Incarto n.
14.2014.47

Lugano

5 giugno 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa mediante istanza del 4 febbraio 2014 da:

 

 

 RE 1 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 5 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 febbraio 2014 dal Pretore;

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 aprile 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 21'500.– oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2013, indicando quale titolo di credito la “fattura non pagata [dell’]avv. __________ [per la] vendita [della] casa __________”.

 

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 febbraio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore. Nel termine impartito, l’escusso non ha presentato osservazioni scritte.

 

                            C.  Statuendo con decisione 24 febbraio 2014, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.–.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Anche in questa circostanza CO 1 non ha presentato osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 marzo 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 febbraio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore si è limitato a constatare che la documentazione agli atti non costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a favore del procedente.

 

                             3.  Nel reclamo RE 1 obietta che la documentazione prodotta, ossia la parcella notarile del 14 novembre 2012 della notaia __________ (doc. B), inviata per raccomandata, non contestata (doc. C e D) e da lui pagata (doc. E), in virtù della responsabilità solidale prevista all’art. 27 cpv. 2 LTN costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, parificabile ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 80 LEF.

 

4.In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                             5.  Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Dal 1° gennaio 2011 sono segnatamente parificate alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 lett. 2 LEF). In virtù dell’art. 27 cpv. 1 LTN (Legge sulla tariffa notarile, RL 3.2.2.2) è in particolare il caso delle parcelle notarili redatte e intimate conformemente alla legge e “cresciute in giudicato” (era così già prima del 1° gennaio 2011 [sentenza della CEF 14.2010.100 del 17 novembre 2010, RtiD 2011 II 784 n. 52c; Rep. 1989, p. 116], data in cui è stato abrogato l’art. 28 LALEF, cui la LTN, però, per inavvertenza del legislatore cantonale, rinvia tuttora).

 

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                           6.1  Nella fattispecie la parcella notarile emessa il 14 novembre 2012 della notaia __________ (doc. B), inviata per raccomandata a escusso e procedente, senza apparentemente suscitare contestazioni da parte loro (doc. C e D), e pagata il 15 gennaio 2013 dal reclamante (doc. E), come detto costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a favore del notaio che l’ha allestita. La legge cantonale non parifica invece la parcella notarile a un titolo siffatto per quanto riguarda il regresso della parte all’atto notarile che l’ha pagata nei confronti della o delle controparti, limitandosi a prevedere la responsabilità solidale dei contraenti (art. 27 cpv. 2 LTN) e a riservare il regresso “come di diritto”. Che tale rivalsa sia disciplinata dagli art. 148 e 149 CO è sostenibile, la LTN non prescrivendo norme particolari al riguardo. Se così fosse, la parte che ha pagato più di quanto doveva sul piano interno sarebbe surrogata nei diritti del notaio a concorrenza del suo regresso (art. 148 cpv. 1 e 149 cpv. 1 CO). E secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, la parte potrebbe così prevalersi della parcella notarile quale titolo di rigetto definitivo, a patto di dimostrare con documenti l’esistenza e l’estensione della surrogazione (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 35 ad art. 80 LEF, con numerosi riferimenti; in caso di cessione del credito accertato nel titolo di rigetto: sentenza della CEF 14.2002.3 del 24 maggio 2002, consid. 3; in caso di surrogazione: sentenza del Tribunal cantonal di Neuchâtel dell’8 dicembre 1998, RJN 1998, pag. 120, consid. 6; contra: Rep. 1998, pag. 275, che però non spiega perché il creditore surrogato dovrebbe essere trattato diversamente dal cessionario). Conditio sine qua non è che la legittimazione del cessionario sia liquida, fatta salva in ogni caso la facoltà per l’escusso di contestare la cessione (o la surrogazione) e di fermare l’esecuzione nel quadro della procedura ordinaria prevista dall’art. 85a LEF, in cui i mezzi di prova ammissibili non sono limitati.

 

                           6.2  Nella fattispecie, tuttavia, può rimanere indecisa la questione del­l’applicabilità degli art. 148 e 149 CO o, in loro vece, di un’even­tuale regolamentazione autonoma di diritto pubblico (cfr. per la materia fiscale: DTF 108 II 493-4 consid. 4-5). Non risulta, infatti, né dalla LTN né dagli atti della causa se e in quale misura l’escutente possa rivalersi sull’escusso per ricuperare tutto o parte di quanto pagato al notaio. Dal silenzio della legge si deduce che la ripartizione interna della parcella notarile è lasciata al libero arbitrio delle parti. Certo, ove non risulti alcunché di diverso dal rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali, in ambito civile il pagamento fatto al creditore si divide in parti uguali fra i medesimi (art. 148 cpv. 1 CO). Nel caso specifico, nondimeno, l’escutente non può invocare la presunzione – e del resto non l’ha fatto – perché egli ha omesso di produrre il contratto di vendita e così non ha dimostrato con documenti, come gli incombeva (art. 8 CC), la chiave di ripartizione delle spese notarili pattuita dai contraenti o l’assenza di una simile pattuizione, che avrebbe eventualmente potuto giustificare di far capo alla presunzione dell’art. 148 cpv. 1 CO. Non essendo liquido il diritto di regresso vantato da RE 1, il Pretore ha correttamente respinto l’istanza (in questo senso: sentenza dell’Obergericht Aargau del 16 novembre 1988, RSJ/SJZ 86/1990 pag. 160). Ne discende, di conseguenza, la reiezione del reclamo.

 

                             7.  La tassa del presente giudizio segue la soccombenza mentre non si assegnano ripetibili, non avendo la parte convenuta presentato osservazioni (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 21'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).