|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del circolo di Locarno promossa con istanza 10 luglio 2014 da:
|
|
CO 1
|
|
|
contro |
|
|
RE 1 (rappr. dal figlio RA 1, __________) |
||
|
|
|
|
|
giudicando sul reclamo dell’8 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 settembre 2014 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 giugno 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'703.40, indicando quale titolo di credito le "rette mensili per l’appartamento 122 non pagate completamente più spese amministrative di CHF 300.00”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 luglio 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 16 luglio 2014. Replicando il 6 agosto 2014, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta con duplica scritta del 12 agosto 2014.
C. Statuendo con decisione 5 settembre 2014, il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 3400.–, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 270.– a concorrenza di fr. 230.– e la rimanenza di fr. 40.– a carico dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 settembre 2014 chiedendo un “riesame dell’incarto”. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 settembre 2014 (data del timbro postale sulla busta di trasmissione) contro la sentenza notificata al figlio di RE 1 l’8 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso specifico, la conclusione della reclamante, tendente ad un “riesame dell’incarto” è imprecisa, ma si capisce dalla motivazione ch’essa intende ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza. Il reclamo è quindi sotto questo punto di vista ricevibile (cfr. DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti).
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha considerato che il contratto di pensione firmato dalle parti il 26 novembre 2001 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e ha respinto l’eccezione di pagamento sollevata dall’escussa, rilevando che dalla documentazione prodotta la retta di maggio del 2013 non risultava versata, dei dieci bonifici effettuati nel 2013 il primo (del 10 gennaio 2013) riguardando la retta di dicembre del 2012 e non quella di gennaio del 2013. Egli non ha per contro rigettato l’opposizione per le spese amministrative di fr. 300.–, non contemplate dal contratto di pensione.
3. Nel reclamo RE 1 ribadisce di avere pagato 12 rate nel 2011, 12 nel 2012 e 10 nel 2013. Poiché i versamenti venivano effettuati, da regolamento, nei primi giorni del mese per il corrente mese, a suo parere ”non si riscontrano mesi mancanti”.
4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo, ma d’ufficio, la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella fattispecie non è contestato – e comunque risulta dagli atti – che il contratto di pensione firmato dalle parti il 26 novembre 2001 (doc. S) costituisce un valido riconoscimento di debito per la retta mensile di fr. 3400.– (punto n. 3) e giustifica pertanto, in linea di massima, il rigetto provvisorio dell’opposizione per lo stesso importo (art. 82 cpv. 1 LEF).
5. La questione ancora litigiosa in questa sede si riassume così a valutare se il Giudice di pace supplente ha accertato in modo manifestamente errato (cfr. sopra ad consid. 1.2) che l’escussa non ha reso verosimile di avere pagato la retta di maggio del 2013 pari a fr. 3'400.–.
5.1 Orbene, il Giudice di pace supplente ha giustamente rilevato che il bonifico effettuato il 10 gennaio 2013 è riferito al mese di dicembre del 2012, come risulta dall’avviso di accredito sul conto dell’istante CO 1 (“Zahlungsgrund: DEZEMBER 2012 RE 1”, doc. D accluso all’istanza) e dall’estratto del conto dell’escussa del 2 febbraio 2013, da lei stessa prodotto con le osservazioni del 16 luglio 2014 (doc. 1). Essendo gli altri bonifici eseguiti nel 2013 solo nove, manca secondo ogni evidenza una rata, non essendo contestato che il contratto è terminato a fine ottobre del 2013. Visto che il bonifico dell’8 febbraio 2013 si riferisce esplicitamente al mese di gennaio del 2013 (doc. E), quello dell’8 marzo 2013 al mese di febbraio dello stesso anno (doc. F), quello dell’8 aprile 2013 al mese di marzo (doc. H, che contiene un’indicazione causale manifestamente errata, siccome anche il successivo avviso d’accredito menziona il mese di aprile del 2013), quello dell’8 maggio 2013 al mese di aprile (doc. I) e quello del 10 giugno 2014 al mese di giugno (doc. L), a ragione il primo giudice ha reputato scoperto il mese di maggio del 2013.
5.2 La reclamante non si confronta direttamente con tale motivazione, ma afferma di avere pagato 12 rate nel 2011, 12 nel 2012 e 10 nel 2013, sicché non si riscontrano a suo parere rate scoperte. Dato, però, che i singoli estratti conto dettagliati allegati alle osservazioni 16 luglio 2014 dell’escussa (doc. 1) coprono solo il periodo dal dicembre dal 2012 all’ottobre del 2013, si suppone ch’essa fonda la propria affermazione sull’estratto dei movimenti del conto del 3 ottobre 2013 (doc. 2), da cui si evincono, effettivamente, 33 ordini di pagamento (12 per il 2011, 12 per il 2012 e 9 per il 2010), a cui si aggiunge quello del 7 ottobre 2013 (doc. 1, ultimo estratto). Sennonché l’estratto dei movimenti del conto non menziona il destinatario degli ordini di pagamento (alcuni risultano pure essere ordini collettivi). Appare dunque verosimile che l’ordine del 9 novembre 2012, per il quale l’escussa non ha prodotto il relativo estratto conto, non sia giunto all’istante, nella cui contabilità non figura (cfr. doc. B). Solo così si spiegano le indicazioni causali riportate sui bonifici del 2013 (sopra consid. 5.1), che contrariamente a quanto sostiene la reclamante attestano pagamenti differiti di circa un mese per le rate da gennaio ad aprile del 2013 (sopra consid. 5.1). In simili circostanze gli accertamenti del Giudice di pace supplente non si appalesano manifestamente errati, ossia arbitrari o del tutto insostenibili. Il reclamo va pertanto respinto.
6. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'400.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
|
|
– RA 1, __________, __________; –.
|
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).