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Incarto n. 14.2014.165 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo nella causa SO.2014.300 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 23 maggio 2014 da
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)
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contro |
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CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)
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giudicando sui reclami del 4 e dell’11 agosto 2014 presentati rispettivamente da RE 1 e da CO 1 contro la decisione emessa il 18 luglio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 29 gennaio 2013 la RE 1 e la CO 1 hanno sottoscritto un contratto d’appalto (doc. E), con cui la prima ha commissionato alla seconda la fornitura e la posa di pavimentazioni in legno destinate a ricoprire la terrazza esterna della struttura “__________SA” di __________. Il prezzo forfettario pattuito per l’esecuzione dei lavori, comprensivo dell’IVA all’8%, era di fr. 140'000.–. Il 30 aprile 2013, la ditta G__________ SA ha sottoposto alla CO 1 un’offerta per la posa del pavimento con il materiale fornito e consegnato da quest’ultima (doc. F), che l’ha sottoscritta per accettazione lo stesso giorno per il prezzo di fr. 44'950.– oltre all’IVA all’8%. Terminati i lavori, la G__________ SA ha inviato alla CO 1 la fattura (datata 14 giugno 2013, doc. G), che riporta un totale di fr. 63'878.75, dal quale dedurre l’acconto di fr. 6'500.– versato il 5 giugno 2013 (doc. T), e indica quale motivo dell’aumento del prezzo finale rispetto a quello stabilito nell’offerta i ritardi della fornitura delle perline e le differenze di misure in confronto a quanto previsto nell’offerta. Il 23 ottobre 2013 la G__________ SA ha ceduto il proprio credito di fr. 57'378.75 (fr. 63'878.75 ./. fr. 6'500.–) alla RE 1 (doc. H). Quest’ultima, con lettera 11 dicembre 2013 (doc. 1), ha chiesto alla CO 1 di pagarle fr. 37'793.53, corrispondenti alla differenza negativa tra da una parte il prezzo forfettario dell’appalto (fr. 140'400.–) e dall’altra le spese per un cartellone pubblicitario (fr. 300.–), gli acconti già versati (fr. 91'800.–), il prezzo pagato alla G__________ SA per la cessione del suo credito (fr. 57'378.75), le prestazioni di “__________” (fr. 9'093.60), le prestazioni effettuate a regia a carico della CO 1 (fr. 9'621.20) e una riduzione per difetti (fr. 10'000.–). A tale richiesta la CO 1 non ha dato seguito.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. C), la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 37'793.53 oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre 2013, indicando quale titolo di credito il “contratto di fornitura e cessione credito”.
C. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 maggio 2014 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 37'493.53 più interessi e spese. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 giugno 2014. In sede di replica e di duplica scritte del 26 giugno e 13 luglio 2014 le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.
D. Statuendo con decisione 18 luglio 2014, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 22'190.80 più interessi del 5% dal 31 marzo 2014, ponendo le spese processuali di fr. 450.– a carico dell’istante in ragione di due quinti e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un’indennità di fr. 225.–.
E. Contro la sentenza appena citata sia la RE 1 che la CO 1 sono insorte a questa Camera con un reclamo, l’uno del 4 agosto (inc. 14.2014.162) inteso alla riforma della stessa nel senso dell’accoglimento dell’istanza per fr. 37'523.53 (anziché fr. 22'190.80), e l’altro dell’11 agosto 2014 (inc. 14.2014.165) tendente all’annullamento della sentenza impugnata e alla reiezione dell’istanza. Il 12 agosto 2014 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo della CO 1. Nelle rispettive osservazioni del 28 agosto e dell’8 settembre 2014, ciascuna delle parti ha chiesto di respingere il reclamo dell’altra con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Ambo i reclami, seppur con conclusioni divergenti, sono diretti contro la stessa decisione. Per motivi di economia processuale, e come d’altronde anche proposto da entrambi i patrocinatori delle parti (cfr. osservazioni 28 agosto 2014 della CO 1, pag. 2 in basso, e osservazioni 8 settembre 2014 della RE 1, pag. 2 ad n. 2) si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di statuire in merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
2.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo le notifiche avvenute durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), ossia il 21 luglio al patrocinatore della CO 1 e il 24 luglio 2014 alla patrocinatrice della RE 1, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere in ambo i casi il 2 agosto 2014 (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto martedì 12 agosto 2014. Presentati l’uno il 4 e l’altro l’11 agosto, in concreto i reclami sono tempestivi.
2.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.3 In concreto, nella misura in cui la CO 1 si limita ad elencare le censure sollevate in prima istanza (pagg. 5-6 ad 1.6), il suo reclamo si rivela inammissibile. Verranno quindi esaminate in questa sede unicamente le censure di violazione del diritto di essere sentito (sotto, consid. 5) e quelle esplicitamente ribadite nel reclamo a pagg. 6-8, ad 2 (sotto consid. 9). Le considerazioni del Pretore sulla propria competenza (consid. 1 e 2) e sul potere di rappresentanza del vice-presidente della CO 1 (consid 4) non risultano invece contestate, o perlomeno non in modo sufficiente rispetto alle esigenze che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC.
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto respinto l’eccezione d’incompetenza sollevata da CO 1, secondo cui la causa sarebbe dovuta essere esaminata da un collegio arbitrale come stabilito dal contratto d’appalto (doc. E). Egli ha poi considerato che l’offerta 30 aprile 2013 della G__________ SA, sottoscritta per accettazione dal vicepresidente della CO 1, costituisce un valido riconoscimento di debito per complessivi fr. 48'546.– (pari all’importo totale dell’offerta di fr. 44'950.– più l’8% di IVA). Da tale importo, egli ha tuttavia dedotto l’acconto di fr. 6'500.– e l’importo di fr. 19'855.22 che nell’istanza la RE 1 ha riconosciuto di dovere ancora alla CO 1, rigettando così l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 22'190.80. Il primo giudice non ha d’altra parte riconosciuto la contestazione della convenuta relativa al mancato potere di rappresentanza del vicepresidente della CO 1, __________, ritenendo che con la sottoscrizione dell’offerta 30 aprile 2013 egli abbia validamente impegnato la società nei confronti della G__________ SA.
4. Nel suo reclamo la CO 1 rimprovera al Pretore di non essersi confrontato con le censure da lei sollevate, adducendo una violazione del suo diritto di essere sentito. Ribadisce che parte della somma fatturata dalla RE 1 (ovvero fr. 14'478.50) è già inclusa nell’offerta della G__________ SA, ciò che esporrebbe l’escussa a un doppio pagamento. Riafferma, d’altronde, sussistere una “palese contraddizione, per certi versi incomprensibile e sospetta”, tra la documentazione e la motivazione fatta valere nell’istanza e il calcolo che scaturisce dalla richiesta di pagamento dell’11 dicembre 2013 (doc. 1). Ritiene che ciò avrebbe dovuto indurre il Pretore, per prudenza, a respingere l’istanza.
5. Va anzitutto sgombrato il campo dalla censura con cui la CO 1 lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentita. Intanto perché essa non ha chiesto nelle sue conclusioni l’annullamento della sentenza impugnata, ma unicamente la reiezione dell’istanza. Inoltre perché il giudice non è tenuto ad esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma può limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio. La motivazione (nel senso dell’art. 238 lett. g CPC) dev’essere redatta in modo tale che l’interessato possa capire la portata della decisione e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Orbene, nella fattispecie il Pretore ha chiaramente menzionato il titolo di rigetto dell’opposizione preso in considerazione, ossia l’offerta 30 aprile 2013 della G__________ SA, nonché l’importo e il motivo delle deduzioni di fr. 6'500.– e di fr. 19'855.22 operate (sentenza impugnata, consid. 5). Per quanto attiene alle sole censure riproposte in questa sede (quelle d’incompetenza del Pretore e di assenza di potere di rappresentanza di __________ essendo state abbandonate, sopra consid. 2.3), la reclamante non ha da parte sua spiegato in modo comprensibile, né in prima né in seconda istanza, quale influsso concreto esse potrebbero avere sulla decisione. Non può quindi legittimamente dolersi del fatto che il Pretore non ne abbia accennato nella decisione impugnata. Nulla osta, pertanto, a passare senza indugio all’esame dei reclami nel merito.
6. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
7. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
7.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
7.2 Nella presente fattispecie, con la sottoscrizione dell’offerta 30 aprile 2013 concernente la posa pavimento in legno (doc. F), la CO 1 si è riconosciuta debitrice nei confronti della G__________ di fr. 44'950.–, più l’IVA in ragione dell’8%. La reclamante non contesta più in questa sede la legittimazione del firmatario dell’offerta. Questa costituisce pertanto di principio un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione a favore della G__________ SA per l’importo sopra indicato.
7.3 Nel caso in cui il creditore cambia dopo l’allestimento del riconoscimento di debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto dell’opposizione, sempre che dimostri l’avvenuta cessione con documenti. L’atto di cessione dev’essere pertanto prodotto quale componente del titolo di rigetto, che il giudice deve verificare d’ufficio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 73 ad art. 82 LEF).
a)Nel caso specifico, non v’è dubbio che il documento intitolato “Convenzione di cessione di credito” del 23 ottobre 2013 (doc. H), sottoscritto dai rappresentanti della G__________ e dalla RE 1, accerti una cessione di credito formalmente valida nel senso degli art. 164 segg. CO. Nella sua qualità di cessionaria, l’istante è pertanto legittimata a far valere il credito ceduto e può quindi prevalersi del titolo di rigetto dell’opposizione limitatamente alla somma riconosciuta e sottoscritta nell’offerta del 30 aprile 2013, ossia di fr. 44'950.– più 8% di IVA. Infatti, dagli atti non risulta alcuna accettazione da parte della CO 1 dell’importo di 63'878.75 indicato nella fattura del 14 giugno 2013 (doc. G), di modo che lo stesso non può essere riconosciuto in toto e va pertanto limitato a quello definito nell’offerta.
b) Ne discende che, come giudicato dal Pretore, l’offerta 30 aprile 2013 e la cessione di credito costituiscono per la RE 1 un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 48'546.– (fr. 44'950.– + IVA all’8%).
8. Da tale importo il primo giudice ha dedotto l’acconto di fr. 6'500.– versato dalla CO 1 il 5 giugno 2013 (doc. T), non contestato da nessuna delle parti, e l’importo di fr. 19'855.22 che la RE 1 ha riconosciuto nell’istanza ancora dovere all’escussa.
8.1 Nel suo reclamo, la RE 1 sostiene che la deduzione di fr. 19'855.22 poggia su un accertamento dei fatti manifestamente errato. In realtà – essa sostiene – tale importo non è un riconoscimento di debito puro e semplice, ma è il saldo dei rapporti di dare-avere tra le parti al contratto d’appalto del 29 gennaio 2013. A suo parere, siffatto saldo andava dedotto dal credito di fr. 57'378.75 cedutole dalla G__________ SA. La RE 1 chiede pertanto che l’istanza da lei avviata sia integralmente accolta per la differenza (fr. 57'378.75 ./. fr. 19'855.22), ossia fr. 37'523.53.
8.2 Orbene, la RE 1 ha effettivamente riconosciuto la somma di fr. 19'855.22 con riferimento al credito ceduto di fr. 57'378.75 (istanza, pag. 3 ad 3), professandosi in esito al suo calcolo creditrice dell’escussa per fr. 37'493.53 (istanza, pag. 5). Il Pretore si è però ritenuto autorizzato a dedurre i fr. 19'855.22 riconosciuti dall’escutente dai fr. 44'950.– (più accessori) riconosciuti dall’escussa, apparentemente in applicazione (implicita) delle regole sulla compensazione (art. 120 CO). Sennonché egli non lo poteva fare d’ufficio, siccome incombe all’escusso l’onere di addurre e di rendere verosimili le eccezioni suscettibili d’infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF; DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Ora, nel caso concreto la CO 1 non ha eccepito formalmente la compensazione né nelle osservazioni all’istanza né nella duplica, limitandosi a prendere atto della somma riconosciuta dall’escutente (ad 3). Il reclamo della RE 1 merita dunque accoglimento, ancorché limitatamente all’importo di fr. 37'493.53 chiesto con l’istanza (e non quello di fr. 37'523.53 menzionato nelle conclusioni del reclamo), stante il divieto di attribuire più di quanto ha domandato la parte (art. 58 cpv. 1 CPC). A ciò si aggiungono gli interessi del 5% dal 21 dicembre 2013 (invero già dovuti 30 giorni dopo l’emissione della fattura del 14 giugno 2014, doc. G).
9. Nel merito del suo reclamo, la CO 1 ribadisce che alcune poste della fattura dell’11 dicembre 2013 (doc. 1) sono già incluse nell’offerta della G__________ SA (doc. G). Come già anticipato (sopra consid. 5), tuttavia, la reclamante non spiega in modo comprensibile quale influsso concreto questa circostanza potrebbe avere sulla questione del rigetto dell’opposizione. Non si disconosce che l’escutente è stata confusionaria nel quantificare la propria pretesa – è giunta a ben tre risultati diversi (nel precetto esecutivo, nell’istanza e nel reclamo) – ma ciò non ha nociuto all’escussa, dal momento che l’istanza verte su un importo (di fr. 37'493.53) inferiore a quello del riconoscimento di debito (di fr. 48'546.–), anche tenuto conto dell’acconto di fr. 6'500.–. In realtà, spettava alla CO 1 (e ovviamente non alla RE 1) di allegare e di rendere verosimili eccezioni suscettibili d’infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). E non lo poteva fare semplicemente invocando un comportamento abusivo della controparte oppure pretese incongruenze in una fattura estranea al titolo di rigetto, ma avrebbe dovuto invece rendere verosimile con un conteggio preciso di avere pagato o estinto in un altro modo (segnatamente per compensazione) l’importo da essa riconosciuto a favore della G__________ SA. Nel reclamo, non v’è però alcun tentativo del genere, ciò che ne giustifica la reiezione.
10. La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono per entrambi i reclami la soccombenza quasi integrale della CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sia del reclamo presentato dalla RE 1, di fr. 15'332.73 (fr. 37'523.53 ./. 22'190.80), sia di quello presentato dalla CO 1 (di fr. 22'190.80), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo della RE 1 è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 37'493.53 più interessi del 5% dal 21 dicembre 2013.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 450.– sono poste a carico della parte convenuta, tenuta a rifondere alla parte istante fr. 1'100.– per ripetibili.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al reclamo della RE 1, dalla stessa già anticipate, sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere alla reclamante fr. 1'000.– per ripetibili ridotte.
III. Il reclamo della CO 1 è respinto.
IV. Le spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al reclamo della CO 1, dalla stessa già anticipate, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla RE 1 fr. 1'200.– per ripetibili.
V. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).