Incarto n.
14.2014.158

Lugano

31 luglio 2014/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Simoni

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.510 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 maggio 2014 da:

 

 

RE 1

(rappr. da: RA 1,)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 22 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 luglio 2014 dal Pretore;

 

preso atto che con scritto 30 luglio 2014 RE 1 ha comunicato di ritirare il reclamo, il precetto esecutivo emesso contro di lei nell’esecuzione oggetto della lite essendo stato annullato;

 

ritenuto che il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sen­tenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l’interessato a recedere dalla lite;

 

ricordato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l’obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

osservato che nella fattispecie non v’è motivo di scostarsi da tale principio, ma l’am­montare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

 

appurato che la controparte non ha diritto ad un’indennità, il reclamo non essendole stato notificato per osservazioni;

 

rammentato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'349.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

 

 

Per questi motivi,

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).