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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Chiesi |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 15 luglio 2014 da:
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CO 1 (rappr. dall’RA 1,)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 27 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 agosto 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 230.– oltre spese, indicando quale titolo di credito il “decreto multa 16.07.2013 n. __________” emanato dall’Ufficio tassazioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 luglio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo di Taverne. Nel termine impartito, l’escussa non ha presentato osservazioni all’istanza.
C. Statuendo con decisione 25 agosto 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 200.– oltre a tasse e spese e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 agosto 2014. A controparte il reclamo non è stato intimato.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 agosto 2014 contro la sentenza intimata a RE 1 il giorno prima, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso in esame, RE 1 ha allegato al reclamo alcune osservazioni – già presentate al Giudice di pace, ma oltre il termine impartitole – riguardanti la sua precaria situazione finanziaria. La reclamante riconosce l’ammontare addebitatole, ma afferma di non potervi far fronte data la sua situazione economica. Tuttavia, trattandosi di allegazioni di fatto tardive, come l’escussa ammette, le stesse sono in questa sede nuove e di conseguenza irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC). Nulla muta al riguardo il fatto che RE 1 – a suo dire per problemi psichici – non riesca a rispettare le scadenze a lei fissate: la reclamante avrebbe dovuto far valere tale impedimento, entro 10 giorni dalla fine dello stesso, presentando al Giudice di pace – e non a questa Camera – una richiesta motivata di restituzione del termine inosservato e dimostrando, ad esempio con un certificato medico, che il ritardo non era imputabile a sua colpa (art. 33 cpv. 4 LEF). Non avendolo fatto, a giusta ragione le sue osservazioni non sono state prese in considerazione nella precedente istanza.
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica, d’ufficio, solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – ossia la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
2.1 Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta su un decreto multa del 16 luglio 2013 dell’Ufficio di tassazione del Dipartimento delle finanze e dell’economia. Quale decisione esecutiva di un’autorità amministrativa svizzera, questo documento costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), ciò che d’altronde la reclamante non nega.
2.2 In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Nel caso specifico, la reclamante non solleva nessuna di quelle eccezioni, limitandosi a sostenere di non essere in grado di rispettare i termini di pagamento vista la sua situazione medica e di non poter far fronte al pagamento dell’importo della multa. Tali argomentazioni, tuttavia, non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, l’escussa potrà far valere tali censure all’Ufficio esazione e condoni o al competente Ufficio di esecuzione e fallimenti in sede di pignoramento, collaborando alla determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93 LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati, chiedendo se del caso la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (cfr. art. 123 LEF). Il Giudice di pace, invece, non era abilitato a prendere in considerazione la sua situazione economica. Donde la reiezione del reclamo.
3. La tassa e le spese del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la reclamante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si prelevano oneri processuali.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF