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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.2494 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 giugno 2014 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 ottobre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 giugno 2014 dall'Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), RE 1 ha escusso CO 1 per l'incasso di fr. 10'870.60 oltre interessi del 5% dal 12 novembre 2013, indicando quale titolo di credito la “fattura n. 282 del 11.10.2013”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 giugno 2014 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All'udienza di discussione tenutasi il 13 ottobre 2014, l'istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta.
C. Statuendo con decisione 13 ottobre 2014, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo carico dell'escutente le spese processuali di fr. 100.– e un'indennità di fr. 100.– a favore della parte convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2014 per ottenerne l'annullamento e l'accoglimento dell'istanza. Stante l’esito del presente giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 ottobre 2014 contro la sentenza spedita il 13 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, i documenti che RE 1 pretende di produrre con il reclamo sono dunque inammissibili, sicché la sua argomentazione, interamente centrata su di essi, perde ogni forza di convincimento. Ad ogni modo, la reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la fattura (__________dell’11 ottobre 2013) prodotta da RE 1 non è un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi), nella misura in cui non è firmata da CO 1 (né un documento sottoscritto dal medesimo vi rinvia). Non sufficientemente motivato, il reclamo si rivela quindi anche inammissibile.
2. La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'870.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).