Incarto n.
14.2014.181

Lugano

20 ottobre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Chiesi

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.781 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 luglio 2014 da

 

 

CO 1,

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 13 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 settembre 2014 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 agosto 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 16'500.– oltre interessi del 5% dal 18 luglio 2013, indicando quale titolo di credito degli “arretrati stipendi per 8 mesi”.

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 luglio 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 agosto 2014.

 

                            C.  Statuendo con decisione 3 settembre 2014, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 10'400.– oltre interessi del 5% dal 18 luglio 2013, ponendo a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità ridotta di fr. 20.– a favore dell’istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 settembre 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 settembre 2014 contro la sentenza spedita a RE 1 il 3 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 20 novembre 2012 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per complessivi fr. 10'400.– (pari a 8 mensilità di fr. 1'300.– ciascuna), accogliendo l’istanza limitatamente a tale importo (inferiore a quello di fr. 16'500.– posto in esecuzione). Egli ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso, ritenendo che la contropretesa fatta valere nei confronti dell’i­stan­te per i pasti che lei e i suoi figli avrebbero consumato presso il Ristorante L__________ non sia stata né quantificata né resa verosimile. Quanto al credito di fr. 13'200.– vantato quale partecipazione dell’istante alle spese di locazione durante 11 mesi (a fr. 1'200.– l’uno), il Pretore ha evidenziato come si fondi su un documento non firmato dall’istante e dal quale non risulta alcun impegno da parte sua.

 

                             3.  Nel reclamo RE 1 contesta che il contratto di lavoro sia un titolo esecutivo sufficiente per diversi motivi: ne è parte la “società L__________ di RE 1” e non lui stesso, non è dato di sapere di chi è la firma apposta sul contratto, l’importo posto in esecuzione non corrisponde a quello del presunto salario arretrato, non vi è alcuna indicazione sulle mensilità impagate e l’istante non ha dimostrato l’esistenza di salari scoperti. Sulla questione della compensazione, il reclamante fa valere di non avere ottenuto dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) la documentazione necessaria a sostanziare la sua contropretesa, aggiungendo ad ogni modo che la procedura di rigetto non è la sede per approfondire tale questione, fermo restando che a parer suo sarebbe stata facoltà del Pretore verificare presso tale ente la situazione dell’istante, la quale avrebbe percepito delle prestazioni complementari dell’assicurazione invalidità dichiarando di pagare una pigione che in realtà non avrebbe mai corrisposto.

 

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             5.  Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

 

                           5.1  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                           5.2  Nella fattispecie, il contratto di lavoro agli atti (doc. B), concluso dalle parti il 20 novembre 2012 a tempo indeterminato (clausola n. 7), costituisce a non dubitarne un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario netto di fr. 1'300.– mensili (clausola n. 4), come accertato dal Pretore. Infatti, contrariamente a quanto afferma abusivamente RE 1 nel reclamo, il contratto risulta da lui stesso firmato a titolo personale, come rivelano un semplice confronto con la firma da lui apposta sul reclamo, ma soprattutto la propria ammissione in prima sede (“20 novembre 2012: unitamente a CO 1 quale dipendente sottoscrivo in qualità di datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede un salario mensile netto di CHF 1'300.–”, osservazioni del 18 agosto 2014). La ditta “Ristorante L__________ di RE 1” non può del resto essere una società, giacché non include nessun suffisso come “SA” o “Sagl” e comunque non risulta iscritta a registro di commercio. E come ditta individuale essa non ha personalità giuridica, ma è il titolare, ovvero RE 1, a rispondere personalmente degli impegni assunti (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 29 ad art. 39 LEF).

 

                           5.3  Quanto all’assenza di corrispondenza tra l’importo posto in esecuzione e quello del presunto salario arretrato, il Pretore ha giustamente limitato il rigetto dell’opposizione a fr. 10'400.– (pari a 8 mensilità di fr. 1'300.– ciascuna), conformemente all’esplicita richiesta figurante sia sul precetto esecutivo che sull’istanza circa le mensilità impagate (“arretrati stipendi per 8 mesi”). Il reclamante non spiega perché questo modo di fare sarebbe errato. Che i salari in questione siano già stati pagati, il reclamante non lo afferma e neppure lo rende verosimile, come gli sarebbe spettato (v. sotto consid. 6). L’istante, invece, non è tenuta a dimostrare l’esistenza di crediti di salario che l’escusso ha riconosciuto firmando il contratto. Il reclamo è quindi manifestamente infondato su tutti questi punti.

 

                             6.  All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

 

                           6.1  Nel caso specifico, il reclamante ripropone in questa sede l’eccezione di compensazione, ma senza confrontarsi puntualmente con l’argomentazione del primo giudice, ciò che già ne decreta l’irricevibilità (sopra consid. 1.2).

 

                           6.2  Ad ogni modo, il reclamante non può seriamente rimproverare al Pretore di non aver assunto documenti o informazioni ch’egli, in prima istanza, non gli aveva chiesto di acquisire agli atti, per tacere del fatto che spetta alle parti (e nella circostanza allo stesso escusso) e non al giudice di allegare i fatti rilevanti come pure d’indicare le relative prove (art. 55 cpv. 1 CPC). Senza contare che la credibilità del reclamante, già fortemente minata (v. sopra consid. 5.2), crolla definitivamente laddove scrive nel reclamo che l’istante avrebbe dichiarato “di pagare una pigione che in realtà non ha mai corrisposto”, mentre si evince dalla documentazione da lui prodotta in prima sede (doc. 1) che tale dichiarazione l’ha sottoscritta lui stesso. Al limite del temerario, il reclamo, oltre che irricevibile su questo punto, è anche integralmente infondato.

 

                             7.  Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–  , ,

–  , ,

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).