Incarto n.
14.2014.24

Lugano

10 febbraio 2014

EC/ww/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 15 novembre 2013 da

 

 

CO 1

rappr. dal Municipio, RA 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’8/9 aprile 2013 dell’Ufficio di esecuzione di __________ per l’importo di complessivi fr.

91.85;

 

sulla quale istanza il Giudice di pace del Circolo di ____________________ con decisione 8 gennaio

2014 ha così statuito:

 

                                 “1.   L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n.__________ dell’ufficio esecuzione di __________ è respinta in via definitiva per fr. 26.05 + interessi aggiornati sino al 20.03.2013 fr. 2.80, tassa di diffida fr. 30.-, spese precetto fr. 33.- più spese.

 

                                   2.   La tassa di giustizia in fr. 40.-, comprensiva di spese, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 15.- di indennità.”

 

 

Sentenza impugnata dalla parte convenuta con reclamo 13 gennaio 2014;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         che con precetto esecutivo per le esecuzioni ordinarie n. __________dell’8/9 aprile 2013 dell’Ufficio di esecuzione di __________, RE 1CO 1ha escusso RE 1per l’incasso di complessivi fr. 159.25 oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “Imposta comunale 2010, interessi aggiornati sino al 20.03.2013, tassa di diffida (21.08.2012)”;

 

                                         che interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo di __________ limitatamente a complessivi fr. 91.85;__________

                                         che la procedente fonda la propria pretesa sulla decisione di tassazione del 21 marzo 2012 (doc. B), mediante la quale l’Ufficio di tassazione di __________ ha determinato in fr. 237.75 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta cantonale 2010, sulla decisione 26 marzo 2012 riferita al calcolo del conguaglio dell’imposta comunale 2010 e sulla diffida di pagamento 21 agosto 2012, tutte passate in giudicato;

 

                                         che con osservazioni 30 dicembre 2013/2 gennaio 2014 RE 1 ha rilevato di essere in disoccupazione dal 1° luglio 2013, di non percepire però alcuna indennità al riguardo, e di vivere quindi con le rendite della vedovanza e della cassa pensione assommanti a complessivi fr. 2'300.-, oltre a ricevere fr. 210.- di prestazione complementare;

 

                                         che essendo senza lavoro e non trovandone uno, l’escussa argomenta di non poter pagare l’imposta richiesta;

 

                                         che con decisione 8 gennaio 2014 il Giudice di pace del Circolo di __________ ha accolto l’istanza ritenendo che la documentazione prodotta dalla procedente costituisca valido titolo esecutivo ex art. 80 LEF;

 

                                         che con reclamo 13 gennaio 2014 RE 1 sostiene che la sua situazione economica è molto critica e che non può vivere con le limitate entrate pecuniarie mensili di cui dispone;

 

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per le osservazioni;

 

                                         che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

 

                                         che inoltrato il 13 gennaio 2014 contro una decisione emanata l’8 gennaio 2014 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

 

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

                                         che l’insorgente non si avvale né dell’uno, né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo, e già per questo motivo l’ammissibilità del reclamo è esclusa;

 

                                         che nella fattispecie l’insorgente neppure contesta che la documentazione esibita dall’istante costituisca valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex 80 LEF;

 

                                         che, comunque, le decisioni emanate dall’autorità fiscale quali sono quelle in oggetto - decisione di tassazione del 21 marzo 2012 (doc. B), mediante la quale l’Ufficio di tassazione di __________ ha determinato in fr. 237.75 l’ammontare dovuto da __________ per l’imposta cantonale 2010, sulla decisione 26 marzo 2012 riferita al calcolo del conguaglio dell’imposta comunale 2010, sulla diffida di pagamento 21 agosto 2012 – rimaste in impugnate e quindi passate in giudicato, costituiscono valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo richiesto dalla procedente;

 

                                         che la reclamante neppure sostiene né prova con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF) proponendosi per contro di resistere alla decisione impugnata asserendo di non essere in grado di saldare la relativa esecuzione, dato che ella percepisce soltanto una rendita vedovile e un piccolo contributo dalla prestazione complementare;

 

                                         che argomenti del genere esulano tuttavia dall’applicazione dell’art. 81 cpv. 1 LEF, di modo che il rimedio sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile;

 

                                         che gli oneri processuali in relazione alla presente decisione dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che data la particolarità del caso e tenuto conto che la reclamante non è patrocinata, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

 

                                         che non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per le osservazioni (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC);

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80, 81 LEF; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 320 CPC;

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                     

                                   2.   Non si prelevano spese.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di __________.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                         Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 91.85 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).