Incarto n.
14.2014.214

Lugano

11 novembre 2014/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Chiesi

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.3738 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 settembre 2014 da

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 ottobre 2014 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano, il 2 settembre 2014 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'925.– oltre interessi e spese.

 

                            B.  All'udienza di discussione dell'8 ottobre 2014 nessuno è comparso.

 

                            C.  Statuendo con decisione 23 ottobre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 24 ottobre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 ottobre 2014 per ottenere l'annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione come pure alcune ulteriori procedure. Il 30 ottobre 2014 il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 24 ottobre, in concreto il reclamo è senz'altro tempestivo.

 

                             2.  In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva.

 

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all'art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d'ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l'adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l'annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l'azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell'11 agosto 2011, consid. 2).

 

                                  L'illiquidità dev'essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d'insolvibilità può emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev'essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                           2.2  Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 24 ottobre 2014 dell'Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 2'215.05 a saldo dell'esecuzione promossa dall'istante (doc. D). Il versamento è stato eseguito, secondo informazione del predetto ufficio, alle ore 14.49 del 24 ottobre, ossia posteriormente l'apertura del fallimento (avvenuta il 24 ottobre alle ore 10.00). La domanda di fallimento va quindi esaminata sotto il profilo dell'art. 174 cpv. 2 LEF e non (solo) dell'art. 174 cpv. 1 LEF, applicabile nel caso in cui il fatto nuovo – ossia il pagamento – fosse avvenuto anteriormente alla decisione di fallimento del primo giudice.

 

                           2.3  Per quel che riguarda il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l'annullamento della decisione impugnata – dall'estratto esecutivo del 25 ottobre 2014 prodotto dalla reclamante (doc. B) si evince che nei suoi confronti erano pendenti undici esecuzioni per un importo totale di fr. 42'999.15 e non risultavano attestati di carenza beni. La reclamante ha sostenuto di aver avuto un temporaneo momento di illiquidità dovuto alle difficoltà d'incassare le fatture per le opere da lei fornite, ma che gran parte delle esecuzioni sono state pagate oppure sono in corso di pagamento (reclamo, pag. 3). E in effetti, la stessa ha prodotto alcune ricevute relative al pagamento di ulteriori sei esecuzioni (doc. D, E, F e G) datate 24 e 29 ottobre 2014. Peraltro, dall'estratto esecutivo assunto d'ufficio dalla Camera si evince che ora le procedure pendenti nei confronti della reclamante si sono ridotte a tre, per complessivi fr. 12'646.05. In poche settimane, dunque, essa ha estinto gran parte delle esecuzioni a suo carico per complessivi fr. 30'353.10. Ciò induce a ritenere che la stessa dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti posti all'art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

 

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l'avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   È annullata la dichiarazione di fallimento pronunciata il 23 ottobre 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                   3.   Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

 

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico.

 

                            III.  Notificazione a:

 

– 

– 

–  Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

–  Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).