Incarto n.
14.2014.239

Lugano

3 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Simoni

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 ottobre 2014 da

 

 

 RE 1 

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2014 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 100'000.– oltre agli interessi del 5% dal 4 marzo 2013, indicando quale titolo di credito il “mancato pagamento vendita azioni __________ SA”.

 

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 ottobre 2014 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 3 novembre 2014, cui sono seguite la replica del 13 novembre 2014 dell’istante e la duplica del 27 novembre 2014 di CO 1, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.

                            C.  Statuendo con decisione 1° dicembre 2014, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 1'200.– a favore della parte convenuta.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2014 inteso alla riforma della stessa nel senso dell’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 16 gennaio 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 dicembre 2014 contro la sentenza notificata RE 1 il 2 dicembre 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto considerato che la dichiarazione 4 marzo 2013 con cui CO 1 si è impegnato a pagare a RE 1 fr. 100'000.– all’at­­to della consegna delle azioni della __________ SA a saldo del prezzo dell’inventario societario (un ristorante) e delle azioni, unitamente al contratto di cessione 9 marzo 2013 dei due certificati azionari rappresentanti l’intero capitale della stessa società, anch’esso sottoscritto da CO 1, nel quale egli conferma di aver ricevuto i due certificati azionari, costituiscono di per sé un valido riconoscimento di debito per fr. 100'000.–. Il primo giudice ha però respinto l’istanza, ritenendo verosimile l’eccezio­­ne di falso sollevata dall’escusso, dopo aver constatato che le firme da lui riconosciute come proprie sul precetto esecutivo e sulla procura rilasciata al suo patrocinatore presentano delle differenze sostanziali con quelle apposte sui documenti prodotti dall’i­­stante quali titoli di rigetto.

3.Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore aggiunto di aver accolto l’eccezione sollevata dall’escusso basandosi su due firme apposte ben un anno dopo quelle che figurano sui titoli di rigetto e per di più in ambito contenzioso. A parer suo, l’escusso avrebbe semmai dovuto presentare, come richiesto dalla giurisprudenza citata dal primo giudice, un documento da lui sottoscritto in data certa coeva alla sottoscrizione dei titoli di rigetto. Ciò che non ha però fatto, non rendendo quindi verosimile l’ec­­cezione di falso, di cui neppure lui sembra convinto, tanto che non ha sporto denuncia penale nei confronti dell’escutente.

4.Nelle sue osservazioni al reclamo, richiamando quanto già sostenuto in prima sede, CO 1 eccepisce nuovamente di falso la firma apposta sui documenti relativi all’acquisto dei certificati azionari della __________ SA. In particolare, l’escusso evidenzia la palese differenza fra le firme da lui presentate con quelle su cui si fonda l’istante, diverse oltre che per le lettere iniziali anche per la loro forma, più estesa. Egli contesta poi che le firme a confronto debbano risalire allo stesso periodo, ricordando come per le eccezioni sollevate in sede di rigetto provvisorio valga il principio della verosimiglianza.

                             5.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                           6.1  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

 

                           6.2  Nel sistema del rigetto provvisorio dell’opposizione voluto dal legislatore, a meno che il titolo prodotto dall’escutente non sia d’acchito sospetto – ciò che il giudice verifica d’ufficio – i fatti constatati nel titolo sono presunti (di fatto) esatti e le firme che vi sono apposte sono reputate autentiche. Il giudice pronuncia il rigetto provvisorio ove la falsificazione non sia resa verosimile seduta stante. La verosimiglianza (semplice) dei fatti è data quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli at­ti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo. L’escusso non può quindi limitarsi a contestare l’au­­tenticità della firma, deve convincere il giudice, mediante documenti (DTF 138 III 639 consid. 4.3.2), che la falsità della firma è più verosimile della sua autenticità (DTF 132 III 143-4 consid. 4.1.2), ciò che pare eccedere la semplice adduzione di una motivazione sufficiente della contestazione nel senso dell’art. 178 CPC (questione lasciata aperta dal Tribunale federale nella sentenza 5A_586/2011 del 20 ottobre 2011, consid. 2.4.2).

 

                                  La valutazione dell’autenticità della firma è una questione di apprezzamento delle prove (cfr. DTF 130 III 321 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_113/2014 dell’8 maggio 2014, consid. 3.1, 5A_402/2008 consid. 3.2). In sede di reclamo è possibile invocare un errore nell’accertamento dei fatti solo se è manifesto (sopra consid. 1.2; DTF 138 III 234 consid. 4.1) e suscettibile d’influire sull’esito della causa, ciò che si verifica in particolare quando il primo giudice non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (sentenza della CEF 14.2013.177 del 28 agosto 2014, consid. 5.1, 14.2013.150 del 26 agosto 2014, consid. 1.4).

 

                           6.3  Nel caso specifico, a sostegno dell’eccezione di falsità CO 1 ha evidenziato le differenze a suo dire palese riscontrabili tra le firme apposte sui documenti di cessione delle azioni (doc. A e B) e quelle che figurano nella rubrica “opposizione” del precetto esecutivo (doc. D) e sulla procura rilasciata al proprio patrocinatore (doc. 1). Ora, quest’ultimo atto è un documento di causa, che in quanto tale è privo di forza probatoria, come lo sarebbe la sua firma sul reclamo. Quanto al precetto esecutivo, se non è tecnicamente un atto di causa perché precede l’inoltro dell’istanza di rigetto, materialmente è un documento che rientra nell’ambito contenzioso, iniziato con la presentazione della domanda di esecuzione. La firma apposta da CO 1 in un momento in cui era già molto concreta la possibilità di un’a­­zione di rigetto dell’opposizione non può costituire un indizio oggettivo nel senso della giurisprudenza testé ricordata, tanto più che in linea di massima la conformità dell’opposizione dev’esse­­re certificata con la sua firma dall’agente che procede alla notificazione e non direttamente dall’escusso (ad. es. sentenza della CEF 15.2012.84 del 6 settembre 2012). Reputando verosimile l’eccezione di falso sulla base di tali documenti, il Pretore aggiunto ne ha ovviamente tratto deduzioni insostenibili, misconoscendo che le firme sono state eseguite in tempi sospetti e che non sarebbe stato difficile per l’escusso, a cui incombeva l’onere della prova, produrre firme coeve a quelle contestate – come richiesto dalla giurisprudenza (sentenza della CEF 14.2000.43 del 22 novembre 2000, consid. 1/d) – o perlomeno firme apposte su documenti ufficiali come carta d’identità o licenza di condurre. In revisione della sentenza impugnata, i titoli di rigetto prodotti dall’istante vanno pertanto considerati autentici.

 

                           6.4  Ciò posto, lo scritto 4 marzo 2013 con cui CO 1 si è impegnato a pagare a RE 1 fr. 100'000.– all’at­­to della consegna delle azioni della M__________ SA (doc. B) e il contratto di cessione 9 marzo 2013 dei due certificati azionari (doc. A) costituiscono un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo di fr. 100'000.– posto in esecuzione, oltre agli interessi del 5%, a decorrere però non dal 4 bensì dal 9 marzo 2013, data in cui si è realizzata la condizione sospensiva dell’impegno dell’escusso (la cessione delle azioni). Ne discende che il reclamo va accolto, fatta eccezione per quanto riguarda la data di decorrenza degli interessi.

                             7.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione rispettivamente degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) da una parte e dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) dall’altra, seguono la soccombenza pressoché totale dell’escusso (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il reclamo è accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                 1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 100'000.– più interessi del 5% dal 9 marzo 2013.

                                         2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.– sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 1'200.– a titolo di indennità.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 750.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1'500.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

 

–    ;

 

  

     .

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).