Incarto n.
14.2014.43

Lugano

31 marzo 2014

SL/ww/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dellopposizione promossa con istanza 7/13 gennaio 2014 da

 

 

CO 1 

rappresentato dall’RA 1

 

 

contro

 

 

 RE 1 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dellopposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 22/29 ottobre 2013 dellUE di Lugano;

 

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, con decisione 18 febbraio 2014 (inc. n. __________), ha così stabilito:

 

1.  Listanza è accolta. Lopposizione interposta dalla parte convenuta al Precetto esecutivo No. __________ dellUfficio esecuzione e fallimenti di Lugano è respinta in via definitiva.   

 2.  La tassa di giustizia da anticipare dalla parte istante di Fr. 205.00 è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà allistante Fr. 100.00 di indennità.

 3./4.   omissis”.

 

Decisione impugnata da RE 1 che con reclamo 28 febbraio 2014 chiede sia annullata e che sia fatto ordine al preposto ufficio di emanare una nuova decisione di tassazione, protestate spese, tasse e ripetibili;

 

che con decreto 6 marzo 2014 è stato negato leffetto sospensivo contestualmente richiesto poiché il gravame non presentava concrete probabilità di esito favorevole;

 

che sul reclamo listante non è stato invitato ad esprimersi;

 

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                        

                                         che avverso le sentenze di rigetto (definitivo) dellopposizione – come nella fattispecie in esame – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC) da inoltrare entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

 

                                         che, datato 28 febbraio 2014 ma spedito il 3 marzo 2014 (timbro sulla busta dinvio in originale) avverso la decisione 18 febbraio 2014, notificata il medesimo giorno e recapitata il successivo 26 febbraio 2014 (reclamo, pag. 1 in basso lett. A), il reclamo è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile;

 

                                         che, nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né lallegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché il richiamo di tutti gli incarti dall“ufficio tassazione” e dall“UEF” (reclamo, pag. 2 in alto lett. C), richiesta presentata per la prima volta in questa sede, insieme allavviso di pignoramento datato 25 febbraio 2014 che accompagna il ricorso in esame – e che concerne appunto lesecuzione n. __________ – sono irricevibili;

 

                                         che aggiungasi in effetti come l’impossibilità per lescusso di far valere le proprie ragioni davanti al primo giudice vada unicamente ricondotta al mancato ritiro da parte sua dellordinanza di assegnazione del termine per formulare osservazioni allistanza di rigetto dellopposizione (reclamo, pag. 1 in basso lett. B; decisione impugnata, nel mezzo; copia della relativa busta dinvio munita dellattestazione postale “Non ritirato”); 

 

                                         che giusta lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia lapplicazione errata del diritto (lett. a) sia laccertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b); 

 

                                         che in base allart. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dellopposizione;

 

                                         che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra laltro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

 

                                         che listante ha fondato la sua pretesa – oltre che sulla copia del precetto esecutivo n. __________ – sulla decisione di tassazione dellimposta cantonale (IC) 2006 emessa il 9 aprile 2008 a carico dellescusso – e della moglie – per il periodo dassoggettamento tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006, provvista del timbro con cui la competente autorità ha certificato “che la presente decisione amministrativa è cresciuta in giudicato e che è stata regolarmente intimata allinteressato” (timbro in originale), stabilendo lonere fiscale in fr. 3'412.10;

 

                                         che il procedente ha altresì accluso allistanza lattestato carenza beni n. __________ emesso il 14 settembre 2009 dallUfficio di esecuzione di Lugano il quale, nel contesto di una precedente esecuzione (n. __________) sempre a carico del debitore, quantificava un ammontare scoperto riconducibile all“imposta cantonale 2006 +interessi 3.0% dal 31.05.2008” (questi ultimi aggiornati al 13 febbraio 2009 e comprensivi della tassa di diffida) in fr. 3'734.25;

 

                                         che, di per sé, nulla indica che la citata decisione amministrativa non sia esecutiva (condizione introdotta e valida dal 1° gennaio 2011: Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 110 ad art. 80), fermo restando che in concreto risulta persino passata in giudicato;

 

                                         che, del resto, il medesimo reclamante si limita a parlare di decisione di tassazione “errata” in quanto non sarebbe fondata sui dati che egli avrebbe avuto modo di rettificare nellambito di un preteso “reclamo” che dice di avere introdotto in quel contesto (reclamo, pag. 2 in basso lett. E) – tesi che, a ben vedere, non è tuttavia confortata da alcun riscontro oggettivo – bensì su quelli a suo tempo ipotizzati – secondo lui a torto – dal preposto ufficio di tassazione (reclamo, pag. 3 in alto lett. F), affermando appunto che “dal 2009 a fine 2013, lufficio di tassazione non da notizie e la questione non si è risolta, non inviandomi la nuova decisione di tassazione per 2006” (reclamo, pag. 3 verso lalto lett. G);

 

                                         che, ciò considerato, trattandosi di mere allegazioni di parte, non vè così motivo di dubitare riguardo al fatto che quella in esame è lunica decisione esistente e attualmente determinante ai fini del carico fiscale gravante lescusso in relazione allimposta cantonale 2006;   

 

                                         che, pertanto, trattandosi di una decisione di unautorità amministrativa svizzera pacificamente esecutiva, il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest non ha violato il diritto federale rigettando in via definitiva lopposizione sollevata al precetto esecutivo n. __________ dellUE di Lugano (decisione impugnata, in basso n. 1), ovvero per il corrispondente importo capitale di fr. 3'734.25 (precetto esecutivo, nel mezzo) pari alla somma scoperta e accertata dallattestato di carenza di beni 14 settembre 2009 (nel mezzo);

 

                                         che in virtù dellart. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di unautorità amministrativa svizzera, lopposizione è rigettata in via definitiva a meno che lescusso provi con documenti che dopo lemana-zione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

 

                                         che, nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie, limitandosi invero a contestare le modalità di calcolo della citata imposta cantonale sul reddito (reclamo, pag. 2 lett. B, C, D e E) e quindi – come peraltro egli stesso rileva (reclamo, pag. 2 nel mezzo lett. B) – ad “entrare nel merito della dichiarazione di tassazione”;

 

                                         che, nondimeno, giova rammentare che un argomento del genere sfugge con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF – come è il caso nella fattispecie – ma senza potersi pronunciare sulla sussistenza materiale del credito come tale (Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81);

 

                                         che più precisamente, in quanto attinenti a problematiche di assoggettamento allimposta cantonale 2006 sul reddito e alle basi di calcolo che ne determinano i presupposti, sulle citate censure è – dandosi il caso – legittimato a pronunciarsi solo lUfficio circondariale di tassazione di Lugano (rispettivamente le preposte autorità di ricorso in materia di tassazione), fermo restando poi che nemmeno compete a questa Camera ingiungere ad unauto-rità di tassazione lemanazione di una decisione fiscale (reclamo, pag. 3 in basso n. 2);

 

                                         che, per finire, basti in aggiunta ricordare che i presupposti per uneventuale sospensione giudiziale dellesecuzione (cfr. richiesta di informazioni del 18 marzo 2014) esulano dalla procedura di rigetto dellopposizione e, comunque sia, soggiacciono – semmai – alle condizioni di cui agli art. 85 e 85a LEF;

 

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo rivelatosi manifestamente infondato, senza necessità di interpellare la controparte (art. 322 cpv. 1 CPC) che, sotto questo profilo, non è quindi incorsa in costi aggiuntivi;

 

                                         che gli oneri processuali del presente giudizio restano a carico del reclamante, risultato soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

 

 

per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 320.–, già anticipata dal reclamante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                             La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'734.25, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).