Incarto n.
14.2014.159

Lugano

28 novembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Chiesi

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.59 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ticino promossa con istanza 21 maggio 2014 da

 

 

RE 1

(rappr. dal RA 1,)

 

 

contro

 

 

 

CO 1,

(patrocinato dall’avv. RA 2,)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 30 luglio 2014 presentato dal RE 1 contro la decisione emessa il 21 luglio 2014 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. A1 accluso all’istanza), il RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 500.– oltre interessi del 5% dal 25 marzo 2014, di fr. 30.– e di fr. 9.80, indicando quali titolo di credito: “Fattura 961/2013 del 30.09.2013 + Diffida del 24.02.2014 + Interessi ritardo fino al 24.03.2014”.

 

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 maggio 2014 il RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Ticino. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 giugno 2014, cui sono seguite l’11 luglio quelle di parte istante.

 

                            C.  Statuendo con decisione 21 luglio 2014, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 150.–, senza assegnare indennità.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata il RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 luglio 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 28 agosto 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 luglio 2014 contro la sentenza notificata al RE 1 il 22 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

 

                           1.3  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                  Nel caso in specifico, il Giudice di pace ha constatato nella sua decisione che né il decreto di multa né il relativo rapporto di contravvenzione spediti per raccomandata sono stati ritirati da CO 1 e non risultano dagli atti circostanze da cui inferire che questi avrebbe dovuto aspettarsi tali notificazioni (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Il primo giudice ha, quindi, ritenuto che la decisione di contravvenzione municipale non è formalmente passata in giudicato e pertanto non costituisce valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF. In sede di reclamo, l’insorgente – pur riconoscendo che il destinatario non ha ritirato gli invii raccomandati – pretende ora di dimostrare che l’escusso doveva aspettarsi di ricevere le decisioni a lui notificate, che – a suo parere – egli non ha deliberatamente ritirato. Il RE 1 tuttavia fa riferimento a una serie di fatti mai sollevati dinnanzi al Giudice di pace: tali nuove allegazioni, come visto, sono inammissibili e vanno escluse dall’incarto. E ad ogni modo, esse sono a ben vedere semplici allegazioni di parte, prive di qualsivoglia riscontro oggettivo.

 

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                           2.1  Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere (federali e cantonali), purché siano esecutive. Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., 2010, n. 124 ad art. 80; DTF 105 III 44 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 5D_37/2013 del 5 luglio 2013, consid. 4).

 

                           2.2  Nella fattispecie il Municipio di __________ fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto su un decreto multa dell’11 settembre 2013 e una diffida del 24 febbraio 2014 da esso stesso emessi. Spedite per raccomandata, queste decisioni non risultano essere pervenute al destinatario, come il giudice di prime cure ha appurato sulla base degli atti di causa. Gli invii sono infatti rimasti in giacenza presso l’ufficio postale per sette giorni, prima di essere rinviati al RE 1 con l’indicazione “non ritirato”. Orbene, le decisioni non si possono presumere notificate alla scadenza del suddetto termine di sette giorni in virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, non avendo l’istante dimostrato, come richiede la norma, che il convenuto avrebbe dovuto aspettarsene il recapito. Non si misconosce, invero, che la prova della notifica può essere fornita anche da altri indizi o dall’insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità amministrativa o dal comportamento dell’amministrato (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3; v. pure DTF 136 V 310 consid. 5.9), ma nel caso in esame l’istante, in prima sede, non ha evocato alcun indizio in tal senso. In assenza di prova della notifica, il decreto multa e la diffida non sono validi titoli esecutivi idonei a giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione. La sentenza impugnata resiste perciò alla critica e il reclamo va respinto.

 

                             3.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 539.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 50.– a titolo di ripetibili.

 

 

                             3.  Notificazione a:

 

–  ;

– 

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ticino.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).