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Incarto n. |
Lugano B/ww/lw |
In nome |
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Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 25 novembre 2013 da
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CO 1
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contro |
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RE 1,
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sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 3 marzo 2014 (inc. n. SO.2013.4962) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1,,
a far tempo da martedì 4 marzo 2014 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo dell’11 marzo 2014 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte;
premesso che con disposizione ordinatoria del 12 marzo 2014 al reclamo non è
stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. 1636905 dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'644.40 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 29 gennaio 2014 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 3 marzo 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 4 marzo 2014 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo la convenuta rileva di essere riuscita a rintracciare il suo precedente proprietario e debitore della CO 1, il quale le ha confermato di volere provvedere a saldare a breve il debito nei confronti dell’istante.
Considerando
in diritto:
1.La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF; 309 lett. b n. 7 e 319 lett. a CPC). In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità
giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
2. Nel caso in esame la convenuta non ha dimostrato che entro il termine di reclamo il debito nei confronti della procedente è stato pagato (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né che l’importo dovuto è stato depositato presso questa autorità a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno che quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento, per cui non risultando ossequiato nessuno dei predetti presupposti, il fallimento non può essere annullato. In queste circostanze non occorre esaminare l’ulteriore presupposto previsto dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ossia la solvibilità della reclamante.
3.Il reclamo va pertanto respinto.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento va solo confermato a far tempo da martedì 4 marzo 2014 alle ore 10.00.
La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è confermato il fallimento di IRE 1l, a far tempo da martedì 4 marzo 2014 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di .
3. Notificazione a:
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- ; - ; - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).