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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Walser, vicepresidente |
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vicecancelliere |
Cassina |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) del Giudice di pace del circolo delle Isole promossa con istanza 12 dicembre 2013 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 26 febbraio 2014 presentato dal convenuto contro la decisione emessa il 17 febbraio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 novembre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1RE 1 per l’incasso di fr. 4’865.40 oltre interessi al 5% dal 31.12.2009 a titolo di “fornitura e posa nuovo arredamento cucina completo di elettrodomestici”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 dicembre 2013 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del circolo delle Isole.
C. Il 29 gennaio 2014 il Giudice di pace ha assegnato alla parte convenuta un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni. Nel termine impartito, RE 1 si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 10 febbraio 2014.
D. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria, ponendo a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 300.–.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del 26 febbraio 2014 per ottenere l’annullamento della decisione del Giudice di pace e la retrocessione dell’incarto allo stesso “per l’inchiesta a nuovo e la decisione che il caso impone”.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto definitivo dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 febbraio 2014 contro la sentenza notificata al convenuto il 18 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Con il reclamo può però essere censurato, oltre all’applicazione errata del diritto, anche l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC), fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. L’insorgente si duole in sostanza della violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. anche l’art. 53 cpv. 1 CPC) per non avere il primo giudice fissato un’udienza di discussione, come da lui richiesto nelle osservazioni del 10 febbraio 2014.
3. Dal fascicolo processuale risulta che, in applicazione dell’art. 84 cpv. 2 LEF e dell’art. 253 CPC, il Giudice di pace ha optato per una procedura scritta, invitando RE 1 con ordinanza del 29 gennaio 2014 a presentare le proprie osservazioni.
4. Secondo l’art. 84 cpv. 2 LEF e l’art. 253 CPC se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice da modo alla controparte di presentare oralmente o per iscritto le proprie osservazioni. Giusta l’art. 256 cpv. 1 CPC il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti. La rinunciare a tenere un’udienza orale è comunque possibile solo qualora le parti o una di esse non si prevalgano del diritto alla tenuta di un’udienza (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1125). Questo perché altrimenti egli violerebbe il diritto delle parti alla tenuta di un’udienza pubblica dedotto dall’art. 6 n. 1 CEDU (Trezzini, op. cit., loc. cit.).
5. Nella fattispecie nelle osservazioni del 10 febbraio 2014 RE 1 -dopo aver rimandato ad un precedente scritto da lui trasmesso all’istante, nel quale contestava di dovere qualche cosa a quest’ultima- si è riservato ulteriori atti “nel contesto dell’udienza che lei programmerà”, chiedendo altresì al Giudice di pace di fissare la data dell’udienza considerando il suo stato di salute. Nelle osservazioni del 10 febbraio 2014 RE 1 ha quindi espressamente richiesto al primo giudice di trattare giudizialmente in udienza l’istanza di rigetto dell’opposizione, motivo per il quale il Giudice di pace doveva procedere alla fissazione della stessa prima di emettere la decisione di rigetto dell’opposizione. Agendo come ha fatto, il primo giudice non ha applicato in modo corretto il diritto, per cui il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata. L'incarto dev’essere così retrocesso al Giudice di pace perché proceda a un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio ritualmente indetta.
6. Non si prelava la tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili (105, 107 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4’865.40, non raggiunge la soglia di fr. 30’000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto.
1.1. Di conseguenza è annullata la sentenza 17 febbraio 2014 (__________) del Giudice di pace del Corcolo delle Isole e l'incarto è retrocesso al primo giudice per nuovo giudizio, procedendo nel senso dei considerandi.
2. Non si prelava la tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili..
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).