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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.1960 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 maggio 2014 dalla
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CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)
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contro |
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RE 1 (patrocinato dall’avv. dott. PA 1,)
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giudicando sul reclamo del 3 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 ottobre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. C), la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 91'528.75 oltre interessi del 5% dal 2 marzo 2012, indicando quale titolo di credito il “riconoscimento di debito di data 2.3.2012 per le fatture scoperte della E__________ SA, __________, della N__________ SA, __________, e della D__________ SA, __________”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 maggio 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 20 ottobre 2014, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta ha chiesto di dichiarare l’istanza irricevibile o perlomeno di respingerla.
C. Statuendo con decisione 28 ottobre 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 novembre 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 novembre 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 29 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la “situazione debitoria” sottoscritta il 2 marzo 2012 dall’escusso, con cui egli si è dichiarato debitore solidale di fr. 162'526.70 da rimborsare in rate settimanali di fr. 5'000.–, costituisce un riconoscimento di debito così “cristallino” da far apparire pretestuose le eccezioni da lui sollevate.
3. Nel reclamo RE 1 ribadisce l’assenza di corrispondenza tra il titolo di credito indicato nel riconoscimento di debito del 2 marzo 2012 e quello menzionato nel precetto esecutivo, il quale menziona solo una parte delle società citate nel riconoscimento. A suo giudizio non sarebbe inoltre possibile desumere dalla documentazione prodotta dall’istante la pretesa creditoria di fr. 91'528.75 posta in esecuzione. Il reclamante ripropone poi l’eccezione di nullità del piano di rientro, che egli sostiene costituire una fideiussione non redatta nella forma autentica riservata dall’art. 493 cpv. 2 CO. In ultimo luogo, RE 1 contesta legittimità, computo e ammontare della pretesa per interessi di mora in assenza di termini specifici per l’esecuzione del piano di rientro.
4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella fattispecie, la “situazione debitoria” sottoscritta il 2 marzo 2012 dall’escusso, con cui egli si è dichiarato “debitore solidale degli importi sopracitati” – in particolare del debito complessivo di fr. 162'526.70 al 2 marzo 2012 – e assunto “la piena responsabilità dell’estinzione dei debiti nei tempi e con le modalità esposte” (doc. B accluso all’istanza), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo totale testé citato, e quindi per la somma inferiore (di fr. 91'528.75) posta in esecuzione.
5.2 Contrariamente a quanto affermano l’escusso e il suo patrocinatore in modo insostenibile, risulta adempiuto anche il requisito dell’identità tra la pretesa indicata sul precetto esecutivo e il debito riconosciuto, giacché l’atto esecutivo menziona quale titolo del credito posto in esecuzione il “riconoscimento di debito di data 2.3.2012”. Nulla muta il fatto che sul precetto esecutivo siano menzionate solo una parte delle società citate nel riconoscimento di debito, poiché l’escutente ha posto in esecuzione solo una parte dell’importo riconosciuto – ovvero fr. 91'528.75 –, inferiore alla somma delle fatture scoperte di siffatte società (E__________ SA, N__________ SA e D__________ SA). Ora, l’escutente non è tenuto a escutere il debitore per l’intero importo riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere verosimile che il debito riconosciuto si è nel frattempo estinto totalmente o parzialmente (v. sotto consid. 6), ciò che nel caso di specie il reclamante non ha neppure allegato.
5.3 Sottoscrivendo la “situazione debitoria” del 2 marzo 2012, il reclamante ha anche riconosciuto che il precedente accordo del 7 luglio 2012 prevedeva l’estinzione del debito complessivo “entro la settimana 46 del 2011” (doc. B, pag. 1). Il nuovo accordo non prevede la rinuncia agli interessi di mora e si volesse anche dedurre un differimento dell’esigibilità alle singole scadenze settimanali delle rate di fr. 5'000.– pattuite dalle parti, il mancato ossequio del piano di rientro avrebbe per effetto di far decadere l’accordo anche per quanto attiene a tale dilazione. Ne segue che gli interessi di mora, al tasso legale del 5% annuo (art. 104 cpv. 1 CO), sono decorsi almeno dalla data di sottoscrizione del riconoscimento di debito, ossia dal 2 marzo 2012 (art. 108 n. 3 CO), ciò che giustifica il rigetto dell’opposizione pure per essi (cfr. sentenza della CEF 14.2014.82 del 3 settembre 2014, consid. 5.2 e i rinvii). Anche su questo punto, quindi, la sentenza impugnata merita conferma.
6. All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
Nel caso specifico, il reclamante sostiene che il piano di rientro costituirebbe una fideiussione nulla, siccome non redatta nella forma autentica riservata dall’art. 493 cpv. 2 CO. Sennonché egli si è dichiarato “debitore solidale” dei debiti delle (notoriamente sue) società e ne ha assunto “la piena responsabilità” a un momento in cui essi erano già da tempo scoperti, ciò che rende verosimile l’assunzione di un obbligo indipendente e non dell’obbligo accessorio tipico della fideiussione. La censura cade così nel vuoto.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 91'528.75 raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).