Incarto n.
14.2014.150

Lugano

13 aprile 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella causa n. 269/A/14/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano promossa con istanza 14 aprile 2014 dallo

 

 

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

__________ RE 1, __________

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 14 luglio 2014 presentato dall’__________ RE 1 contro la decisione emessa il 23 giugno 2014 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso l’__________ RE 1 per l’incasso di una multa disciplinare di fr. 900.– in virtù del decreto n. __________ emesso il 16 aprile 2013 dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città, e di due tasse di diffida di fr. 30.– ognuna del 15 marzo e del 22 giugno 2013.

                            B.  Avendo l’__________ RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 14 aprile 2014 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano. Nel termine impartito, prorogato fino al 18 giugno 2014, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dello stesso 18 giugno.

                            C.  Statuendo con decisione 23 giugno 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 90.– e un’indennità di fr. 40.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata l’__________ RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2014, chiedendo di accertarne la nullità e in subordine di annullarla. Nelle sue osservazioni del 19 febbraio 2015, l’istante ha postulato la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 luglio 2014 contro la sentenza notificata all’__________ RE 1 l’ultimo giorno di giacenza postale, il 2 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che l’eccezione di sproporzionalità sollevata dalla convenuta riguardo alla multa e le giustificazioni in merito al ritardo nell’espletare la pratica fiscale avrebbero dovute essere esposte in tempi opportuni e comunque non potevano essere prese in considerazione in sede di rigetto dell’opposizione.

                             3.  Nel reclamo l’__________ RE 1, rievocati i motivi per cui ritiene sproporzionata la multa inflittale per non avere consegnato la dichiarazione d’imposta 2011 e ricordati i contatti presi con l’autori­­tà fiscale per spiegare i motivi del ritardo, rimprovera al Giudice di pace di non essersi determinato sulle sue censure e di conseguenza conclude per la nullità della decisione impugnata per carenza di motivazione e diniego di giustizia. Invoca d’altronde una violazione dell’art. 80 LEF, sostenendo che la multa “non integra i requisiti di un titolo di rigetto definitivo dell’esecuzione”.

                             4.  Dalla censura di carente motivazione della decisione impugnata va subito sgombrato il campo. È giurisprudenza consolidata che il giudice non è tenuto a esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma può limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio. La motivazione (nel senso dell’art. 238 lett. g CPC) dev’essere redatta in modo tale che l’interessato possa capire la portata della decisione e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Nel caso specifico, ancorché in modo alquanto succinto il Giudice di pace, invero, ha motivato il suo rifiuto di esaminare le censure sollevate dall’escus­­sa, rilevando ch’esse erano state formulate quasi un anno dopo l’emissione della decisione di multa – la quale era nel frattempo passata in giudicato – e che comunque non potevano essere prese in considerazione da lui, giustificando in definitiva l’accogli­­mento dell’istanza con un rinvio all’art. 80 LEF. Si capisce pertanto – o almeno un avvocato lo dovrebbe capire – che il giudice di pace, a ragione come si vedrà in seguito (consid. 7), si è ritenuto incompetente per statuire su censure rivolte a una decisione di un’altra autorità (fiscale) passata in giudicato, e ha considerato tale decisione un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Non si verifica neppure alcun diniego di giustizia formale, dato che il Giudice di pace ha dato all’escussa la possibilità di esprimersi sull’istanza e si è determinato sulle sue osservazioni, seppure non nel senso da questa auspicato. Nulla osta, quindi, all’esame del reclamo nel merito.

                             5.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           6.1  Nella fattispecie, la decisione 16 aprile 2013 allegata all’istanza, con cui l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città ha inflitto all’escussa una multa disciplinare di fr. 900.– per non avere consegnato la dichiarazione valevole per l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta 2011, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per tale importo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. L’affermazione contraria della reclamante non è motivata. La decisione risulta comunque esecutiva e addirittura definitiva, l’escussa non avendo dimostrato – né invero allegato – di avere interposto reclamo contro la decisione del 16 aprile 2013.

                           6.2  Per quanto riguarda invece le tasse di diffida del 15 marzo e del 22 giugno 2013 (di fr. 30.– ognuna), non figurano agli atti né le diffide in questione né decisioni che ne attestino l’esistenza e l’importo. E gli unici allegati menzionati sull’istanza sono il precetto esecutivo e il decreto di multa. In altre parole difetta ogni titolo di rigetto per queste tasse. La decisione impugnata deve dunque essere rettificata nel senso di limitare il rigetto definitivo dell’op­posizione a fr. 900.–.

                                  7.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF). Nel caso specifico, come visto la reclamante avanza solo censure che avrebbe già potuto invocare impugnando la decisione fiscale sulla quale l’istante fonda la propria pretesa. Essendo ormai definitiva, essa non può più essere contestata, men che meno davanti al giudice del rigetto, che è funzionalmente incompetente per statuire in ambito fiscale.

                             8.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo formulato alcuna domanda al proposito. Vista l’esiguità dell’esito conseguito dalla reclamante, oltretutto per motivi addotti d’ufficio dalla Camera, il dispositivo su spese e ripetibili di prima sede può rimanere immutato. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 960.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                  1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 1653913 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 900.–.

 

                                  Per il resto il reclamo è respinto e la sentenza impugnata confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 140.– e a carico dello Stato del Canton Ticino per fr. 10.–.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–Ufficio esazione e condoni, Bellinzona.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).