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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 29 settembre 2014 dalla
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Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
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contro |
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CO 1
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giudicando sul reclamo del 7 novembre 2014 presentato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 28 ottobre 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 maggio 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'906.– più interessi del 5% dal 19 febbraio 2014 e di fr. 20.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente i “contributi personali 01.01.2012-31.12.2012” e la “tassa diffida”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 settembre 2014 la Cassa cantonale di compensazione ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, con scritto del 13 ottobre 2014 la parte convenuta ha comunicato di aver saldato il proprio debito di fr. 1'926.– nei confronti dell’istante il 29 settembre 2014, ritenendolo estinto “eccetto per gli interessi di mora dovuti”.
C. Statuendo con decisione del 28 ottobre 2014, il Giudice di pace ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo a carico dell’escusso le spese processuali di fr. 80.– e un’indennità di fr. 45.– a favore della parte istante.
D. Contro la sentenza appena citata la Cassa cantonale di compensazione è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2014 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 58.75, e in via subordinata l’annullamento e il rinvio degli atti al Giudice di pace per nuovo giudizio. L’11 novembre 2014 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Invitato a presentare osservazioni, il convenuto è rimasto silente. Con uno scritto spontaneo del 23 dicembre 2014, il Giudice di pace si è espresso sulle censure relative agli interessi di mora e alla violazione del diritto di essere sentito, concludendo per la reiezione del reclamo “perché il problema non sussiste e per mancanza di interesse giuridico”.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 novembre 2014 contro la sentenza notificata alla Cassa cantonale di compensazione il 29 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Preso atto delle osservazioni 13 ottobre 2014 del convenuto, con cui questi ha comunicato di aver pagato il debito di fr. 1'926.– il 29 settembre 2014, con la sentenza impugnata il Giudice di pace ha deciso di stralciare la procedura dai ruoli.
3. Nel reclamo la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG rimprovera innanzitutto al Giudice di pace di avere stralciato la causa dai ruoli senza considerare che il debito non era stato interamente saldato dall’escusso, il quale ha pagato unicamente l’importo capitale tralasciando gli interessi di mora, pari a fr. 58.75. A detta della reclamante, il primo giudice avrebbe invece dovuto accogliere l’istanza e rigettare l’opposizione limitatamente a tale scoperto. Essa contesta inoltre la ripartizione delle spese stabilite dal Giudice di pace, chiedendo che vengano poste a carico dell’escusso. Infine, essa si duole che il primo giudice non le abbia notificato le osservazioni all’istanza, togliendole così la possibilità di essere sentita e di esprimersi in merito prima dell’emissione della decisione.
4. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla garanzia generale ad un equo processo sancita agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l’entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è stato concretizzato dall’art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna applicabile la prassi valida per l’art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2; 5A_19/2011 già citata, consid. 2.2; 5A_31/2012 già citata, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 già citata, consid. 2.2 con rinvii; 5A_31/2012 già citata, consid. 4.4 e i rinvii).
4.1 Nel caso specifico, prescindendo dal notificare le osservazioni del convenuto all’istante, il Giudice di pace ha incontestabilmente violato il diritto di essere sentita di quest’ultima. La giurisprudenza del Tribunale federale testé richiamata è chiara. Che – come sostiene il primo giudice nelle sue inusuali osservazioni del 23 dicembre 2014 – la comunicazione di tali osservazioni avesse “burocratizzato, complicato e rallentato” il suo operato, generando spese supplementari e “perdita di tempo inutili”, potrà essere vero dal suo punto di vista, ma tanto la Camera quanto le autorità giudiziarie di prima istanza sono tenute ad applicare la legge – segnatamente la Costituzione federale – e, contrariamente a quanto crede il Giudice di pace, possono richiamarsi a considerazioni di ordine pratico solo nella misura in cui la loro decisione è conforme al diritto. Come si vedrà in appresso, l’istante aveva del resto un interesse evidente a potersi esprimere sulle osservazioni del convenuto. Ove il primo giudice gliene avesse dato l’occasione, leggendo la probabile replica dell’istante egli avrebbe magari potuto evitare una decisione errata, così come le spese e il rallentamento dell’esecuzione connessi al reclamo in esame.
4.2 La violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nella procedura di reclamo una sanatoria è in linea di massima esclusa, la cognizione dell’autorità di ricorso in merito ai fatti essendo limitata alla constatazione di accertamenti manifestamente errati (sopra ad consid. 1.2). Sennonché nel caso concreto, la reclamante fa valere dei motivi che rientrano nella cognizione della Camera, ossia l’accertamento manifestamente inesatto del pagamento (integrale) del debito posto in esecuzione e l’obbligo in tal caso per il giudice di rigettare l’opposizione limitatamente al saldo insoluto. E al convenuto è stata concessa la facoltà di esprimersi sul reclamo. Essendo la causa matura per il giudizio, la Camera può quindi statuire essa stessa senza rinviarla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5.1 Nella fattispecie non v’è dubbio che la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 18 febbraio 2014 (doc. B annesso all’istanza, primo foglio), debitamente passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), limitatamente al conguaglio stabilito dalla Cassa cantonale di compensazione in fr. 1'906.– (doc. B, secondo foglio), cui si aggiunge la tassa d’intimazione di fr. 20.–, fissata con la diffida di pagamento del 10 aprile 2014 (doc. C) conformemente a quanto previsto dall’art. 34a dell’Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101). Non è, viceversa, neppure contestato che l’escusso ha estinto tali pretese versando fr. 1'926.– il 29 settembre 2014.
5.2 La sentenza impugnata, invece, non contiene alcuna indicazione sulla richiesta di pagamento degli interessi di mora del 5% su fr. 1'906.– dal 19 febbraio 2014 menzionata sia sul precetto esecutivo che nell’istanza. Nelle sue irrituali osservazioni, il Giudice di pace sostiene di non avere la possibilità di conoscere l’ammontare degli interessi ancora dovuti e ritiene che la reclamante possa comunque incassare gli interessi e le spese malgrado lo stralcio dell’istanza. A torto.
a) La pretesa per interessi, come detto, è chiaramente indicata sia sul precetto esecutivo che nell’istanza. Copiando tale indicazione, bastava quindi al Giudice di pace, a cui l’escusso non ha portato la prova del pagamento (anche) degli interessi (anzi, CO 1 ha ammesso di non averli corrisposti), rigettare l’opposizione limitatamente agli interessi del 5% su fr. 1'906.– dalla data di esigibilità del credito (v. sotto consid. 5.3) fino a quella del suo pagamento (il 29 settembre 2014).
b) Anche la seconda affermazione del primo giudice è errata. Lo stralcio dell’istanza, infatti, ha quale conseguenza che l’opposizione interposta dall’escusso non viene rigettata, ciò che vieta all’ufficio d’esecuzione di proseguire l’esecuzione, anche solo per gli interessi (art. 78 cpv. 1 LEF). Non si può d’altronde nascondere che lo stralcio di una causa si giustifica solo quando essa termina senza decisione del giudice, segnatamente in caso di transazione, di acquiescenza o di desistenza (art. 241 CPC) oppure per altri motivi che rendono la controversia senza oggetto (art. 242 CPC). Ora, la procedura di rigetto dell’opposizione diventa senza oggetto solo se l’escusso paga interamente il suo debito all’ufficio d’esecuzione, poiché in tale ipotesi l’esecuzione si estingue (art. 12 cpv. 2 LEF) e diventa così inutile statuire sull’opposizione. Nel caso (come quello in esame) in cui invece l’escusso paga il dovuto direttamente all’escutente, l’esecuzione non si estingue automaticamente, a meno che il procedente dichiari all’ufficio di ritirarla (cfr. art. 8a cpv. 3 lett. c LEF) o che l’escusso ne ottenga dal giudice l’annullamento (art. 85 e 85a LEF; sentenza della CEF 15.2005.25 del 13 aprile 2005, consid. 5). Ove una di queste due eccezioni non sia data, il giudice del rigetto rimane pertanto tenuto a statuire sull’istanza. Se ritiene che l’escusso non ha dimostrato (nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF) di aver pagato anche gli interessi del credito posto in esecuzione, il giudice deve rigettare l’opposizione limitatamente al loro importo. Ne discende che la decisione di stralcio è doppiamente errata.
5.3 Nel reclamo, la Cassa cantonale di compensazione chiede che l’opposizione sia rigettata per fr. 58.75, pari agli interessi del 5% sull’importo capitale di fr. 1'906.– dal 19 febbraio al 29 settembre 2014 (giorno in cui l’escusso ha effettuato il pagamento). In realtà però, contrariamente a quanto reputa la reclamante, gli interessi di mora non vanno calcolati dal giorno successivo all’emanazione (il 18 febbraio 2014) della decisione, bensì a partire dal giorno dopo il termine di pagamento di 30 giorni, se tale termine è scaduto infruttuoso (art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS). Ne discende che, non avendo il convenuto pagato il conguaglio entro 30 giorni dalla data della fattura del 18 febbraio 2014, gli interessi hanno iniziato a decorrere solo dal 21 marzo 2014, ovvero dal giorno che segue la scadenza del termine di pagamento. Calcolati al 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS) dal 21 marzo al 29 settembre 2014 su fr. 1'906.– (non essendo stato chiesto un interesse sulla tassa di diffida), gli interessi di mora ammontano a fr. 50.85. Il reclamo va pertanto accolto limitatamente a tale importo.
6. Per quanto riguarda infine la censura relativa alla ripartizione delle spese giudiziarie, la reclamante è caduta in una svista manifesta, giacché nella sentenza impugnata le spese processuali (di fr. 80.–) e l’indennità (di fr. 45.–) sono state poste a carico del convenuto, ossia di CO 1 (dispositivo n. 2). Su questo punto, la decisione del Giudice di pace va d’altronde confermata, anche se l’istanza viene accolta in un’infima misura, poiché la procedente ha inviato la domanda di esecuzione lo stesso giorno in cui l’escusso ha pagato il suo debito (il 29 settembre 2014), senza apparentemente averla informata dell’avvenuto pagamento, sicché si può ritenere che avesse in buona fede motivo di agire in giudizio (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC).
7. Dato che la necessità di riformare la sentenza impugnata non può essere ritenuta causata da una delle parti (avendo il convenuto ammesso in prima sede di non aver corrisposto gli interessi), per motivi di equità occorre rinunciare a prelevare la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si giustifica per contro di riconoscere alla reclamante un’indennità d’inconvenienza, siccome essa non ha motivato la sua richiesta al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011), e comunque l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili né le indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012 consid. 5).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 58.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è annullato e riformato come segue:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 50.83.
2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).