Incarto n.
14.2014.229

Lugano

16 febbraio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Simoni

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 41/2014 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale, promossa con istanza 1° ottobre 2014 da

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv.)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(patrocinato dall’avv.)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 20 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 novembre 2014 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, RE 1 ha escusso il marito CO 1 per l’incasso di fr. 2'908.– oltre agli interessi del 5% dal 6 luglio 2014 e di fr. 1'400.– più interessi del 5% dal 6 agosto 2014, indicando quale titolo di credito per entrambi gli importi: “Alimenti secondo accordo Pretura Mendrisio-Nord del 24 febbraio 2014”.

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 1° ottobre 2014 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 ottobre 2014. Il 27 ottobre il Giudice di pace ha citato le parti a comparire all’u­dienza fissata per il 10 novembre 2014. Casualmente, proprio il giorno dell’udienza, in occasione di una telefonata con il patrocinatore dell’istante il primo giudice ha appreso che, a causa di un disguido postale, a RE 1 non erano state notificate le osservazioni dell’escusso e la relativa convocazione. Nonostante ciò, egli ha proceduto con l’udienza di discussione, a cui è comparso unicamente CO 1, che ha confermato la sua opposizione.

                            C.  Statuendo con decisione 17 novembre 2014, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 novembre 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente. Con uno scritto spontaneo del 24 novembre 2014, il Giudice di pace ha precisato le circostanze del colloquio telefonico avuto il giorno dell’udienza con il patrocinatore dell’istante, ritenendo di avere agito in buona fede.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera civile dei reclami, come erroneamente indicato nella decisione impugnata – senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 novembre 2014 contro la sentenza notificata RE 1 al più presto il 18 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  A giustificazione della reiezione dell’istanza, il Giudice di pace ha evocato la situazione economica attuale del convenuto, che all’udienza di discussione dell’istanza ha affermato di essere disoccupato dal 1° giugno 2014. Circa il disguido postale che ha impedito a RE 1 di partecipare alla predetta udienza, il primo giudice si è limitato a rilevare come il patrocinatore di lei avesse dichiarato “di non entrare nel merito della richiesta”.

3.Nel reclamo RE 1 lamenta innanzitutto la mancata notifica della convocazione all’udienza indetta dal primo giudice, al quale rimprovera di “essersi accontentato” di una telefonata col suo patrocinatore, per poi procedere col dibattimento in sua assenza, privandola così della possibilità di essere sentita. A suo dire, il Giudice di pace avrebbe invece dovuto convocare nuovamente le parti prima di statuire. Infine ella ribadisce la validità del titolo di rigetto definitivo prodotto con l’i­stanza e contesta il modo di agire del primo giudice, il quale avrebbe dovuto attenersi al suo dovere di esame formale del titolo invece di “cedere alle preghiere di clemenza espresse dal debitore”.

                             4.  Ora, non è contestato che la citazione dell’istante non è andata a buon fine. È pure pacifico che il Giudice di pace e il patrocinatore dell’istante, l’avv. PA 1, hanno avuto un colloquio telefonico una ventina di minuti prima dell’udienza. Sul contenuto dello stesso, invece, non vi sono certezze. Al Giudice di pace pare di aver capito che l’avv. PA 1, nell’esprimere la sua contrarietà alle osservazioni scritte presentate il 24 ottobre 2014 dal patrocinatore di controparte, aveva rinunciato a presenziare all’udienza. La reclamante, per contro, considera che “un colloquio telefonico non può supplire un’udienza regolarmente convocata e verbalizzata” e che “sarebbe stato sicuramente il caso di riconvocare le parti secondo la normale procedura” (reclamo, ad 5 e 7). Sapere se, in buona fede, il primo giudice poteva considerare che l’avv. PA 1 avesse rinunciato a partecipare all’udienza, nella misura in cui aveva ritenuto sufficiente la sua opposizione verbale alle allegazioni dell’escus­so, oppure se, constatata la carente citazione, egli avrebbe dovuto riconvocare le parti, può essere lasciato in sospeso. Da una parte perché incombe all’autorità giudicante di dimostrare di avere dato l’occasione alle parti di esprimersi o che le stesse vi hanno rinunciato, sicché in caso di dubbio il diritto di essere sentito deve considerarsi leso. Dall’altra perché la reclamante, nel caso concreto, non chiede il rinvio della causa al primo giudice, ma solo la reiezione dell’istanza, facendo valere una violazione del diritto che la Camera può esaminare liberamente (art. 320 CPC e sopra consid. 1.2) e sulla quale può statuire direttamente (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

                             5.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           6.1  Nella fattispecie la procedente chiede il rigetto definitivo dell’op­­posizione sulla scorta dell’“Accordo di merito” concluso in occasione dell’udienza del 24 febbraio 2014 davanti al Pretore di Men­drisio-Nord (doc. B). Lo stesso, debitamente omologato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli impegni assunti dal marito (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2014.71 del 30 luglio 2014, consid. 5.1, che rinvia a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 80 LEF).

                           6.2  Sennonché il contributo pattuito a favore della moglie ammonta a fr. 1'227.– mensili (punto 1), a cui si aggiunge un arretrato di fr. 1'000.– da pagare in 10 rate di fr. 100.– cadauna. Né nel precetto esecutivo né nell’istanza o nel reclamo RE 1 spiega come giunge agli importi di fr. 2'908.– e fr. 1'400.– posti in esecuzione. Dalla data di decorrenza degli interessi di mora postulati (6 luglio e 6 agosto 2014) si capisce però che lei fa valere gli alimenti di luglio e di agosto del 2014 (da versare secondo l’accordo in via anticipata entro il 5 di ogni mese). E così la controparte pare di averlo compreso, giacché obietta che le sue entrate dei mesi di luglio e di agosto del 2014 sono diminuite in seguito alla perdita del suo impiego (osservazioni del 24 ottobre 2014). Il noto accordo, pertanto, costituisce in linea di massima un titolo di rigetto dell’opposizione per fr. 2'454.– più interessi del 5% dal 6 luglio 2014 su fr. 1'227.– e dal 6 agosto su fr. 1'227.–.

                             7.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

                           7.1  Nel caso specifico, in prima sede l’escusso non ha sollevato nessuna di queste eccezioni, limitandosi a sostenere, nelle osservazioni scritte e all’udienza davanti al Giudice di pace, di trovarsi in disoccupazione, e quindi in uno stato di difficoltà economica tale da non poter far fronte ai pagamenti a favore della moglie così come stabilito nell’accordo omologato il 24 febbraio 2014. Argomentazioni di questo genere non possono però essere prese in considerazione dal giudice del rigetto – né tantomeno da questa Camera – per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione.

                           7.2  Semmai, CO 1 potrà far valere tali censure chiedendo al Pretore che ha omologato l’accordo sui contributi di mantenimento una modifica dello stesso. D’altronde, l’ufficio d’esecu­zio­ne potrà pignorare unicamente la parte del reddito del convenuto che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF) mentre, ove il pignoramento dovesse vertere su beni mobili, egli potrà se del caso chiedere la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art. 123 LEF). Ad ogni modo, nella sua qualità di giudice del rigetto dell’opposizione il Giudice di pace non è competente per valutare la situazione economica dell’e­scusso e ancora meno per respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione sulla base di tale valutazione. Come detto, la sua competenza si limita a verificare l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di estinzione, di proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art. 81 LEF). Nulla di più, nulla di meno. Il reclamo si rivela così parzialmente fondato e la decisione impugnata va riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 2'454.– oltre agli interessi.

                             8.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'308.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                  1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Uf­ficio esecuzione e fallimento di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2'454.–, più interessi del 5% dal 6 luglio 2014 su fr. 1’227.– e dal 6 agosto 2014 su fr. 1'227.–.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Riva San Vitale.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).