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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 24 febbraio 2014 da
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CO 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 713816 del 22/23 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Giubiasco con sentenza del 13 febbraio 2014 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in
via provvisoria per l’importo di fr. 865.60 oltre interessi al 5% dal 30 dicembre 2012.
2. La tassa di giustizia di fr. 186.-- (comprensiva di fr. 36.-- di spese), anticipata
dalla parte attrice, è a carico della parte convenuta.
3. Alla parte istante sono riconosciuti fr. 220.-- di indennità.”
Decisione tempestivamente impugnata dalla convenuta che, rappresentata da RA 1., con reclamo del 24 febbraio 2014 ha postulato la reiezione dell’istanza;
rilevato che con disposizione ordinatoria del 12 marzo 2014 alla reclamante RE 1 è stato assegnato un termine di 10 giorni per inviare alla scrivente Camera il reclamo in esame debitamente firmato da chi è autorizzato a rappresentare la società con la comminatoria che in caso di decorrenza infruttuosa del termine non si sarebbe entrati nel merito del gravame, ciò ritenuto che la sua rappresentante RA 1. non risultava essere in regola con quanto prescritto dall’art. 6 LFid, nella stessa non risultando attivo alcun fiduciario autorizzato;
preso atto che il termine assegnato alla reclamante è decorso infruttuosamente, per cui il reclamo va dichiarato inammissibile;
ritenuto che la tassa di giustizia ridotta va posta a carico della reclamante, mentre non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a controparte;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- va posta a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 865.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF):