Incarto n.
14.2014.4

Lugano

5 marzo 2014

SL/ww/jm

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dellopposizione promossa con istanza 6/16 agosto 2013 da

 

 

CO 1 

(rappresentata da  RA 1 )

 

 

contro

 

 

 RE 1 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 9/12 luglio 2013 dellUEF di Locarno;

 

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo delle Isole, con decisione 27 dicembre 2013 (__________), ha così stabilito:

 

1.  Listanza è accolta: lopposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo nr. __________ dellUfficio esecuzione e fallimenti di Locarno è respinta in via provvisoria per la somma totale di fr. 1700.00 + spese esecutive, come da PE.

 2.  La tassa di giustizia di fr. 150.00, già anticipata dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 30.00 di indennità.

 3.  omissis”.

 

 

Decisione impugnata dalla convenuta che con reclamo 10 gennaio 2012 [correttamente: 2014] ne postula lannullamento, previa richiesta di concessione del gratuito patrocinio;

 

premesso che il reclamo non ha fatto oggetto di notificazione allistante;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che contro le sentenze di rigetto dellopposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

 

                                         che, a fronte di una decisione notificata il 27 dicembre 2013 e recapitata il 3 gennaio 2014 (“Tracciamento degli invii” del 3 marzo 2014), il reclamo 10 gennaio 2014 risulta tempestivo e quindi ammissibile;

 

                                         che per lart. 326 cpv. 1 CPC in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né lallegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, sicché nella misura in cui non figurano già agli atti vanno conseguentemente estromessi dallincarto – in quanto irricevibili – i nuovi documenti trasmessi dalla reclamante;

 

                                         che giusta lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia lerrata applicazione del diritto (lett. a) sia laccertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                         che, preso atto del contratto scritto di compravendita di una vetrina-gelato doccasione al costo di fr. 2'000.– e relativi contenitori per fr. 200.– stipulato in data 9 agosto 2012, il Giudice di pace ha accertato lesistenza di un riconoscimento di debito ai sensi dellart. 82 cpv. 1 LEF per il saldo ancora dovuto – e diventato esigibile il 31 dicembre 2012 – di fr. 1'700.– (decisione impugnata, pag. 1 nel mezzo);

 

                                         che la reclamante non contesta questa sua conclusione, peraltro conforme al tenore del documento prodotto agli atti quale doc. E, laccenno ad “una Vetrina da vendere completa con il trasporto per un prezzo da 2 000.-- CHf” (reclamo, pag. 1 verso il basso) potendo tuttal più rientrare fra i colloqui informali – linteressata medesima parla di “Imformazione” (reclamo, pag. 1) – che hanno preceduto la sottoscrizione del menzionato contratto;

 

                                         che per lart. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dellopposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito, che egli deve rendere verosimili (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1. con rinvii), nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 87 seg. ad art. 82);

 

                                         che il Giudice di pace, rinviando allart. 201 CO, ha constatato lassenza di elementi a comprova del fatto che la vetrina-gelato era difettosa già al momento dellacquisto – in particolare che uno dei motori non funzionava – rispettivamente che il mancato funzionamento della vetrina-gelato era stato notificato alla procedente almeno cinque/sei mesi prima dellinoltro dellistanza di rigetto dellopposizione datata 16 agosto 2013 (decisione impugnata, pag. 1 in basso);

 

                                         che la reclamante afferma di avere messo in funzione la prima volta lapparecchio a marzo 2013 facendone saltare la valvola (reclamo, pag. 2 nel mezzo) contestualmente alla sostituzione delle ruote da lei comperate (reclamo, pag. 2 in alto), e che la necessità di procedere alla sostituzione del relativo motore poiché “rotto” è invece emersa il 4 giugno 2013 in occasione dell

                                         intervento eseguito dallelettricista per risolvere il citato problema con la valvola (reclamo, pag. 2 nel mezzo);

 

                                         che, a ben vedere, tali argomenti sono semmai sintomatici di un mancato adempimento della convenuta al suo obbligo di verifica sancito dallart. 201 cpv. 1 CO, ritenuto come a fronte della consegna risalente al 9/10 agosto 2012 (doc. G pag. 2 e osservazioni 4 settembre 2013) linteressata abbia atteso solo marzo 2013 per sincerarsi del funzionamento della vetrina-gelato;

 

                                         che, del resto, proprio perché riconducibili a quella prima messa in funzione, a un giudizio di mera verosimiglianza le citate problematiche nemmeno potrebbero essere considerate alla stregua di difetti nascosti non riconoscibili mediante lordinario esame (art. 201 cpv. 2 CO);

 

                                         che, daltra parte, per quanto attiene la notifica allistante dei pretesi difetti, compreso quella del precario funzionamento alle ruote (reclamo, pag. 2 in alto), la reclamante si limita a sostenere di avere “telefonato parechie volte alla Signora RA 1 ma e mai venuta vedere” (reclamo, pag. 2 nel mezzo), allegazione che non basta certo a rendere verosimile lobbligo di avviso giusta lart. 201 cpv. 1 CO;  

 

                                         che, non avendo reso verosimili le eccezioni per difetti alla vetrina-gelato, le censure della reclamante vanno respinte - impregiudicato un esito diverso nel contesto di un esame di merito della vertenza (art. 79 LEF) - con conseguente conferma della decisione del Giudice di pace;

 

                                         che la contestuale domanda di gratuito patrocinio (reclamo, pag. 3 nel mezzo) va respinta in quanto, oltre a non avere nemmeno preteso di trovarsi in una effettiva condizione dindigenza (art. 117 lett. a CPC), la convenuta ha proposto un reclamo sprovvisto di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC) tantè che non è stato notificato alla controparte (art. 322 cpv. 1 CPC);

                                          

                                         che, pertanto, gli oneri processuali del presente giudizio vanno posti a carico della reclamante risultata soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), senza lassegnazione di indennità alla controparte che, non essendo stata interpellata, non è incorsa in costi aggiuntivi;

 

 

per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 250.–, già anticipata dalla reclamante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.  

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   

–  

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'700.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).