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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0262-2014-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 5 maggio 2014 da
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CO 1
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contro |
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RE 1 e , |
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giudicando sul reclamo del 14 novembre 2014 presentato da RE 1 e da M__________ contro la decisione emessa il 31 ottobre 2014 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________-01 e __________-02 emessi l’11 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, CO 1 ha escusso quali condebitori solidali rispettivamente RE 1 e M__________ per l’incasso di fr. 2'745.35, indicando quale titolo di credito la “fattura 110596 del 10.10.2013 chf 2'745,35”.
B. Avendo sia RE 1 che M__________ interposto opposizione al proprio precetto esecutivo, con istanza 5 maggio 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, i convenuti si sono opposti all’istanza con osservazioni scritte dell’8 settembre 2014.
C. Statuendo con decisione unica del 31 ottobre 2014, il “Vice” Giudice di pace (recte: supplente) ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai convenuti, ponendo a carico loro le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 e M__________ sono insorti a questa Camera con un reclamo del 14 novembre 2014 perché sia accertato che l’importo richiesto dal procedente non è dovuto e perché la fattura n. 110596 sia annullata e il precetto esecutivo cancellato.
E. Nelle sue osservazioni del 4 dicembre 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 novembre 2014 contro la sentenza notificata ad RE 1 e a M__________ il 6 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 Ancorché presentati con un unico allegato, formalmente i reclami sono due, quanto il numero delle esecuzioni in questione (che hanno numeri distinti) e degli escussi, a prescindere dal fatto che il primo giudice, in modo impreciso, non le abbia differenziate nel dispositivo. In virtù dell’art. 125 lett. c CPC, si giustifica però, per economia di procedura, di congiungerli ed evaderli con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, pertanto, parte delle allegazioni espresse dai reclamanti e i documenti prodotti dalle parti in sede di reclamo, nella misura in cui non lo sono stati in prima istanza, sono irricevibili.
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha apparentemente considerato un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione la fattura emessa il 10 ottobre 2013 dalla T__________ SA all’indirizzo dell’istante CO 1 per la sostituzione – siccome graffiati – dei vetri dell’appartamento ch’egli ha acquistato da RE 1 e M__________ il 27 luglio 2011, respingendo l’eccezione sollevata da questi ultimi, secondo cui l’appartamento era stato venduto allo stato grezzo, le necessarie opere di finitura essendo a carico dell’acquirente. Il primo giudice ha infatti ritenuto che i vetri erano “definitivi” e non allo stato grezzo, sicché non rientravano nella citata riserva prevista nel contratto di compravendita (al punto 2.3).
3. Nel reclamo gli escussi qualificano il difetto ai vetri inesistente poiché impercettibile se guardati di fronte a una distanza di un metro, e ritengono ad ogni modo che di un eventuale difetto risponderebbe semmai la ditta __________, che avrebbe già riconosciuto la propria responsabilità. I reclamanti ribadiscono peraltro che l’appartamento è stato venduto allo stato grezzo in cui si trovava a quel momento. Ora, le finestre incriminate erano già posate da tempo.
Da parte sua, l’escutente si limita a riferirsi nelle proprie osservazioni al reclamo a due foto (come visto irricevibili, sopra consid. 1.3) dei vetri danneggiati.
4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.2 Nella fattispecie il preteso riconoscimento di debito – la fattura n. 110596 del 10 ottobre 2013 (doc. 4) – non è firmata da Alessandro Lettieri e non può, come visto, costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Né lo può essere il contratto di compravendita immobiliare del 27 luglio 2011 (doc. 9), perché non fa alcun riferimento a un riconoscimento da parte dei venditori di un danno ai vetri né all’importo posto in esecuzione, anzi l’atto precisa che per questioni di garanzia ”ci si deve rivolgere a chi ha eseguito i lavori” (punto 2.3). In assenza di un titolo di rigetto, l’istanza sarebbe dunque dovuta essere respinta senza che fosse necessario esaminare le eccezioni dell’escusso. Ne consegue l’accoglimento del reclamo in tal senso, mentre le altre conclusioni formulate dai reclamanti (accertamento del carattere indebito dell’importo posto in esecuzione, annullamento della fattura e cancellazione del – recte: dei – precetto/i esecutivo/i) esulano dalla competenza del giudice del rigetto (e pertanto di questa Camera), che come già specificato si limita alla verifica della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore (sopra consid. 4). Rimane comunque salva la facoltà per le parti di far valere le loro eventuali ragioni di merito in una procedura ordinaria (v. sopra consid. 4 i.f.).
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si dà luogo all’assegnazione ai reclamanti di un’indennità d’inconvenienza né in prima né in seconda istanza, perché non hanno formulato alcuna domanda in tal senso per quanto riguarda la procedura di primo grado e non hanno motivato la loro richiesta contenuta nel reclamo, contrariamente a quanto richiede l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'745.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. I reclami di RE 1 e di M__________ sono accolti e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e così riformata:
1. L’istanza relativa al precetto esecutivo n. __________-01 diretto contro RE 1 è respinta.
2. L’istanza relativa al precetto esecutivo n. __________-02 diretto contro M__________ è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 200.–, anticipata dall’istante, è posta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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–e, ; –. |
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).