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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chiesi |
statuendo nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 2 dicembre 2014 da
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CO 1
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 dicembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 2 dicembre 2014 la RE 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione di RE 1 per sospensione dei pagamenti (art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF), facendo valere nei confronti della società convenuta un credito di fr. 102'612.75 per il mancato pagamento di contributi paritetici.
B. All’udienza di discussione del 16 dicembre 2014 la convenuta si è opposta alla domanda di controparte, affermando sostanzialmente di poter far fronte al debito con pagamenti rateali, mentre l’istante non è comparsa.
C. Statuendo con decisione 16 dicembre 2014 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 16 dicembre 2014 alle ore 15.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico della massa fallimentare.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, a cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 dicembre 2014 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 17 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il debito della RE 1 nei confronti dell’istante, anche limitato allo scoperto di fr. 76'256.81 ammesso dalla stessa convenuta per il periodo fino al 30 novembre 2014, unitamente allo scoperto per il 2013 costituisce secondo la giurisprudenza un indizio di sospensione dei pagamenti, che va a sommarsi alle pretese non pagate di fr. 25'764.80 e di fr. 63'195.40 vantate rispettivamente dalla F__________ e dalla B__________. Tenuto conto inoltre di pretese salariali non saldate per importi elevati, che ha presunto essere in parte dovute ancorché siano parzialmente contestate, il primo giudice ha ritenuto di non poter decidere altrimenti che per il fallimento, anche perché in base agli atti non gli è apparsa verosimile alcuna ragionevole prospettiva di risanamento della società. A fronte di un debito ingente, ha puntualizzato il Pretore, la convenuta non ha infatti portato alcun indizio circa il prospettato apporto di finanziamenti da terzi, la cui identità non è neppure stata indicata. Quanto al nuovo contratto d’appalto (firmato il 5 dicembre 2014) relativo all’edificazione di un palazzo di 11 appartamenti, non è dato di sapere se genererà un utile, neppure per quanto riguarda il primo acconto di fr. 194'428.75, il cui versamento è previsto per gennaio del 2015, e nulla si sa sulla data d’inizio dei lavori.
4. Nel reclamo, la RE 1 fa valere che il suo debito nei confronti dell’istante, di fr. 83'230.10, da essa non “riconosciuto” e ritenuto non “confermato”, è solo un indizio di sospensione dei pagamenti, che non è da solo determinante per la pronuncia del fallimento. Sono pure solo indizi di per sé insufficienti, secondo la reclamante, i debiti verso la F__________ e la B__________, poiché “in parte” saldati e per molti “neppure riconosciuti”. La reclamante contesta inoltre le pretese salariali scoperte menzionate dal Pretore, giacché a suo parere “nulla di quanto invocato dai dipendenti è provato”. Per quanto riguarda la propria solvibilità, la reclamante ritiene che sia stata sufficientemente resa verosimile, dal momento che l’inizio dei lavori per la nuova edificazione è previsto per febbraio del 2015 e il contratto d’appalto prevede una mercede di fr. 3'394'684.50. D’altronde, essa evidenzia come debba ancora incassare fr. 180'000.– per i lavori già effettuati e iniziarne nuovi per oltre fr. 150'000.–.
5. In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
5.1 La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
5.2 Nel caso specifico, la reclamante non fa valere di avere ripreso a pagare i suoi debiti più importanti dopo la pronuncia del fallimento, sicché la questione della sua solvibilità non si pone. In realtà, essa nega, almeno implicitamente, di aver mai sospeso i suoi pagamenti, sostenendo che l’esistenza dei debiti scoperti accertati dal Pretore, da lei in parte contestati, sarebbero indizi di sospensione dei pagamenti insufficienti a giustificare l’apertura del fallimento. Sennonché essa non spiega i motivi per cui gli accertamenti del primo giudice sarebbero manifestamente errati né perché la decisione impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. Si potrebbe dunque nutrire qualche dubbio sulla ricevibilità del reclamo (cfr. sopra consid. 2).
5.3 Ad ogni buon conto, in prima sede la reclamante ha ammesso che il suo debito verso l’istante era (almeno) di fr. 76'256.81 (verbale dell’udienza 16 dicembre 2014, ad 1) e nel reclamo non ha contestato di essere in ritardo anche per il pagamento dei premi per l’anno 2013, così come per una parte – non quantificata – delle pretese di fr. 25'764.80 e di fr. 63'195.40 per premi vantate rispettivamente dalla F__________ e dalla B__________. Del resto, dalla tabella delle esecuzioni in corso allestita e prodotta dalla stessa convenuta con il reclamo (doc. 2) si evince che i debiti per AVS, __________, IVA e premi d’assicurazione sono per la maggior parte indicati come “da pagare”, in alcuni casi con l’aggiunta “(verificare comunque importo)”. È ovvio che essa avrebbe avuto tutto il tempo necessario per “verificare” questi crediti e per specificare in questa procedura eventuali motivi d’opposizione. Non si può quindi ritenere arbitraria la valutazione del Pretore che li ha ritenuti non contestati e scoperti. D’altronde, che la reclamante abbia sospeso una parte importante dei suoi pagamenti risulta anche dall’estratto delle esecuzioni al 25 novembre 2014 prodotto dall’istante (doc. D), da cui si evince che nei confronti della reclamante erano pendenti 31 esecuzioni per ben fr. 282'076.76.
5.4 In definitiva, gli accertamenti eseguiti in prima istanza non risultano manifestamente errati né si può ritenere che il Pretore abbia fondato la sua decisione su una nozione di sospensione dei pagamenti che esuli dal suo ampio potere di apprezzamento (cfr. sopra consid. 5.1). E la reclamante non ha reso verosimile – anzi non ha neppure allegato – che tale sospensione sia passeggera. Il primo giudice, ad ogni modo, ha rilevato a ragione che nulla è dato di sapere sull’entità dell’eventuale utile che la reclamante potrebbe conseguire, a una data peraltro imprecisata, grazie al contratto d’appalto del 5 dicembre 2014, mentre a sostegno degli allegati altri incassi di fr. 180'000.– e fr. 150'000.– la reclamante non ha prodotto alcun documento giustificativo. Il fallimento di RE 1 va quindi confermato, senza necessità di pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame.
6. La tassa di giustizia (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF), così come le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 è confermato.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico.
3. Notificazione a:
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– avv.; – ; – Ufficio di esecuzione, sede di Locarno; – Ufficio dei fallimenti, sede di Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno. |
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).