Incarto n.
14.2014.37

Lugano

1 maggio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 24 febbraio 2014 da

 

 

RE 1 

rappresentata da RA 1 

 

 

contro la decisione emanata il 13 febbraio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 9383-2013-s) promossa con istanza del 16 dicembre 2013 nei suoi confronti da

 

 

 

CO 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 713816 del 22/23 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;

 

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Giubiasco con sentenza del 13 febbraio 2014  ha così deciso:

 

“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto

     esecutivo n__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in

     via provvisoria per l’importo di fr. 865.60 oltre interessi al 5% dal 30 dicembre 2012.

 

 2. La tassa di giustizia di fr. 186.-- (comprensiva di fr. 36.-- di spese), anticipata

     dalla parte attrice, è a carico della parte convenuta.

 

 3. Alla parte istante sono riconosciuti fr. 220.-- di indennità.”

 

Decisione tempestivamente impugnata dalla convenuta che, rappresentata da RA 1., con reclamo del 24 febbraio 2014 ha postulato la reiezione dell’istanza;

 

rilevato che con disposizione ordinatoria del 12 marzo 2014 alla reclamante RE 1 è stato assegnato un termine di 10 giorni per inviare alla scrivente Camera il reclamo in esame debitamente firmato da chi è autorizzato a rappresentare la società con la comminatoria che in caso di decorrenza infruttuosa del termine non si sarebbe entrati nel merito del gravame, ciò ritenuto che la sua rappresentante RA 1. non risultava essere in regola con quanto prescritto dall’art. 6 LFid, nella stessa non risultando attivo alcun fiduciario autorizzato;

 

preso atto che il termine assegnato alla reclamante è decorso infruttuosamente, per cui il reclamo va dichiarato inammissibile;

 

ritenuto che la tassa di giustizia ridotta va posta a carico della reclamante, mentre non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a controparte;

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- va posta a carico della reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

- ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 865.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF):