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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 21 agosto 2014 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 18 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 settembre 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 aprile 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 728.45 oltre interessi del 5% dall’11 dicembre 2013 e di fr. 20.–, indicando quali titoli di credito i “contributi personali 01.01.2012-31.12.2012 decisione su opp. 22.01.2014, diffida: 12.03”, rispettivamente la “tassa diffida”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 agosto 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha inoltrato osservazioni scritte all’istanza.
C. Statuendo con decisione 9 settembre 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 40.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 settembre 2014 chiedendo di “rivedere la [sua] pratica”. Visto l’esito del giudizio odierno, l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 22 settembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 10 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, tutte le allegazioni contenute nel reclamo e i documenti acclusi sono pertanto inammissibili, la reclamante avendo rinunciato a inoltrare osservazioni in prima sede.
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la documentazione prodotta dall’istante (decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 10 dicembre 2013 per il periodo di contribuzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, il conguaglio relativo ai contributi personali di stessa data e la decisione su opposizione del 22 gennaio 2014) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Donde l’accoglimento dell’istanza.
3. Nel reclamo RE 1 si duole che la decisione impugnata non tiene conto della sua reale situazione economica, l’istante avendo computato per il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG un reddito superiore a quello da lei conseguito come parrucchiera indipendente, a suo dire di fr. 22'000.– annui. Segnala di aver avviato una domanda di condono delle imposte e una domanda d’istituzione di una curatela di rappresentanza. In considerazione di ciò la reclamante chiede di rivedere la sua pratica.
4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. Nella fattispecie non v’è dubbio che la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 10 dicembre 2013 (doc. B annesso all’istanza), confermata dalla decisione del 22 gennaio 2014 che respinge l’opposizione dell’assicurata (doc. C), debitamente passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF).
6. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).
Nel caso specifico, la reclamante non solleva alcuna eccezione ammissibile secondo l’art. 81 LEF, ma prova a rimettere in discussione la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, reputandola non conforme alla sua reale situazione economica. Ora, come visto, ciò non è consentito nella procedura di rigetto dell’opposizione, nella quale il giudice è tenuto a verificare solo l’esistenza di un titolo esecutivo ed eventuali motivi di estinzione del credito posteriori all’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo. La censura fatta valere dalla reclamante andava dunque semmai proposta con un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione del 22 gennaio 2014 (cfr. doc. C, ultima pagina). Quanto alle procedure di condono delle imposte e d’istituzione di una curatela di rappresentanza, esse non hanno alcun effetto nel procedimento in esame, men che meno sospensivo. Delle difficoltà economiche della reclamante, infine, si potrà tenere conto in sede di proseguimento dell’esecuzione, con una dilazione di pagamento se ne sono dati i presupposti (art. 123 LEF) o la limitazione del pignoramento del reddito della reclamante a quanto eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF).
7. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Vista, tuttavia, la sua situazione economica verosimilmente difficile si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 748.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace della Magliasina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).