Incarto n.
14.2014.195

Lugano

1 dicembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chiesi

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 agosto 2014 da

 

 

 CO 1 

 CO 2 

(patrocinati dall’__________)

 

 

contro

 

 

RE 1 

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 settembre 2014 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 giugno 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 10'000.– oltre interessi del 5% dal 3 giugno 2014, indicando quale titolo di credito le ripetibili concesse loro da due sentenze della Pretura di Lugano e del Tribunale d’appello.

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 agosto 2014 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

                            C.  Nel termine impartito dal Pretore per la presentazione di osservazioni scritte all’istanza, il 16 settembre 2014 l’amministratore unico della convenuta, R__________, ha chiesto di posticipare la scadenza del termine “ad una data dopo la soluzione del [suo] problema di salute”, producendo a giustificazione un certificato medico del 15 settembre con cui la dottoressa med. interna FMH __________ attesta di avere R__________ in cura per “uno stato di importante sindrome da disadattamento, in parte secondaria ad una problematica algica severa cronica”, concludendo che “in tale situazione è assolutamente consigliato dal punto di vista medico che il paziente benefici non solo di riposo fisico ma anche intellettuale-psichico, astenendosi dal confronto con qualsiasi problematica o impegno lavorativo e/o causa di eventuale ulteriore stress emotivo”.

 

                            D.  Statuendo con decisione 24 settembre 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istante.

 

                            E.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2014 in cui rimprovera al Pretore di non averle concesso la possibilità di difendersi e chiede che venga sentito il medico per testimoniare sul suo stato di salute.

 

                             F.  Nelle loro osservazioni del 21 novembre 2014, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 25 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  Il reclamo è sprovvisto di conclusioni esplicite. Dalla motivazione si capisce però che la reclamante intende far annullare la sentenza impugnata e accogliere la sua istanza di sospensione a tempo indeterminato del termine per presentare le osservazioni. Ancorché al limite, il reclamo è quindi ricevibile (cfr. DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti).

 

                             2.  Nella decisione impugnata, in merito alla richiesta della convenuto di spostare il termine per presentare le proprie osservazioni all’istanza, il Pretore ha ritenuto che una proroga sine die non potesse essere concessa in una procedura di carattere sommario, in cui vige il principio di celerità, e ha comunque valutato insufficiente il motivo di differimento invocato dall’amministratore unico della convenuta, il certificato medico non attestando un’inabilità lavorativa bensì riportando un semplice consiglio. Considerando che la convenuta aveva avuto la possibilità di presentare osservazioni scritte nel senso dell’art. 253 CPC, il primo giudice ha reputato che nulla ostava all’emanazione della decisione e ha accolto l’istanza sulla base delle sentenze agli atti, ritenute validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione.

 

                             3.  Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). Ove, come nel caso specifico, il giudice abbia scelto la seconda soluzione impartendo al convenuto un termine per inoltrare osservazioni scritte, esso può essere prorogato per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la richiesta di posticipazione del termine, inoltrata il 16 settembre 2014, è tempestiva. Spettava quindi al Pretore statuire sulla stessa. Il problema è che l’ha fatto nella sentenza di merito, in modo peraltro informale, la sua decisione non essendosi tradotta in un dispositivo. Avrebbe invece dovuto emanare un’ordinanza separata, impugnabile con reclamo ove sussista per il richiedente il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 1 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 16-17 ad art. 144 CPC).

 

                           3.1  Il fatto poi che la richiesta di proroga sia stata presentata il penultimo giorno del termine non consentiva al giudice di statuire immediatamente nel merito. È infatti ammesso che l’inoltro della richiesta di proroga sospende automaticamente il termine, ove essa non sia manifestamente infondata o abusiva (cfr. Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 7 ad art. 144 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 144 CPC). Nel caso specifico, trattandosi di una prima richiesta fondata su un certificato medico essa non risultava d’acchito ingiustificata, per quanto legittimi possano apparire i dubbi espressi dal Pretore in merito a tale documento. La reclamante avrebbe quindi beneficiato almeno di un giorno a contare dalla ricezione dell’ordinanza di reiezione dell’istanza di proroga per inoltrare osservazioni all’istanza, per tacere del fatto che il giudice avrebbe dovuto valutare se conferire all’istante, nella decisione di rifiuto della proroga, un brevissimo termine di grazie supplementare (“Nachfrist”), soluzione che la dottrina giudica auspicabile (cfr. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 6 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 144 CPC; Benn e Frei, op. cit. loc. cit.; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 144) e il Tribunale federale in generale non arbitraria (sentenze 1C_171/2012 del 13 giugno 2012, consid. 2.3; 4A_75/2011 del 26 maggio 2011, consid. 2.5). Prematura, la decisione impugnata va quindi annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) dopo che sarà stata data alla reclamante l’occasione di determinarsi sull’istanza.

 

                           3.2  Nel merito dell’istanza di proroga, le considerazioni del Pretore sono condivisibili. Non può infatti dirsi manifestamente errato, nel senso dell’art. 320 lett. b CPC, l’apprezzamento relativo alla portata del certificato medico, che effettivamente non attesta un’inabilità lavorativa bensì riporta un semplice consiglio. Tanto più che R__________, con la presentazione dell’istanza di proroga e del reclamo ha dimostrato di essere in grado di redigere atti di causa semplici (come osservazioni in una procedura in cui i mezzi di difesa sono limitati, cfr. art. 81 LEF) o perlomeno di designare un rappresentante abilitato a farlo per conto della società. In queste circostanze la richiesta di proroga va respinta senza che sia necessario sentire il medico. Per economia di procedura è opportuno che sia la Camera a impartire alla reclamante un brevissimo termine per presentare o far presentare al Pretore le sue osservazioni sull’istanza. Ove essa dia tempestivo seguito a tale invito, il Pretore completerà l’istruttoria (notifica delle osservazioni agli istanti o citazione delle parti a un’udienza) e, anche se il termine rimarrà infruttuoso, emanerà un nuovo giudizio.

 

                             4.  Il reclamo va quindi parzialmente accolto nel senso dei considerandi. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), compensate le ripetibili. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza:

                                  1.1   La sentenza impugnata è annullata.

                                         1.2   L’istanza di proroga del termine per inoltrare le osservazioni all’istanza è respinta.

                                         1.3   È assegnato alla RE 1 un termine di 5 giorni dal ricevimento del presente giudizio per inoltrare alla Pretura di Lugano, sezione 5, eventuali osservazioni sull’istanza 20 agosto 2014 di CO 1 e CO 2.

                                         1.4   La causa è rinviata alla Pretura di Lugano, sezione 5, per nuovo giudizio dopo avere completato l’istruttoria nel senso dei considerandi.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

– __________;

–PA 1, __________.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).