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Incarto n. |
Lugano b/fb
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In nome |
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Il vice presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 3 gennaio 2014 da
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RE 1
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contro la decisione emanata il 22 ottobre 2013 nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.3423) promossa nei suoi confronti con istanza del 22 agosto da |
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CO 1
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esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che, nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 22 ottobre 2013 mediante invio postale raccomandato, il quale tuttavia è stato ritornato alla Pretura del Distretto di Lugano il 4 novembre successivo a seguito del mancato ritiro del relativo plico da parte della convenuta (cfr. ricerca postale Track&Trace);
che secondo l’art. 138 cpv. 2 lett. a CPC la notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è stato preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica, riservato il caso in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario;
che nondimeno la notificazione è pure considerata avvenuta – tra l’altro – nel caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
che nel caso in esame l’invio raccomandato contenente la decisione impugnata – notificata come visto il 22 ottobre 2013 – è stata avvisato per il ritiro il giorno successivo, per rimanere in giacenza fino al 30 ottobre 2013, tanto da poi venire ritornata alla Pretura il 4 novembre 2013;
che, stando così le cose, il termine per reclamare ha iniziato il 1. novembre 2013 per venire a scadere l’11 novembre successivo (art. 142 cpv. 3 CPC);
che proposto il 3 gennaio 2013 il reclamo sarebbe perciò da ritenere intempestivo;
che la reclamante assevera tuttavia di non avere ricevuto né la citazione all’udienza per discutere l’istanza di rigetto dell’opposizione, né la decisione con la quale è stata respinta la sua opposizione al precetto esecutivo, in quanto nessun avviso di ritiro (foglio giallo) le è stato recapitato, per poi puntualizzare di essersi attivata in data 8 dicembre 2013 per chiedere lumi a seguito dell’avviso di pignoramento relativo all’esecuzione in rassegna pervenutole il 6 dicembre 2013;
che la questione della tempestività – invero delicata, ove si consideri che non è dato sapere se l’escussa doveva necessariamente attendersi sviluppi dall’opposizione al precetto esecutivo (cfr. DTF 138 III 228 consid. 3.1) e che, in ogni modo, stando al suo esposto, essa si sarebbe attivata una volta saputo della prosecuzione dell’esecuzione da parte della creditrice chiedendo lumi sui motivi di tale situazione, conformemente ai dettami della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del 17 giugno 2011 del Tribunale federale 5A.570/2010, consid. 3.3.3) - può essere lasciata aperta;
che, infatti, per i motivi che seguono un riesame del caso, come preteso dall’insorgente, sia come sia non si giustifica;
che la reclamante, come pure il suo patrocinatore di allora (v. scritto 23 ottobre 2013 annesso al reclamo) non pretendono che la decisione impugnata sia errata nella misura in cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ritenuto che la documentazione esibita dall’istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in relazione all’impegno della convenuta di cui al punto 3 lett. f della sentenza di scioglimento dell’unione domestica registrata del 10 maggio 2013, passata in giudicato, di versare alla controparte fr. 10'000.-- entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza stessa;
che l’insorgente si ritiene nondimeno svincolata da un obbligo del genere professandosi a sua volta creditrice nei confronti dell’istante (e quindi avvalendosi della compensazione) per avere la stessa controparte ordinato presso un garage di Savosa un’automobile costringendola ad assumersi il leasing con l’azienda e per averle causato un danno pari a fr. 7'300.--;
che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero - come nella fattispecie - l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o che il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che se per estinzione del debito il legislatore non ha solo inteso il pagamento, ma anche altra causa, segnatamente la compensazione, va nondimeno ricordato che un tale modo di estinzione del debito va ammesso solo se la pretesa posta in compensazione risulta pure da un titolo esecutivo o se la controparte l’abbia ammessa senza riserve (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 pag. 625 con richiami);
che nella fattispecie nessuna di tali condizioni risulta soddisfatta (né del resto la reclamante pretende il contrario), di modo che il reclamo va disatteso senza ritornare l’incarto al primo giudice per nuovo giudizio previa citazione delle parti a una nuova udienza di contraddittorio;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico della reclamante, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non ha presentato il reclamo avvalendosi dell’assistenza di un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).