Incarto n.
14.2014.234

Lugano

6 febbraio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Chiesi

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 15 ottobre 2014 da

 

 

CO 1 

 

 

contro

 

 

 RE 1 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 novembre 2014 dal Pretore;

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, il 15 ottobre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'249.80 più interessi e spese.

 

                            B.  All’udienza di discussione del 6 novembre 2014 il convenuto non si è presentato.

 

                            C.  Statuendo con decisione 18 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 18 novembre 2014 alle ore 15.00, ponendo a carico della massa fallimentare le spese processuali di fr. 100.–.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 novembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 3 dicembre 2014 il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo credito.

 

                            E.  Il 2 febbraio 2015, RE 1 ha prodotto a questa Camera ulteriori osservazioni e due ricevute di pagamenti effettuati il 30 gennaio presso l’Ufficio di esecuzione di Locarno.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 novembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

 

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                           2.2  Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta del 27 novembre 2014 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 5'000.– che è servito a saldare l’ese­­cuzione che ha portato al fallimento e parzialmente anche altre procedure in corso: pertanto il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

 

                           2.3  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che il reclamante, nel suo gravame e nelle sue successive osservazioni, ha ribadito di essersi trovato in una situazione di passeggera difficoltà finanziaria, dovuta anzitutto all’andamento commerciale degli anni passati, asserendo, tuttavia, di poter far fronte ai propri debiti grazie alle offerte e riservazioni in corso. A comprova delle sue affermazioni, lo stesso, oltre al versamento effettuato nel novembre 2014 che ha permesso di estinguere parzialmente alcune delle procedure in corso, ha ulteriormente pagato il 30 gennaio 2015 all’Ufficio di esecuzione di Locarno complessivi fr. 3'000.– a completa estinzione di una com­minatoria di fallimento a suo carico (n. __________) e parte di un’al­tra comminatoria successiva al decreto di fallimento qui in esame (n. __________). Non si può, invero, passare sotto silenzio il fatto che dall’estratto esecutivo al 26 gennaio 2015 richiesto d’uf­­ficio dalla Camera a carico dell’escusso risultano ancora pendenti 18 procedure per complessivi fr. 36'233.15, ma esse sono quasi tutte iniziate nel 2014, in parte egli vi ha fatto fronte e contro di lui non sono finora stati rilasciati attestati di carenza beni. La situazione debitoria sta quindi (lentamente) migliorando, avendo l’escusso fatto prova di poter pagare negli ultimi tempi fr. 8'000.– a parziale estinzione delle esecuzioni accumulatesi durante il 2014. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che tutto sommato la capacità di pagamento del reclamante non appare meno inverosimile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile, ancorché a mala pena. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

 

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimento di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio di una procedura giudiziaria (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 18 novembre 2014 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti di RE 1 è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                   3.   Le spese dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti, Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

 

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dal reclamante, è posta a suo carico.

                            III.  Notificazione a:

 

–RE 1 ;

– ;

–  Ufficio di esecuzione, sede di Locarno;

–  Ufficio dei fallimenti, sede di Locarno;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).