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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.1655 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 aprile 2014 da
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CO 1 (patrocinata dagli avv. PA 2 )
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’avv. dott. PA 1,)
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giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 ottobre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 aprile 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. F), la società CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'086.25 oltre interessi del 5% dal 24 aprile 2012, indicando quale titolo di credito la “comminatoria di pagamento 23 aprile 2012 relativa alle fattura scoperte del cliente n. __________ per tasse abbonamento e consumo energia del 10.02.2011 di CHF 2718,10 (n. fattura __________) e del 29.04.2011 di CHF 2368,15 (__________)”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 16 aprile 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 3 luglio 2014, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta si è opposta all’istanza sulla scorta di una memoria scritta. In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.
C. Statuendo con decisione 3 ottobre 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, previa concessione dell’effetto sospensivo. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 16 ottobre 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 6 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la “comminatoria di pagamento” emessa da CO 1 il 23 aprile 2012, unitamente a due fatture di fr. 2’718.10 e fr. 2’368.15 e all’attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1, come peraltro già deciso in una sentenza del 18 maggio 2011 emessa in una causa del tutto analoga, poi confermata dalle istanze superiori. Il Pretore ha d’altronde respinto l’eccezione sollevata dall’escussa, secondo cui la condotta dell’istante costituirebbe un “venire contra factum proprium qualificabile quale abuso di diritto non protetto dalla legge ai sensi dell’art. 2 CCS”, considerandola superata dalle predette sentenze, che a suo parere hanno stabilito in via definitiva la valenza del titolo prodotto dall’istante.
3. Nel reclamo RE 1 ripropone l’eccezione di abuso di diritto, rimproverando alla controparte di avere continuato ad erogare energia elettrica a favore della sua inquilina T__________, malgrado RE 1 le avesse notificato il 30 giugno 2010 di non essere più in grado di onorare il pagamento delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica e gas a causa del mancato versamento da parte dell’inquilina delle spese accessorie già dal 2000. Per la reclamante il comportamento di CO 1 è manifestamente contraddittorio – e quindi abusivo – perché essa non ha messo in atto la minaccia d’interrompere le forniture contenuta nelle “comminatorie di pagamento” (e previste dalle sue condizioni generali). RE 1 contesta d’altronde l’impossibilità allegata da CO 1 di fornire le sue prestazioni direttamente a T__________, ricordando che secondo una sentenza del 20 giugno 2013 del Tribunale amministrativo cantonale CO 1 avrebbe potuto trasferire a T__________ gli abbonamenti in essere con RE 1 senza il consenso di quest’ultima e sciogliere il contratto di fornitura concluso con RE 1 sulla scorta della cosiddetta “clausola rebus sic stantibus”. Quanto alle decisioni citate dal Pretore – epiloga la reclamante – esse riguardano la questione del diritto (pubblico o privato) applicabile alle relazioni tra le parti (che non è più contestato in questa sede) e non la questione dell’abuso di diritto. Non avendone accertato d’ufficio la sussistenza, la decisione impugnata andrebbe annullata.
4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella fattispecie la reclamante non contesta – ed è comunque appurato (cfr. sentenze della CEF 14.2011.86 del 29 luglio 2011 consid. 5 e del Tribunale federale 5A_601/2011 del 2 aprile 2012 consid. 3.3 [doc. G]) – che la “comminatoria di pagamento” emessa da CO 1 il 23 aprile 2012 per fr. 14'441.10 (doc. B), limitatamente alle due fatture di fr. 2'718.10 (doc. C) e fr. 2'368.15 (doc. D) relative al periodo dal 19 ottobre 2010 al 19 gennaio 2011, rispettivamente dal 20 gennaio all’8 aprile 2011, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 5'086.25 posto in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), nessun reclamo essendo stato presentato contro questa decisione (attestazione del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, doc. E).
5. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).
5.1 Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).
5.2 Nel caso specifico, il reclamo si avvera quindi infondato per ben due motivi: anzitutto, il motivo di opposizione fatto valere dalla reclamante – il preteso abuso di diritto – risale al 2010, sicché essa avrebbe dovuto invocarlo inoltrando reclamo contro la “comminatoria di pagamento” del 23 aprile 2012; in questa sede non è più possibile (sopra consid. 5). In secondo luogo, non spettava al Pretore – e neppure incombe alla Camera – statuire su una questione giuridica delicata come quella dell’invocato abuso di diritto (sopra consid. 5.1).
6. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'086.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 270.– relativi al presente giudizio, già anticipati dalla reclamante, sono posti a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).