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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.4131 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 settembre 2014 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 5 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 novembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 settembre 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 (e quale condebitore solidale il coinquilino D__________) per l’incasso di fr. 6'150.– oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2014, indicando quale titolo di credito gli “affitti mensili (fr. 1'350.00 al mese) dal 1.06.2014 al 30.09.2014 non pagati e costi amministrativi”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 settembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito per determinarsi sull’istanza, parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione 28 novembre 2014, il Pretore ha accolto l’istanza “nel senso dei considerandi” e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 5'400.– (anziché fr. 6'150.–) oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2014, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 dicembre 2014 facendo valere tre motivi “principali” di opposizione. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 29 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
a) Nel caso specifico, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza davanti al Pretore (la sua affermazione contraria contenuta nel reclamo non è dimostrata), le sue allegazioni e il documento accluso al reclamo (lettera 18 settembre 2014 di D__________ all’escutente CO 1) sono irricevibili e vanno pertanto ignorati in questa sede.
b) Pure inammissibile si rivela lo scritto 9 dicembre 2014 che il coinquilino D__________ ha fatto pervenire a questa Camera, non solo perché è tardivo – il termine di reclamo essendo da tempo scaduto – ma anche perché egli non è parte in questa procedura.
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto di “sublocazione” firmato da RE 1 e D__________ l’11 aprile 2010 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per i mesi da giugno a settembre del 2014 – ovvero per quattro mensilità di fr. 1'350.– (pari complessivamente a fr. 5'400.–) – e per gli interessi di mora decorsi dalla data di scadenza media del 1° agosto 2014. Ha quindi accolto l’istanza in siffatta misura.
3. Nel reclamo RE 1 afferma di essersi accordata con CO 1 per la riconsegna della casa e il pagamento di tre mensilità e di avere restituito tutte le chiavi. Qualifica l’esecuzione come un tentativo di estorsione da parte dell’escutente.
4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1) La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto. Se il contratto è di durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).
5.2 Nella fattispecie la convenzione 11 aprile 2010 di ripresa del contratto di locazione concluso tra CO 1 e T__________ il 7 marzo 2009 (doc. C, foglio 2), debitamente sottoscritto da D__________ e da RE 1, costituisce di per sé, come rettamente accertato dal Pretore, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per i mesi da giugno a settembre del 2014 e per gli interessi di mora decorsi dalla data di scadenza media del 1° agosto 2014. Con il consenso del locatore, D__________ e RE 1 sono stati infatti surrogati per legge alla conduttrice originaria T__________ (art. 263 cpv. 3 CO). Avendo entrambi sottoscritto il contratto, essi si presumono vincolati internamente da un contratto di società semplice e rispondono dunque solidalmente del pagamento della pigione (art. 544 cpv. 3 CO), ossia ognuno per l’intero debito (art. 144 CO; Schmid, Das gemeinsame Mietvertrag, RSJ 1991, pag. 356 ad VI.1 con numerosi rinvii; Lachat in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 18 ad art. 253 CO ed i rinvii in nota 24; Bohnet/Dietschy, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, 2010, n. 26 ad art. 253 CO; cfr. pure sentenza del Tribunale federale 4C.103/2006 del 3 luglio 2006, pubblicata in SJ 2007 I 1 consid. 3.1 e 3.2 a contrario). Anche il presupposto dell’identità tra debitore ed escusso risulta così adempiuto.
6. All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii), segnatamente che il contratto di locazione è stato disdetto prima del periodo per cui il locatore esige il pagamento della pigione (v. sopra consid. 5.1) o che le mensilità richieste sono già state saldate. Nel caso in rassegna, l’allegazione della reclamante secondo cui i coinquilini si sarebbero accordati con CO 1 per la riconsegna della casa e il pagamento di tre mensilità è, come visto (sopra consid. 1.2/a), irricevibile, e in ogni caso, anche se dovesse essere compresa nel senso che il locatore avrebbe acconsentito al pagamento di solo tre mensilità, che gli sarebbero poi state versate, l’affermazione non è stata resa verosimile con documenti. In definitiva, il reclamo è quindi infondato e come tale da respingere.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'150.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).