione a:

 

– 

– 

– Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).