Incarto n.
14.2014.19

Lugano

15 aprile 2014

B/ww/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 22 gennaio 2014 da

 

 

RE 1 

rappr. dall’RA 1 

 

 

contro la decisione emanata il 13 gennaio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano-Nord nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 81/2013) promossa con istanza del 25 ottobre 2013 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 22/27 agosto 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 3'646.75 oltre interessi e spese;

 

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Lugano Nord con sentenza del 13 gennaio 2014 (inc. n. 81/2013) ha così deciso:

 

“1. L’istanza è respinta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo

     no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano è mantenuta.

 

 2. La tassa di giustizia di fr. 180.-- anticipata dalla parte istante è a suo carico.

 

 3./4. Omissis.”

 

Decisione tempestivamente impugnata dallo RE 1 che con reclamo del 22 gennaio 2014 postula l’accoglimento dell’istanza, protestate le spese;

 

lette le osservazioni del 6 febbraio 2014 di controparte;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 22/27 agosto 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano lo RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di: 1) fr. 3'646.75 oltre interessi al 2.5% dal 7 agosto 2013, 2) fr. 62.30 e 3) fr. 30, indicando quale titolo di credito: “1) Imposta cantonale 2008; 2) Interessi aggiornati sino al 06.08.2013; 3) tassa di diffida (28.02.2013)”;

 

                                         che interposta tempestiva opposizione dall’escusso il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace;

                                        

                                         che lo RE 1 fonda la sua pretesa sulla decisione di tassazione d’ufficio del 26 settembre 2012 dell’Ufficio di tassazione di Lugano Città per l’imposta cantonale 2008 ammontante a fr. 3'646.75, munita del timbro con cui l’Ufficio esazione e condoni ha certificato la crescita in giudicato e l’intimazione regolare della decisione all’interessato così come il relativo conteggio;

 

                                         che i predetti documenti sono stati indirizzati al convenuto presso __________, via __________, Lugano;

 

                                         che con risposta del 18 novembre 2013 il convenuto

                                         ha sostenuto di non avere mai ricevuto la notifica di tassazione in oggetto, né i relativi bollettini di pagamento e che per anni, nonostante i suoi frequenti reclami, tutta la corrispondenza relativa alle sue tassazioni era stata inviata alla sua precedente datrice di lavoro, per cui non ne era stato a messo a conoscenza e non aveva avuto la possibilità di presentare reclamo;

 

                                         che con osservazioni del 10 dicembre 2013 l’istante ha rilevato che l’escusso aveva di certo saputo dell’esistenza della decisione di tassazione del 26 settembre 2012 per l’imposta cantonale e federale per gli anni 2008-2010, in quanto prima della procedura esecutiva gli erano state intimate le usuali ingiunzioni di pagamento senza alcuna reazione da parte sua, ossia per l’imposta cantonale 2008 gli era stato inviato il 31 ottobre 2012 il conguaglio, il 31 dicem bre 2012 il richiamo e il 28 febbraio 2013 la diffida, atti mai retrocessi, per cui erano da considerare come regolarmente intimati;

 

                                         che con le sue osservazioni l’istante ha prodotto uno scritto inviato il 29 ottobre 2011 all’Ufficio tassazione di Lugano da __________ di Lugano del seguente tenore: “Abbiamo ricevuto incarico dal CO 1 di completare la sua dichiarazione fiscale ed inviarvela. Abbiamo purtroppo ricevuto solo ora tutti i documenti necessari, siamo quindi a chiedervi una proroga fino al 30 novembre 2011 per l’invio della citata dichiarazione”;

 

                                         che l’istante ha poi puntualizzato che dopo la notifica del precetto esecutivo in oggetto, l’escusso non aveva reagito, ma che il principio della buona fede gli avrebbe imposto di reclamare presso l’Ufficio di tassazione, ancorché solo a posteriori;

 

                                         che con decisione del 13 gennaio 2014 il Giudice di pace del circolo di Lugano Nord ha respinto l’istanza argomentando che nella fattispecie non si erano verificate circostanze che portavano a concludere in modo univoco che la tassazione era pervenuta al convenuto, come potevano essere la ricezione, senza reazione da parte del contribuente, di polizze di versamento del conguaglio d’imposta, in cui erano indicate la data di intimazione, del richiamo e della diffida;

                                        

                                         che d’altro canto, ha proseguito il primo giudice, non era possibile  sostenere che il convenuto non aveva reagito dopo la notifica del precetto esecutivo, avendo questi in realtà interposto opposizione ed essendosi pertanto, appena in grado, mobilitato ed avendo  reclamato, ancorché a posteriori;

 

                                         che con il reclamo l’istante sostiene che essendo la decisione di tassazione stata inviata per posta semplice, la prova della notifica può fondarsi su indizi ed essere dedotta dall’insieme delle circostanze;

 

                                         che nella fattispecie, puntualizza il reclamante, va ritenuto che anche dopo la notifica del precetto esecutivo in oggetto il convenuto non ha reagito, mentre in queste circostanze il principio della buona fede gli avrebbe imposto di reclamare presso l’Ufficio di tassazione competente per il preteso torto subito, ancorché solo a posteriori, il che non è avvenuto e che, anzi, dalla lettura delle sue osservazioni è lecito chiedersi come abbia potuto sapere che le decisioni di tassazione erano state notificate presso la sua datrice di lavoro;

 

                                         che con le sue osservazioni al reclamo il convenuto rileva che già nel 2010 era evidente per l’Ufficio tassazione che la sua corrispondenza non gli doveva più venire recapitata presso la sua precedente datrice di lavoro e che infatti gli veniva inviata al suo domicilio di allora in via Luvini 7 a Lugano, producendo 5 nuovi documenti, ossia il calcolo dell’imponibile del 17 aprile 2009 (doc. A), una diffida relativa all’imposta comunale 2006 (doc. A1), il calcolo dell’imponibile del 5 maggio 2010 (doc. B) e il calcolo provvisorio dell’imposta federale diretta 2010 (doc. B1);

 

                                         che questi documenti vanno estromessi dall’incarto ai sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC, che vieta in sede di reclamo, tra l’altro, la produzione di nuovi mezzi di prova;

 

                                         che il convenuto rileva poi che la decisione di tassazione in oggetto non gli è stata validamente inviata e che l’Ufficio di tassazione ha ammesso di avere notificato la sua corrispondenza presso la sua precedente datrice di lavoro, __________ di Lugano, che non gliela ha recapitata;

 

                                         che dopo avere ricevuto il precetto esecutivo, prosegue l’escusso, ha reagito come reagisce un normale cittadino ed ha interposto opposizione, recandosi poi all’Ufficio di tassazione di Lugano Città, dove gli è stato comunicato allo sportello che non si poteva più fare nulla, essendo la tassazione cresciuta in giudicato e che, proprio allo sportello gli è stato pure comunicato che la sua corrispondenza era stata erroneamente inviata presso la sua precedente datrice di lavoro;

 

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

 

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

 

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto, che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

                                         che per l’art. 80 LEF se il credito è fondato su una sentenza giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

 

                                         che sono parificate alle sentenze giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

 

                                     che secondo l’art. 244 cpv. 3 LT le decisioni di tassazione cresciute in giudicato esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva;

 

                                         che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

 

                                         che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a permettere il rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, n. 115 ad art. 80 e 50 ad art. 84);

 

                                         che siccome l’esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale, questo presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi l’abbia impugnata nei termini stabiliti (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80);

 

                                         che la prova della regolare notifica del titolo incombe all’autorità, ciò a maggior ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di avere ricevuto la decisione (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);

 

                                         che la prova della notifica non è riuscita, se può essere dimostrato solo l’invio postale per lettera semplice, che tuttavia la prova della notifica, effettuata non per invio raccomandato, può essere fornita anche da ulteriori indizi o dall’insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’Autorità fiscale o dal comportamento del contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3);

 

                                         che per l’art. 190 cpv. 1 LT il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria;

 

                                         che dall’estratto del Registro di commercio si evince che __________, tra le sue attività, si occupa pure di consulenza fiscale;

 

                                         che __________ ha rappresentato il convenuto nei suoi rapporti con l’Autorità fiscale, anche dopo l’interruzione del loro rapporto di lavoro, emerge dallo scritto del 29 ottobre 2011, con il quale viene attestato tale incarico e richiesta una proroga fino al 30 novembre 2011 per il completamento e l’invio della dichiarazione d’imposta;

 

                                         che il convenuto era a conoscenza di tale rappresentanza si evince implicitamente dalle sue stesse dichiarazioni, avendo egli affermato che, nonostante i suoi frequenti reclami, per anni tutta la corrispondenza relativa alle sue tassazioni veniva inviata alla sua precedente datrice di lavoro __________ e dal fatto che non ha provato di essersene lui stesso interessato in questo lungo periodo;

 

                                         che il convenuto, viste le predette circostanze, ossia la notifica avvenuta per anni di suoi documenti fiscali alla sua precedente datrice di lavoro, doveva, se non più d’accordo con questo modo di procedere, intervenire presso l’Ufficio di tassazione, affinché la corrispondenza relativa alle sue tassazioni gli venisse inviata al suo domicilio;                      

                                     

                                         che non essendosi il convenuto opposto per anni – agli atti non risulta alcun reclamo –,  il suo comportamento ha lasciato intendere all’Autorità fiscale, conformemente alle regole della buona fede (principio del legittimo affidamento), che pure la tassazione in oggetto poteva essere notificata alla sua precedente datrice di lavoro, __________, quale sua rappresentante rispettivamente quale suo recapito, in luogo che al suo domicilio;

 

                                         che d’altro canto l’asserita mancata consegna della sua corrispondenza fiscale da parte di __________ è questione che riguarda il rapporto tra il convenuto e la società stessa e non va considerata in questa sede;

 

                                         che nella fattispecie la prova della notifica della decisione di tassazione in esame va ricercata nelle circostanze, in particolare nel comportamento del convenuto, che con il suo modo di agire ha permesso che l’istante continuasse a notificare a __________ i documenti relativi alla sua tassazione;

 

                                         che, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, la decisione di tassazione in oggetto costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione;

 

                                         che ne consegue l’accoglimento del reclamo, con tassa di giustizia e indennità di prima sede, in sede di reclamo non è stata richiesta alcuna indennità, a carico del convenuto in quanto soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

 

 

per questi motivi,

 

richiamato l’art. 80 LEF

 

 

pronuncia:

 

                                    I.   Il reclamo è accolto.

                                         Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 13 gennaio 2014 del Giudice di pace del circolo di Lugano Nord (inc. n. 81/2013) sono così riformati:

 

                                         “1.  L’istanza è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta

                                          dal convenuto al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio

                                          esecuzione di Lugano è respinta in via definitiva per

                                          fr. 3'646.75 oltre interessi al 2.5% dal 7 agosto 2013,

                                         fr. 62.30 interessi aggiornati fino al 6 agosto 2013 e fr. 30.--

                                         tassa di diffida.            

 

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 180.--, anticipata dalla parte istante,

                                         è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà allo RE 1 fr. 100.-- per ripetibili.”

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.-- è posta a carico di CO 1.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

-   ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Nord.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'646.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).