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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 0017-2014-s (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 28 gennaio 2014 da:
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RE 1
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contro |
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CO 1
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giudicando sul reclamo del 13 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 marzo 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 marzo 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 600.50 oltre interessi del 5% dal 20 gennaio 2013, indicando quale titolo di credito il "saldo [della] fattura del 20.12.2012".
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 gennaio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace. Nel termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 7 febbraio 2014.
C. Statuendo con decisione 5 marzo 2014, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo carico dell’escutente le spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. CO 1 non ha presentato osservazioni, limitandosi con scritto del 14 aprile 2014 a produrre documenti in parte già agli atti.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 marzo 2014 contro la sentenza emessa il 5 marzo 2014 (e quindi notificata più tardi ad RE 1), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Per questo motivo sono irricevibili la maggior parte delle allegazioni di RE 1, non espresse in prima sede, e i documenti allegati al reclamo (tranne la sentenza impugnata) così come i documenti acclusi allo scritto del 14 aprile 2014 di CO 1 (ad eccezione di quelli già agli atti).
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che il 22 luglio 2010 le parti hanno stipulato un contratto di locazione di servizi, in base al quale l’istante ha messo a disposizione della convenuta il collaboratore temporaneo F__________ quale montatore d’impianti sanitari (doc. C), mentre dal rapporto di lavoro del 14 dicembre 2012 (doc. D) prodotto dall’istante si evince che dal 10 al 14 dicembre 2012 il collaboratore temporaneo A__________ ha svolto presso l’escussa 32 ore di lavoro, per le quali il successivo 20 dicembre RE 1 ha trasmesso a CO 1 una nota d’onorario di fr. 1'572.50 (doc. E). Dato che il contratto del 22 luglio 2010, anteriore di ben due anni e mezzo al rapporto di lavoro e alla nota d’onorario, riguarda un collaboratore diverso da quello indicato nei due ultimi documenti, il primo giudice ha ritenuto che dai documenti presentati dall’istante non emergesse un chiaro riconoscimento di debito da parte della convenuta in riferimento all’importo dedotto in esecuzione e ha pertanto respinto l’istanza.
3. Nel reclamo RE 1 evidenzia che l’escussa aveva già collaborato in precedenza con lei e pertanto conosce le proprie condizioni contrattuali. Secondo la reclamante è poi stata la stessa escussa ad insistere per poter avere a disposizione il collaboratore A__________, che già aveva lavorato presso di lei. Egli fu messo a disposizione di CO 1 sulla base di un contratto del 10 dicembre 2012, che però essa omesse di sottoscrivere. Per questo motivo la reclamante afferma di aver prodotto il contratto riferito al collaboratore F__________ unicamente per evidenziare che l’escussa aveva in precedenza già usufruito dei propri servizi. Ora, soggiunge la reclamante, l’escussa ha allegato di avere subito un danno dal collaboratore temporaneo e di avere già provveduto a ripararlo solo dopo aver ricevuto la fattura, nel gennaio del 2013, impendendo una verifica in loco. La reclamante ricorda inoltre che le sue condizioni generali, note all’escussa, come lo stesso rapporto di lavoro prevedono che la firma di tale rapporto vale quale accettazione del contratto di fornitura di personale a prestito e riconoscimento dell’esattezza del rapporto.
4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
4.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (v. Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, pag. 338 con rif.).
4.2 Nella fattispecie né il contratto del 2010 (doc. C) – che riguarda un collaboratore temporaneo diverso di quello che ha prestato i servizi oggetto del credito posto in esecuzione – né il rapporto di lavoro del 14 dicembre 2012 (doc. D) – che non menziona l’importo della rimunerazione dei lavori a cui si riferisce – costituiscono un riconoscimento del debito posto in esecuzione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Non è poi rilevante, al riguardo, l’allegazione della reclamante – peraltro nuova e dunque irricevibile (sopra consid. 1.2) – secondo cui in virtù delle condizioni generali dell’istante e dello stesso rapporto di lavoro del 14 dicembre 2012 la firma di tale rapporto vale quale accettazione del contratto di fornitura di personale a prestito e riconoscimento dell’esattezza del rapporto siccome, appunto, manca nel rapporto ogni riferimento alla remunerazione e agli atti non figura il contratto relativo alla locazione dei servizi di A__________, che secondo la stessa reclamante l’escussa non ha mai firmato.
4.3 A scanso di equivoci non si disconosce che nelle sue osservazioni presentate in prima istanza il 7 febbraio 2013 (doc. E) l’escussa ha implicitamente ammesso l’esistenza di un contratto di locazione dei servizi di A__________ e la remunerazione indicata nella fattura del 20 dicembre 2012, sollevando però per la differenza tra quanto da lei pagato (fr. 972.–) e quanto fatturato (fr. 1572.50) l’eccezione di adempimento parzialmente carente del lavoro prestato dal collaboratore temporaneo (rimasta peraltro incontestata in prima sede). Siffatta dichiarazione non può all’evidenza essere assimilata a un ritiro dell’opposizione, che avrebbe giustificato lo stralcio della causa di rigetto, tanto meno ove si consideri che la dichiarazione non è stata riportata in un verbale d’udienza nel senso dell’art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza della CEF 14.2011.61 del 16 giugno 2011, consid. 5).
4.4 In assenza di un valido titolo di rigetto, la decisione impugnata va confermata e il reclamo respinto, senza con ciò pregiudicare la questione dell’esistenza materiale del credito posto in esecuzione – estranea alla procedura di rigetto (sopra consid. 4) –, che l’escutente potrà se del caso sottoporre al giudice con un’azione ordinaria (art. 79 LEF).
5. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 600.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).