Incarto n.
14.2014.250

Lugano

7 maggio 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Simoni

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 maggio 2014 da

 

 

RE 1

(patrocinato dall’__________. PA 1, __________)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall’__________. PA 2, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 dicembre 2014 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 28 novembre 2008 RE 1 e la CO 1 (in seguito: CO 1), associazione che mira al promovimento e al miglioramento dell’informazione e del trattamento in ambito oncologico, hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro (“employment agreement”) di durata determinata, per il quale RE 1 è stato assunto nella funzione di direttore (CEO) a partire dal 1°aprile 2009. Il contratto prevedeva un salario lordo annuo di € 275'000.– per 13 mensilità, con un aumento annuale del 3%, e contemplava inoltre la possibilità di prorogare la durata del rapporto di lavoro – stabilita per tre anni – fino al più tardi al 31 marzo 2013.

 

                                  B.   Con un successivo accordo (“settlement agreement”) sottoscritto il 6 dicembre 2013, RE 1 e la CO 1 hanno concordato l’esonero del dipendente dallo svolgere il proprio lavoro con effetto immediato e la fine del rapporto contrattuale per il 1° gennaio 2014. Entro tale data la CO 1 si è impegnata a corrispondere ad RE 1, tramite un unico versamento, un’inden­­nità pari a sei mesi di salario. Sennonché con un successivo scritto del 16 gennaio 2014, il presidente della CO 1 informava il reclamante che al momento l’associazione non era intenzionata a versargli alcunché, poiché era in corso un’indagine della società di revisione __________G volta ad appurare l’entità delle spese da lui indebitamente poste a carico della convenuta durante il rapporto di lavoro. Il 24 marzo 2014 la __________G ha trasmesso alla CO 1 il rapporto (denominato “__________”) dell’analisi effettuata, che conclude, tra le altre cose, all’esistenza di un danno complessivo di fr. 504'224.–, composto di fr. 172'759.– per spese non professionali (“not business related”) e fr. 331'465.– per spese prive di giustificativi oppure non scindibili tra uso professionale e privato (“unknown”), in particolare costi telefonici per oltre fr. 80'000.–.

 

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 aprile 2014 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 179'273.75 più interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, indicando nei seguenti termini il titolo di credito: “Contratto di lavoro del 28 novembre 2008 (punto 5.) e settlement agreement del 6 dicembre 2013 (punto 5.1): 6 mensilità da EUR 24'523.1115 l’una (EUR 147'138.67 al tasso di cambio odierno 1.2184 CHF/EUR). Osservazioni: importo lordo, da cui dedurre gli usuali oneri per assicurazioni sociali. Il presente precetto annulla e sostituisce l’esecuzione no. __________”.

 

                                  D.   Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 maggio 2014 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per l’intero importo (“lordo“) posto in esecuzione. All’udienza di discussione tenutasi il 25 settembre 2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta con osservazioni scritte incorporate nel verbale di udienza, cui sono seguite la replica di RE 1, prodotta con una memoria aggiuntiva, e la duplica orale della CO 1, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.

                                  E.   Statuendo con decisione 5 dicembre 2014, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 3'000.– a favore della parte convenuta.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2014 inteso alla riforma della stessa nel senso dell’accoglimento dell’istanza. Con decreto 23 dicembre 2014 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2015, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo e protestato tasse, spese e ripetibili. Con una replica spontanea del 28 gennaio 2015, RE 1 ha ribadito la propria tesi.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 dicembre 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 9 dicembre (secondo il tracciamento degli invii relativi alla raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                                1.2   La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato come valido riconoscimento di debito il contratto di lavoro del 28 novembre 2008, unitamente all’accordo relativo alla rescissione consensuale del rapporto di lavoro (“Settlement Agreement”) sottoscritto dalle parti il 6 dicembre 2013. Egli, tuttavia, ha ammesso l’eccezione di compensazione sollevata dalla CO 1, ritenendo che il credito da essa vantato nei confronti di RE 1 per la restituzione degli ingiustificati rimborsi spese fosse stato reso sufficientemente verosimile, soprattutto perché basato su un rapporto allestito dalla primaria società di revisione __________G. Per questo motivo il Pretore ha quindi respinto l’istanza.

 

                                   3.   Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver considerato tutte le argomentazioni da lui presentate per contestare l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta. A suo dire, il rapporto allestito dalla __________G presenterebbe delle lacune formali e sostanziali tali da richiedere un esame più attento e severo della verosimiglianza ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Ciò che il primo giudice, secondo il reclamante, non avrebbe però fatto, incorrendo così in un’errata applicazione del diritto. In particolare, RE 1 sottolinea l’unilateralità del rapporto __________, allestito a seguito delle segnalazioni di due dipendenti della CO 1 senza tenere in considerazione l’intera documentazione messa a disposizione, in particolare le ricevute del 2013, ma soprattutto senza che lui sia stato minimamente coinvolto. Ricordata la struttura interna e la procedura decisionale della CO 1, il reclamante osserva come vi fosse un processo di controllo delle spese da lui sostenute: gli esborsi venivano prima verificati dal finance manager e dal tesoriere, per poi essere approvati definitivamente da un membro del board. Oltre a contestare nuovamente le singole poste contenute nel rapporto, egli rievoca infine la “macroscopica gaffe” di cui la __________G si è resa colpevole nell’aver confuso la sua persona con un omonimo miliardario americano, che avrebbe investito in un fondo da lui stesso creato (il B__________ RE 1 Fund). In conclusione, RE 1 ritiene che l’escussa non abbia reso verosimile alcuna delle eccezioni proposte, fondando le stesse su di un rapporto “povero, unilaterale ed incompleto”, il cui allestimento è stato deciso due giorni prima della sottoscrizione della convenzione transattiva relativa alla fine del rapporto di lavoro. Chiede perciò l’annullamento della sentenza impugnata.

 

                                   4.   Nelle sue osservazioni al reclamo la CO 1 si limita a ribadire la validità del rapporto allestito dalla __________G e la fondatezza della pretesa posta in compensazione, rimproverando ad RE 1 di non essersi confrontato con la sentenza pretorile ma di aver unicamente proposto argomentazioni di carattere appellatorio. Ciò che il reclamante contesta con la sua replica spontanea, in cui sostanzialmente si è riconfermato nelle proprie allegazioni.

 

                                   5.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                                6.1   Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima quale riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehe­lin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

 

                                6.2   Nel caso specifico, non è contestato che il contratto di lavoro del 28 novembre 2008 (doc. E, ad 5.1), unitamente all’accordo relativo alla rescissione consensuale del rapporto di lavoro (“Settlement Agreement”, doc. F, ad 5.1) sottoscritto dalle parti il 6 dicembre 2013, costituiscono in sé un valido riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 LEF), che giustifica il rigetto provvisorio del­l’opposizione per le 6 mensilità di € 24'523.1115 l’una (103% di € 23'808.85, doc. G) poste in esecuzione, pari a fr. 179'273.75 al tasso di cambio dell’1.2184 (doc. H), da cui devono essere dedotti gli oneri sociali.

 

                                   a)   Invero, secondo la giurisprudenza di questa Camera, in linea di massima il contratto di lavoro giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto (sentenze della CEF 14.2001.116 del 17 aprile 2002, consid. 2/b e 2/d; 14.2003.13 del 17 giugno 2003, consid. 4.6; in ultimo luogo: 14.2014.171 del 20 gennaio 2015, consid. 5.1). La dottrina è orientata nello stesso senso (Staehe­lin, op. cit., n. 126 ad art. 82; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 26 ad art. 82 LEF). Se il giudice del rigetto possa (anche) levare l’opposizione per l’importo lordo, “dedotti i contributi sociali a carico del lavoratore”, è tuttavia questione discussa, che il Tribunale federale ha lasciato aperta in una sentenza non pubblicata (5A_441/2009 del 7 dicembre 2009 consid. 2.3).

 

                                  b)   Nel caso di specie, non è necessario sciogliere l’interrogativo. Né le parti né l’ufficio d’esecuzione, infatti, hanno contestato l’osser­­vazione contenuta nella domanda d’esecuzione (e nel precetto esecutivo), secondo cui quanto richiesto è l’“importo lordo, da cui dedurre gli usuali oneri per assicurazioni sociali”. Incomberà quindi all’Ufficio di esecuzione di Lugano di trattenere e di riversare gli oneri sociali da quanto dovesse incassare, prima di versare all’escutente l’importo netto che gli spetta.

 

                                   7.   All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). L’escusso che eccepisce la compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escu­­tente (art. 120 CO) deve rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

 

                                7.1   Nella fattispecie, fondandosi sul cosiddetto “Rapporto __________” (doc. 2) allestito dalla società di revisione e consulenza __________G __________, la CO 1 ha eccepito la compensazione con una pretesa di risarcimento di un danno che le avrebbe causato l’istante quantificato in almeno fr. 579'224.–, costituito di rimborsi indebiti di fr. 172'759.– per spese non professionali, di fr. 331'465.– per spese “sconosciute” (non giustificate) e fr. 75'000.– per costi telefonici senza attinenza con l’attività professionale. RE 1, in replica, ha censurato il fatto che tale rapporto era stato allestito senza coinvolgerlo nell’esame della documentazione presa in considerazione e ha ricordato di aver segnalato con una presa di posizione del 16 maggio 2014 “una lunga serie di falsità, di imprecisioni e di gravi errori” a suo dire riscontrate in quel documento. Nella decisione impugnata, il Pretore ha giudicato l’ec­­cezione di compensazione verosimile, considerando che il Rapporto __________, poiché allestito da una primaria società di revisione e consulenza svizzera, “sia fede facente e rispecchi la situazione riscontrata con l’analisi dei fatti”. Non ha invece esaminato le contestazioni sollevate dall’istante per infirmarne la validità, ritenendo che l’esame delle stesse esulino dal suo potere cognitivo e rinviando, se del caso, la questione al giudice del merito.

 

                                7.2   Il reclamante critica a giusto titolo l’argomentazione del primo giudice. Se è vero che il potere cognitivo del giudice del rigetto è limitato, nel senso che non deve sostituirsi al giudice del merito, egli deve comunque esaminare le eccezioni, anche di merito, sollevate dall’escusso sotto il profilo della verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF) e non può, pena ledere i principi della parità di trattamento e del diritto di essere sentito, non esaminare anche le controargomentazioni dell’escutente, pur sempre valutandole con il metro della verosimiglianza. Quell’esame manca del tutto nel caso in rassegna, ciò che giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata e la retrocessione della causa al primo giudice. Essendo la causa matura per il giudizio, la Camera può nondimeno statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

 

                                7.3   Il reclamante rileva anzitutto che le perizie di parte sono parificabili a mere allegazioni di parte, inidonee a rendere verosimili i fatti allegati, specialmente laddove gli accertamenti sono lacunosi e irrispettosi del contraddittorio. Orbene, egli lamenta l’unilateralità del rapporto __________, nella misura in cui afferma di non essere stato minimamente coinvolto nell’esame della documentazione e nel­­la ricostruzione operata da __________G, la quale non ha neppure esaminato le accuse rivoltegli sulle spese.

 

                                  a)   In linea di massima le perizie di parte non hanno alcun valore probante, bensì sono assimilate a mere allegazioni di parte (DTF 135 III 677 consid. 3.3.1; 132 III 87 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 4A_505/2012 del 6 dicembre 2012, RSPC 2013, 124, consid. 3.5). Nelle procedure sommarie, tuttavia, le singole asserzioni del perito, ove possano essere assimilate a dichiarazioni testimoniali scritte o siano confermate da altri concordanti mezzi di prova, sono di per sé ammissibili quale prova documentale (sentenza della CEF 14.2005.123 del 18 gennaio 2006, consid. 2.2, RtiD 2006 II 790 n. 91c [massima]), il cui valore probante, pur ridotto (indiziario), va apprezzato liberamente dal giudice in conformità dell’art. 157 CPC (cfr. Schweizer in: CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 177 CPC; sulle dichiarazioni testimoniali scritte: sentenza della CEF 14.2013.61 del 20 giugno 2013, consid. 4.3 e i rinvii; implicitamente in materia di opposizione al sequestro: DTF 138 III 238, consid. 4.3.2; in procedura amministrativa: DTF 137 II 270 seg. consid. 3.2). Come per la perizia giudiziaria i criteri d’apprezzamento di una perizia privata sono (almeno) la sua completezza, linearità e decisività (sentenza 4A_505/2012 già citata, consid. 3.5). Il giudice dovrà inoltre valutare (sommariamente) il grado d’indipendenza del perito e del coinvolgimento della controparte nell’esecuzione del referto peritale. Una perizia di parte che non contiene indicazioni puntuali né sul perito né sulle circostanze nelle quali la valutazione è stata eseguita né sui dettagli del calcolo effettuato dal perito non ha alcun valore probante (sentenza della CEF 14.2005.123 già citata, consid. 2.2).

 

                                  b)   Nel caso specifico, dunque, il rapporto __________ non ha di per sé valore di prova. Non potrebbe, invero, neppure essere qualificato come perizia, poiché, come si vedrà, gli accertamenti eseguiti dalla __________G appaiono incompleti, unilaterali e quindi tutt’altro che decisivi.

 

                                7.4   L’escussa non ha, infatti, contestato l’unilateralità del rapporto __________ denunciata dal reclamante né l’assenza di un suo coinvolgimento nell’esame della documentazione e nella ricostruzione operata dalla __________G, né in prima istanza (v. duplica) né in seconda istanza, in cui si è limitata a contestare il carattere a suo dire appellatorio delle censure del reclamante e a rimproverargli di non essersi confrontato con le considerazioni del Pretore (osservazioni, ad 15-28). Sennonché già si è rilevato come il primo giudice abbia rinunciato a torto a esaminare le doglianze dell’e­­scutente, sicché non c’era nulla con cui confrontarsi. D’altronde, l’escussa non ha confutato l’assenza di risposta da parte sua o della __________G alle critiche formali e sostanziali dell’escutente contenute nello scritto 16 maggio 2014 (doc. O). Del resto si evince dallo stesso rapporto __________ che per l’indagine la __________G si è basata unicamente sulla documentazione raccolta e ricevuta dalla CO 1 (doc. 2, pag. 15 in alto) e non ha sentito RE 1 (8. “Important notice”, doc. 2 pag. 60). L’unilateralità del rapporto appare così verosimile.

 

                                7.5   Secondo RE 1, il rapporto __________ è anche lacunoso, dal momento che la __________G non avrebbe verificato le accuse delle cosiddette “gole profonde” (o “whistleblowers”) né avrebbe considerato per la sua analisi tutte le fatture relative al 2013, nonostante ne fosse in possesso. Anche su questi punti la controparte è rimasta silente, limitandosi ad affermare perentoriamente che il rapporto è preciso, puntuale e imparziale, e di converso la posizione di RE 1 non “chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione” (osservazioni al reclamo, pag. 6). Essa pare misconoscere, tuttavia, che la giurisprudenza da lei citata (sentenza CEF 14.2010.86 del 4 novembre 2010, consid. 1) riguarda il riconoscimento di debito invocato quale titolo di rigetto provvisorio e non le eccezioni nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, le quali devono essere rese semplicemente verosimili, ciò che per il principio di parità di trattamento vale anche per le obiezioni della controparte. In altre parole si tratta nella fattispecie di determinare se la completezza e l’affidabilità del rapporto sono state rese verosimili.

 

                                         Ora, nella sua presa di posizione del 16 maggio 2014, l’istante ha in particolare criticato il fatto che l’unica fonte citata nel rapporto della __________G sono i due whistleblowers, dipendenti della CO 1 (doc. O n. 13 ad V), e sottolineato che erano state volutamente escluse parte delle ricevute relative alle spese del 2013 (doc. 2, pag. 6, nota 1 a piè di pagina), ciò che spiegava che meno della metà di quelle spese erano segnalate come non giustificate (doc. O n. 17 ad VI). Né la CO 1 né la __________G si sono apparentemente determinate su tali censure e ad ogni modo non vi sono spiegazioni negli allegati di causa. Non a caso. Si evince infatti sia dal rapporto __________ (doc. 2, pag. 60) che dalla lettera/contratto di assunzione del mandato del 6 dicembre 2013 (doc. I, pag. 2 a metà) che la __________G ha declinato ogni responsabilità in merito all’affidabilità e alla completezza delle informazioni e della documentazione ricevuta dalla CO 1. Già solo da questi elementi, la verosimiglianza del credito vantato dalla CO 1 appare dubbia.

                                7.6   Sia nella replica (memoria aggiuntiva del 25 settembre 2014, pag. 5 ad e) che nel reclamo (pag. 9 e 10 ad n. 23 e 24), RE 1 rimprovera alla __________G di non avere tenuto conto del fatto che la CO 1 dispone di un’organizzazione interna (composta, tra l’altro, da un ufficio di revisione e da comitati di controllo) e di un processo di controllo delle spese, in base al quale i suoi esborsi venivano sottoposti al finance manager e al tesoriere per verifica, per poi essere definitivamente approvati da un membro del board. Come si possa ora a distanza di anni imputare la pretesa illegittimità di singole spese (e del loro risarcimento) al reclamante e perché la __________G non abbia affrontato la tematica nel suo rapporto sono quesiti che secondo lui screditano il rapporto, la cui superficialità sarebbe anche dimostrata dal fatto che le persone responsabili per l’allestimento delle note spese e per il controllo delle stesse sono proprio le “gole profonde”. Anche su queste allegazioni, che in sé appaiono plausibili, la controparte tace, rafforzando così i precedenti dubbi circa l’affidabilità del rapporto __________.

 

                                 7.7   Pure per quanto riguarda le spese relative all’appartamento di Lugano nonché quelle di viaggio e di telefonia elencate nel rapporto __________ (replica, pag. 5 ad f e reclamo, pag. 10 ad 25), la CO 1 non contesta puntualmente le critiche espresse da RE 1 in prima sede e davanti a questa Camera. Non spiega così come mai le pigioni dell’appartamento di Lugano messo a disposizione del reclamante dal 2009, pagate dalla CO 1, a cui il contratto di locazione era intestato, tutto a un tratto sarebbero spese inclassificabili (“unknown”). Né è dato di capire perché la datrice di lavoro non ha chiesto spiegazioni sulle spese di viaggio e di telefono che a distanza di anni ora si ritengono sprovviste di giustificazione. La scarsa attendibilità del rapporto __________ è dipoi confermata dal silenzio dell’escussa in merito all’errore in cui pare incorsa la __________G nell’accusare RE 1 di aver fatto investire fondi dell’escussa in un fondo (il “B__________ RE 1 Fund”) da lui creato (doc. 2, pag. 54, nota n. 100), mentre in realtà è stato costituito da un suo omonimo, un famoso miliardario americano (v. doc. O, pag. 13 ad n. 40 e reclamo ad n. 26).

 

                                 7.8   Da quanto precede si evince che il reclamante ha reso verosimile il carattere unilaterale e almeno in parte lacunoso e inattendibile del rapporto __________, cui non può quindi essere conferito alcun valore probante, neppure a titolo indiziario, per quanto concerne l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta. Anche le uniche allegazioni della __________G che la CO 1 ha estrapolato dal rapporto __________ – ovvero il rimborso tacciato come indebito di fr. 172'759.– per spese non professionali e di fr. 331'465.– per spese “sconosciute” (unknown) (tra cui fr. 75'000.– per costi telefonici apparentemente senza attinenza con l’attività professionale, doc. 2 pagg. 6, 17, 20, 25 e 29) – non rendono verosimili, alla stregua di dichiarazioni testimoniali scritte, il credito opposto in compensazione, intanto perché secondo la stessa conclusione della __________G per fr. 331'465.– il carattere professionale o privato delle spese in questione non è noto (unknown), mentre la cifra di fr. 172'759.– qualificata come spese non professionali non è il frutto di una constatazione diretta, ma poggia in parte su allegazioni dei dipendenti della CO 1 (doc. 2 pagg. 8, 18 e 26) e sull’assenza di giustificativi, senza però che sia stata data la possibilità ad RE 1 di fornirli, per tacere del fatto che la mancata reazione della datrice di lavoro prima della conclusione del contratto lascia pensare che il rimborso delle spese in questione era stato accettato seppure non fosse, secondo la __________G, conforme alla regolamentazione aziendale. Ne discende che il credito posto in compensazione non appare verosimile, sicché reclamo e istanza meritano pieno accoglimento per l’importo lordo posto in esecuzione (sopra consid. 6.2/b).

 

                                   8.   La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 179'273.75, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                        1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 179'273.75 più interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, da cui l’Ufficio dedurrà gli usuali oneri per assicurazioni sociali.

                                         2.   La tassa di giustizia per complessivi fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 3'000.– a titolo di indennità.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, la quale rifonderà a controparte fr. 4'000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                     La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).