Incarto n.
14.2014.32

Lugano

3 dicembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Simoni

 

 

statuendo nella causa SO.2012.278 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 gennaio 2012 da

 

 

CO 1 ()

(patrocinata dagli avv. e,

 PA 2,)

 

 

contro

 

 

RE 1 ()

(patrocinato dall’avv. dott. PA 1,)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2014 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con sentenza n. __________ del 9 dicembre 2010, il Tribunale di __________, Sezione penale, ha condannato 17 imputati a diverse pene – segnatamente RE 1 a 8 anni di reclusione – per reati commessi a danno di numerose parti civili, tra le quali le società del gruppo CO 1 e correlate in amministrazione controllata, rappresentate dall’amministratore straordinario dott. __________ B__________. Inoltre, gli imputati sono stati condannati anche al risarcimento, in via solidale tra loro, dei danni subiti dalle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una “provvisionale” di due miliardi di euro a favore delle parti civili rappresentate dal dott. B__________. Al dispositivo relativo alla provvisionale è stata rilasciata la formula esecutiva in data 7 febbraio 2011 (doc. N).

 

                            B.  Con sentenza del 25 novembre 2011 (SO.2011.5087), in accoglimento dell’istanza di CO 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la decisione n. __________ del Tribunale di __________ e ha decretato il sequestro di diversi conti bancari e dei beni depositati in casette di sicurezza di cui RE 1 è titolare fino a concorrenza di € 2'000'000'000.– (pari a fr. 2'472'340'000.–).

 

                            C.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2012 dal­l’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano a convalida del suddetto sequestro, CO 1 ha escusso RE 1 per l’in­­casso di fr. 2'474'300'000.– (spezzettati sul precetto in tre pretese per motivi tecnici) oltre a interessi del 5% dal 9 dicembre 2010, indicando quale titolo di credito: “risarcimento danni in favore delle parti civili. Sentenza n. __________ del Tribunale di __________ del 9 dicembre 2010 nei confronti di RE 1 e altri (R.G. n. __________, __________, __________ N.R. n. __________, __________, __________) che condanna in solido RE 1 e altri al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili rappresentate dal Commissario Straordinario __________ B__________, per un importo di Eur 2'000'000'000.– al cambio del 7.12.2011. Esecuzione a convalida del sequestro no. __________”.

 

                            D.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 gennaio 2012 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 13 giugno 2012, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta con una risposta scritta allegata al verbale. In sede di replica (scritta) e duplica, le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni. Al termine dell’udienza, il Pretore ha sospeso il procedimento sino al passaggio in giudicato della decisione della seconda Camera civile del Tribunale d’appello in merito al reclamo presentato da RE 1 il 13 febbraio 2012 avverso la decisione di exequatur emessa il 25 novembre 2011 dallo stesso Pretore (sopra ad B).

 

                            E.  Con sentenza del 31 luglio 2012 (inc. 12.2012.30), la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto il reclamo appena menzionato, limitando il riconoscimento e l’ese­­cutività in Svizzera della decisione italiana alla parte del dispositivo in cui RE 1 è condannato, in via solidale con gli altri imputati, al pagamento a favore delle parti civili rappresentate dal dott. __________ B__________ di una provvisionale di due miliardi di euro. Un ricorso in materia civile presentato da RE 1 è stato respinto dalla prima Camera civile del Tribunale federale con sentenza del 4 marzo 2013 (inc. 4A_501/2012).

 

                             F.  Statuendo con decisione 31 gennaio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 2'000.– e un’indennità di fr. 10'000.– a favore dell’istante.

 

                            G.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 17 marzo 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 febbraio 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 4 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, il doc. 2 accluso al reclamo è pertanto irricevibile e ad ogni modo è influente ai fini del giudizio di merito, siccome il reclamante vi si è riferito unicamente per quanto concerne la domanda di rinvio dell’esecuzione.

 

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza 9 dicembre 2010 del Tribunale di __________, nella parte definitivamente riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, rappresenta un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione e che tutte le censure sollevate dall’escusso erano analoghe a quelle già presentate e respinte dal Tribunale d’appello e dal Tribunale federale nel quadro della procedura di exequatur.

 

                             3.  Nel reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata è insufficientemente motivata e quindi da annullare, nella misura in cui il Pretore non ha verificato l’identità tra creditore e procedente, debitore ed escusso né tra il credito menzionato sul titolo e il credito indicato nel precetto esecutivo. Il reclamante rileva al riguardo l’assenza di corrispondenza tra il creditore menzionato nella sentenza italiana – la CO 1 in amministrazione straordinaria – e l’escutente, la CO 1, e pretende che tra le due società non sia intervenuta alcuna successione né alcuna cessione della pretesa dedotta in esecuzione. RE 1 fa inoltre valere l’inesecutività della decisione italiana, che a parer suo ha sancito unicamente il principio dell’obbligo di risarcimento dei danni, ma ha rinviato le parti al foro civile per la quantificazione degli stessi. Oltretutto, egli continua, la provvisionale di 2 miliardi di euro decretata senza preventivo accertamento del danno è un esempio evidente di condanna a “punitives damages”, peraltro esorbitante, che viola grossolanamente l’ordina­­mento giuridico svizzero e che per il suo carattere penale esula dal campo d’applicazione della LEF. E il mancato appuramento dell’entità del danno, sempre secondo lui, disattende anche i requisiti di un equo processo giusta gli art. 6 CEDU e 29 Cost.

 

                             4.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                           5.1  Nella fattispecie la sentenza n. __________ emanata il 9 dicembre 2010 dal Tribunale di __________, nella sua parte riconosciuta a favore della nuova CO 1 e dichiarata esecutiva in Svizzera dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con decisione 31 luglio 2012, ovvero laddove condanna RE 1 al pagamento di una provvisionale di due miliardi di euro, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, non essendo contestato – né contestabile – che la decisione ticinese è esecutiva e addirittura definitiva dopo l’emanazione della sentenza 4 marzo 2013 del Tribunale federale (sopra ad E). L’oppo­­si­­zione non può, tuttavia, essere rigettata in via definitiva per la somma di fr. 2'472'340'000.– posta in esecuzione, calcolata alla data del 7 dicembre 2011 da quanto si evince dalla causale menzionata sul precetto esecutivo (doc. C), ma unicamente per fr. 2'431'000'000.–. Il tasso di conversione determinante è infatti quello effettivo alla data della presentazione della domanda di esecuzione (nel caso di specie il 2 gennaio 2012, cfr. doc. C), ovvero €/CHF 1.2155 secondo il sito www.fxtop.com che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea, da ritenersi notori in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 III 625 consid. 3). Il reclamo va dunque accolto in questa limitata misura.

 

                           5.2  Quanto alla questione dell’identità tra creditore ed escutente, il reclamante misconosce che la decisione della seconda Camera civile del Tribunale d’appello è stata pronunciata a favore della (nuova) CO 1, la quale è anche la parte escutente indicata sul precetto esecutivo. Infatti, la seconda Camera civile ha accertato che in seguito alla decisione 1° ottobre 2005 del Tribunale di __________ (riconosciuta in Svizzera da questa Camera il 24 aprile 2007), con cui ha omologato il concordato relativo a sedici società del gruppo __________, la neo costituita CO 1 ha assunto la maggior parte degli attivi spettanti a queste società, compresa la nota “provvisionale” (sentenza del 31 luglio 2012, consid. 5.1/b). Ora, la decisione della seconda Camera civile vincola questa Camera (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF). La (reiterata) censura non merita così ulteriori approfondimenti.

 

                                  6.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81).

 

                                  Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit völ­lig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice del rigetto, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione al riguardo essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).

 

                           6.1  Nel caso specifico, RE 1 non invoca alcuno dei motivi di opposizione previsti dall’art. 81 LEF bensì, tranne una, soltanto censure dirette contro la sentenza italiana o contro quella svizzera di exequatur. Di conseguenza, in quanto potevano essere fatte valere già nelle procedure che hanno portato alle sentenze invocate quale titolo di rigetto (e lo sono anche state, ancorché senza successo), le doglianze riferite all’asserita mancata quantificazione del danno e alla violazione dell’ordinamento giuridico svizzero o del diritto ad un equo processo sono irricevibili in questa sede. Del resto, le risposte già fornite dalla seconda Camera civile (v. sentenza del 31 luglio 2012, consid. 5.4/c-d) vincolano la scrivente Camera (art. 81 cpv. 3 LEF).

 

                           6.2  A mente del ricorrente, per il suo carattere penale la “provvisionale” di 2 miliardi di euro esulerebbe dal campo d’applicazione della LEF. Fosse vero, egli avrebbe però già dovuto eccepirlo con un ricorso all’autorità di vigilanza contro l’emissione del precetto esecutivo (art. 17 LEF). Ad ogni modo, non occorre dimenticare che la LEF si applica all’esecuzione di tutti i crediti pecuniari e in prestazione di garanzia, indipendentemente dal loro carattere privato o pubblico (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 18 ad art. 1-30, e 3 ad art. 38-45 LEF). Non si disconosce, invero, che è vietata l’e­secuzione di crediti fondati sul diritto pubblico estero, come ad esempio le multe (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 30a). Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, tuttavia, la “provvisionale” non è una multa, bensì un risarcimento anticipato, dovuto non allo Stato estero (in concreto l’Ita­­lia) ma alla parte civile danneggiata (cfr. sentenza del 31 luglio 2012, consid. 4.3 e 4.4). Anche su questo punto il reclamo si rivela dunque infondato e va respinto. La domanda di rinvio dell’e­­secuzione della sentenza impugnata diventa così senza oggetto.

 

                             7.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 13 cpv. 1 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza percentualmente pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'474'300'000.–, supera di gran lunga la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è riformato come segue:

                                  1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2'431'000'000.– oltre a interessi del 5% dal 9 dicembre 2010.

 

                                  Per il resto il reclamo è respinto e la sentenza impugnata confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 10'000.– per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–  ,;

– 

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).