Incarto n.
14.2014.23

Lugano

25 marzo 2014

SL/ww/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dellopposizione promossa con istanza 8 aprile 2013 da

 

 

RE 1 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

(patrocinata dallavv.  PA 1 )

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 29/31 ottobre 2012 dellUE di Lugano;

 

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Capriasca, con decisione 28 ottobre 2013 (inc. n. __________), ha emesso il seguente dispositivo:

1.  Listanza è respinta: lopposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dellUfficio esecuzioni di Lugano è mantenuta.

 2.  Labbonamento alla palestra RE 1, __________, sottoscritto dalla signora CO 1 è estinto con effetto 21 settembre 2012.

 3.  La tassa di giudizio e le spese di giustizia di fr. 120.– sono poste a carico dellistante che rifonderà alla controparte fr. 50.– quale indennizzo.

4./5. omissis”.

 

e, con motivazione emessa il 17 gennaio 2014 (inc. n. __________), ha così stabilito: 

1.  La decisione 28 ottobre 2013 viene confermata.

 2.  La tassa di giustizia è fissata in fr. 50.–.

 3./4.   omissis”.

Decisione impugnata dallistante che con reclamo 30 gennaio 2014 ne postula la riforma nel senso di rigettare lopposizione in via provvisoria, protestate tasse, spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;

 

preso atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 19 febbraio 2014 la convenuta ne propone la reiezione;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che contro le sentenze di rigetto dellopposizione – come nel caso in esame – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

 

                                         che – a fronte della decisione 28 ottobre 2013 notificata quel giorno (“Ricevuta postale” 28 ottobre 2013) e recapitata lindomani (“Tracciamento degli invii” 18 marzo 2014 ) insieme alla richiesta di motivazione 6 novembre 2013 formulata dallistante e di nuovo sollecitata il 17 dicembre 2013 (act. 9) – la relativa decisione di motivazione emessa e spedita il 17 gennaio 2014 è giunta allistante lunedì 20 gennaio 2014, di modo che il reclamo 30 gennaio 2014 (timbro sulla busta dinvio in originale) risulta tempestivo e quindi ammissibile;

 

                                         che giusta lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia lerrata applicazione del diritto (lett. a) sia laccertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                         che, accertata lesistenza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dellart. 82 cpv. 1 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dellopposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmarlo (art. 82 cpv. 2 LEF), che egli deve rendere verosimili (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1. con rinvii), nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 87 seg. ad art. 82);

 

                                         che, in sostanza, dopo avere espresso perplessità generiche sulla liceità di una clausola contrattuale di rinnovo automatico – in difetto di una regolare disdetta – riguardante labbonamento di frequenza presso un centro fitness, il Giudice di pace ha in particolare escluso che ciò fosse il caso in concreto poiché listante – per sua stessa ammissione – non era in grado di provare (art. 8 CC) di avere preventivamente informato la debitrice dellimminente scadenza – a motivo che i relativi scritti venivano solitamente recapitati tramite invii per posta A – e, in tal senso, lescussa aveva contestato di essere stata in qualche modo tempestivamente preavvisata (dispositivo n. 1 della decisione 28 ottobre 2013 e decisione impugnata 17 gennaio 2014);  

 

                                         che così facendo il primo giudice ha di fatto appurato linesistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito giusta lart. 82 LEF per la somma di fr. 1'490.– (oltre accessori e spese), corrispondente alla tassa annuale di adesione al centro fitness gestito dalla qui istante;

 

                                         che il relativo modulo di adesione al centro fitness, concernente un abbonamento “super no limit” al costo di complessivi fr. 1'490.–, è stato sottoscritto dallescussa il 22 agosto 2011 e ne fissava la scadenza per il 21 settembre 2011 (doc. A ad act. 1);

 

                                         che, contestualmente alla citata sottoscrizione, lescussa ha parimenti aderito al regolamento del centro fitness e, di conseguenza, alla clausola n. 9 sul rinnovo di adesione formulata come segue: “Labbonamento annuale viene rinnovato automaticamente alla scadenza per la medesima durata, salvo avviso contrario del socio almeno un mese prima della scadenza. Limminenza del rinnovo verrà segnalata e recapitata con un apposito scritto” (doc. A ad act. 1);   

 

                                         che la reclamante contesta linterpretazione riservata dal Giudice di pace alla citata clausola n. 9 in quanto a suo modo di vedere il preavviso scritto non vale alla stregua di una condizione sospensiva atta ad impedire, se non realizzata, il rinnovo automatico del contratto di adesione alla palestra, trattandosi invero e semmai di un semplice promemoria per il socio (reclamo, pag. 3 n. 5);

 

                                         che, a ben vedere, al Giudice di pace si può tuttal più rimproverare unapplicazione fondata sul tenore strettamente letterale della controversa clausola, listanza essendo stata di fatto respinta in quanto la reclamante – così puntualmente interpellata dal primo giudice al riguardo – aveva confermato che “a seguito della sua richiesta del 12.08.2013 con la presente le comunichiamo che non vi è nessun documento che attesti linvio della nostra comunicazione nonché fattura, in quanto le stesse vengono inviate per posta A” (decisione impugnata 17 gennaio 2014, nel mezzo);

 

                                         che invero, pacifica la carenza di una prova certa giusta lart. 8 CC, in difetto di un qualsiasi elemento oggettivo la tesi dell’avvenuta – nondimeno contestata – spedizione del preavviso allescussa in data 11 luglio 2012 nemmeno risulta sostenibile nellambito di un giudizio sorretto dalla mera verosimiglianza;

                                        

                                         che, del resto, laddove qualifica di “promemoria” la segnalazione scritta di imminente rinnovo da recapitare al socio affiliato (reclamo, pag. 3 in basso n. 5), la stessa reclamante ammette implicitamente che tale avvertimento era appunto finalizzato al “ricordare qualcosa a qualcuno” e che, sempre nel contesto di un esame limitato alla verosimiglianza, di per sé da quel requisito non si sarebbe dovuto prescindere;

 

                                         che, venendo meno tale presupposto, anche la conseguente critica rivolta alla debitrice per non avere reso verosimile la disdetta del rinnovo di adesione automatico al centro fitness entro il termine di almeno un mese dalla sua scadenza (reclamo, pag. 3 in basso n. 5) è destituita di pertinenza;

 

                                         che, dovendosi con ciò escludere leventualità che con la sua conclusione il Giudice di pace sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC) e che, per finire, questo labbia indotto ad applicare in modo errato lart. 82 LEF, invano listante reputa il giudizio impugnato sprovvisto di fondamento (reclamo, pag. 3 in basso n. 5), da cui la reiezione del presente reclamo;

 

                                         che la vertenza in esame, nellambito della quale il Giudice di pace era chiamato a pronunciarsi limitatamente alla richiesta di rigetto provvisorio dellopposizione interposta dallescussa al precetto esecutivo n. __________ (act. 1, in basso), di per sé non pregiudica un esito diverso in sede di merito (art. 79 LEF);

 

                                         che proprio in questottica, ovvero nei limiti di quelli che sono gli effetti giuridici di una decisione di rigetto provvisorio dellopposizione, va pertanto letto il dispositivo n. 2 emesso il 28 ottobre 2013 – che resta così subordinato al dispositivo n. 1 in grassetto – segnatamente laddove viene dichiarato “estinto con effetto 21 settembre 2012” labbonamento alla palestra RE 1, __________, sottoscritto dalla signora CO 1” (sopra, pag. 1), pronunciato questo che non osta quindi ad un eventuale avvio della procedura ordinaria di accertamento del credito da parte dellistante; 

 

                                         che, da ciò, se ne deve dedurre che persino nella misura in cui la reclamante si propone di contestare lammissibilità della “richiesta in via riconvenzionale formulata dalla convenuta” poiché “contrastando peraltro tale modo di agire con quanto previsto dallart. 224 CPC” (reclamo pag. 4 verso lalto n. 5), la censura non trova tutela e va conseguentemente respinta;

 

                                         che gli oneri processuali del presente giudizio vanno posti a carico della reclamante risultata soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), con lobbligo di rifondere allescussa unindennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) che, tenuto conto di un valore litigioso (determinante anche per i rimedi giuridici: art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) di fr. 1'775.– (importo capitale complessivo posto in esecuzione: doc. F ad act. 1), è stabilita in fr. 100.– (art. 11 cpv. 1, cpv. 2, cpv. 3 e cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili);

 

 

per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 100.–, già anticipata dalla reclamante, resta a suo carico, con lobbligo di rifondere a CO 1 fr. 100.– di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'775.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).