Incarto n.
14.2014.59

Lugano

2 luglio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Baur Martinelli

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 09/2014 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 4 febbraio 2014 da:

 

 

CO 1 __________

(patrocinato dall’avv. RA 1, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1,

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 18 marzo 2014 presentato dall’arch. RE 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2014 dal Giudice di pace;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

 

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                  che presentato il 18 marzo 2014 (data del timbro postale sulla busta di trasmissione) contro la sentenza notificata all’arch. RE 1 il 3 marzo 2014, il reclamo è tardivo, per cui va dichiarato inammissibile, il termine di ricorso essendo venuto a scadere il 13 marzo 2014;

 

                                  che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla parte istante, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni;

 

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 454.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è inammissibile.

 

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 120.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace della Magliasina.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).