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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
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statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla causa SO.2013.4469 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 ottobre 2013 da:
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CO 1 (rappr. dall’RA 1 )
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 6 febbraio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 gennaio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'497.35 oltre interessi del 2.5% dal 7 agosto 2013 (indicando quale causa del credito l’“imposta cantonale 2009”), di fr. 148.85 (“interessi aggiornati sino al 06.08.2013”) e di fr. 30.– (“Tassa di diffida (28.02.2013)”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 ottobre 2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 18 novembre 2013. Nella sua replica del 10 dicembre 2013, lo CO 1 si è riconfermato nella sua richiesta.
C. Statuendo con decisione 20 gennaio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 febbraio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 22 aprile 2014, lo CO 1 ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 febbraio 2014 contro la sentenza emanata il 20 gennaio 2014 e notificata a RE 1 il 28 gennaio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo e quindi, sotto questo aspetto, ammissibile.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Con il reclamo può però essere censurato, oltre all’applicazione errata del diritto, anche l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC), fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, i documenti allegati al reclamo (calcolo dell’imponibile del 17 aprile 2009 [doc. A], diffida relativa all’imposta comunale per l’anno 2006 [doc. A1], calcolo dell’imponibile del 5 maggio 2010 [doc. B], calcolo provvisorio dell’imposta federale diretta 2010 [doc. B1] ed estratto del registro di commercio relativo a S__________ SA [doc. D]) sono pertanto irricevibili e vanno estromessi dall’incarto. Sono pure inammissibili le allegazioni nuove fondate su tali documenti.
1.3 I requisiti di motivazione che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC impongono al reclamante di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
2.Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’allegazione di RE 1, secondo cui egli non aveva mai ricevuto né la decisione di tassazione invocata quale titolo di rigetto né i bollettini di pagamento, essendo tali atti stati spediti al suo precedente datore di lavoro nonostante i suoi frequenti reclami, non solo non era sopportata da prove, ma lasciava comunque desumere ch’egli fosse a conoscenza della decisione di tassazione. In queste condizioni il primo giudice ha escluso che, stante il principio della buona fede, la contestazione del convenuto permettesse d’inficiare la validità della decisione di tassazione quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, tanto più ch’egli non l’aveva impugnata dopo averla ricevuta, al più tardi, con l’intimazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione.
3.Nel reclamo RE 1 rimprovera anzitutto e nuovamente allo CO 1 di non avergli validamente notificato la decisione di tassazione d’ufficio, ciò che gli ha precluso la possibilità d’impugnarla. Il reclamante osserva che già nel 2010 era evidente per l’Ufficio tassazione che la corrispondenza non doveva più essergli recapitata presso la S__________ SA, per cui aveva lavorato fino al 2008, tanto che, difatti, essa gli veniva inviata al suo domicilio di allora in via __________ a __________. A un certo punto – egli continua – l’Ufficio di tassazione ha tuttavia ricominciato, inspiegabilmente, a indirizzare la sua corrispondenza presso la sua precedente datrice di lavoro, la quale, in assenza di un contratto di gestione o di domiciliazione, l’ha “regolarmente gettata via”, sicché egli non ne è venuto a conoscenza. Ad ogni modo – egli sostiene – l’incarico dato alla società di compilare le sue dichiarazioni d’imposte e di richiedere proroghe non significa ancora ch’egli abbia eletto il suo domicilio presso la stessa né autorizzato l’ufficio di tassazione a notificare ogni comunicazione ufficiale a lui destinata presso la fiduciaria, e neppure ch’essa sia tenuta a gestire la sua corrispondenza, tanto meno che la società si trovava allora in stato di liquidazione. Solo dopo aver ricevuto il precetto esecutivo, al quale ha prontamente interposto opposizione, il reclamante dice di essere stato informato dall’ufficio d’esecuzione ch’egli ormai non poteva “fare più nulla”, essendo la tassazione passata in giudicato.
4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80). Al riguardo l’invio postale per lettera semplice non permette di dimostrare l’avvenuta notifica, ma la prova può essere fornita anche da altri indizi o dall’insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità fiscale o dal comportamento del contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF 136 V 310 consid. 5.9).
5.1 Nel caso in esame, la decisione di tassazione fiscale d’ufficio invocata quale titolo di rigetto definitivo (doc. B accluso all’istanza) non risulta essere spedita all’escusso per raccomandata ed egli contesta di averla ricevuta. Sta però di fatto che davanti al Pretore RE 1 ha dichiarato di sapere che per anni la sua corrispondenza fiscale è stata inviata alla sua precedente datrice di lavoro, la S__________ SA, “nonostante i [suoi] frequenti reclami” (osservazioni all’istanza del 18 novembre 2013, act. II), senza però dimostrarne l’esistenza. L’escusso ammette del resto di avere incaricato tale società ancora dopo l’interruzione del loro rapporto di lavoro di completare la sua dichiarazione fiscale (scritto del 29 ottobre 2011, doc. D). Che tale procura non si estenda alla ricezione delle decisioni di tassazione fiscale – come egli sostiene in questa sede – è possibile, ma gli spettava in queste circostanze intervenire presso l’autorità fiscale affinché la corrispondenza relativa alle sue tassazioni gli venisse inviata al suo domicilio. Ora RE 1 non ha dimostrato di aver intrapreso nulla del genere. Il suo comportamento ha lasciato quindi intendere all’autorità fiscale, conformemente alle regole della buona fede (principio del legittimo affidamento), che pure la tassazione in oggetto poteva essere notificata alla sua precedente datrice di lavoro, S__________ SA, quale sua rappresentante (nel senso dell’art. 190 cpv. 1 LT) rispettivamente quale suo recapito per la corrispondenza fiscale. In queste circostanze il Pretore ha ritenuto a giusto titolo provata la notifica all’escusso del titolo di rigetto definitivo.
5.2 In questa sede, il reclamante allega tutta una serie di fatti nuovi, fondati su documenti non prodotti davanti al Pretore (doc. A, B e D), della cui irricevibilità già si è detto (sopra consid. 1.2). Non si può comunque passare sotto silenzio il fatto che l’estratto del registro di commercio prodotto dal reclamante concerne S__________ SA e non la società omonima ma diversa S__________ SA, che ha firmato lo scritto 29 ottobre 2011 (doc. D) e mai è fallita, né, ad ogni modo, che il primo fallimento della S__________ SA è avvenuto (il 30 novembre 2012) dopo la notifica della tassazione incriminata (del 26 settembre 2012, doc. B).
5.3 Non da ultimo, il reclamante nulla eccepisce contro la considerazione del Pretore, secondo cui dopo la notifica dell’istanza di rigetto dell’opposizione, il convenuto non ha impugnato la decisione di tassazione acclusa all’istanza. Ora, l’inizio del decorso di un termine di ricorso non può essere differito a piacimento; il principio della buona fede impone infatti ai destinatari di informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; 5A_135/2012 del 16 febbraio 2012; sentenza della CEF 14.2012.24 del 28 marzo 2012). Anche per questo motivo il reclamo dev’essere respinto e la decisione impugnata confermata.
6. Gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza, lo CO 1 non avendo chiesto nulla in proposito.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'676.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).