|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. Rinvio TF |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa di rigetto definitivo dell’opposizione (inc. SO.2013.5311) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 dicembre 2013 da
|
|
CO 1
|
|
|
contro |
|
|
RE 1
|
||
|
|
|
|
|
e ora giudicando nuovamente sul reclamo del 27 marzo 2014 presentato dalla convenuta contro la decisione emessa il 17 marzo 2014 dal Pretore conformemente alla sentenza 18 luglio 2016 della II Corte di diritto civile del Tribunale federale (STF 5A_709/2014) che ha parzialmente accolto il ricorso sussidiario in materia costituzionale interposto da CO 1 contro la sentenza 8 agosto 2014 di questa Camera;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 dicembre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex moglie RE 1 per l’incasso di fr. 1'050.–, oltre interessi del 5% dal 15 gennaio 2012, di fr. 25'000.– con interessi del 5% dal 9 aprile 2000 e di fr. 3'000.– oltre interessi del 5% dal 30 novembre 2013, indicando quali titoli di credito rispettivamente la sentenza della Prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 11.2012.134 del 20 dicembre 2012) e i dispositivi n. 1/7b e n. 3 della sentenza del Tribunale federale del 31 ottobre 2013 (inc. 5A_871/2012). L’escussa ha interposto opposizione.
B. Statuendo con decisione del 17 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza 16 dicembre 2013 di CO 1 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 23'577.50 oltre interessi al 5% dal 9 aprile 2000 su fr. 19'527.50 e dal 9 aprile 2000 al 10 gennaio 2014 su fr. 5'472.50, dal 15 gennaio 2012 su fr. 1'050.– e dal 30 novembre 2013 su fr. 3'000.–, ponendo a carico di lei le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità per ripetibili di fr. 600.– a favore dell’istante.
C. Con sentenza dell’8 agosto 2014, questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo del 27 marzo 2014 presentato dalla convenuta contro la decisione pretorile, riformandola nel senso del parziale accoglimento dell’istanza e del consecutivo rigetto in via definitiva dell’opposizione limitatamente a fr. 83.35 oltre agli interessi del 5% su fr. 5'555.85 dal 1° dicembre 2013 al 20 gennaio 2014 e su fr. 83.35 dal 21 gennaio 2014. La tassa di giustizia di prima sede, di fr. 200.–, è stata posta a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 600.– per ripetibili. Anche le spese processuali di seconda istanza, di complessivi fr. 350.–, sono state poste a carico di CO 1, con l’obbligo di rifondere alla reclamante fr. 1'200.– per ripetibili.
D. Con sentenza del 18 luglio 2016 (5A_709/2014), la seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso sussidiario in materia costituzione interposto da CO 1 contro la sentenza 8 agosto 2014 di questa Camera, annullandola e rinviandole la causa per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Per costante prassi (DTF 135 III 334 consid. 2.1), i motivi del giudizio di rinvio limitano la cognizione dell’autorità cantonale cui la causa è ritornata, nel senso che quest’ultima rimane legata a quanto definitivamente deciso dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.2) e alle constatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2). Ciò detto, il quadro della nuova decisione che dev’essere pronunciata dall’autorità cantonale in virtù del rinvio è quindi determinato, sotto il profilo giuridico, dalla decisione del Tribunale federale: il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere esteso né fondato su di una nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza vittorioso, non può quindi, nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento della sua situazione di diritto. V’è pertanto l’obbligo di riesaminare la fattispecie sulla base delle indicazioni fornite dalla massima autorità federale e delle prove acquisite agli atti, senza che sia necessario avviare una nuova istruttoria riguardante gli accertamenti chiesti dal rinvio che vanno effettuati in base al medesimo fascicolo, sulla scorta del quale era stata emanata la prima sentenza (cfr. Corboz in: Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 27-28 ad art. 107 LTF con numerosi rinvii).
2. Nel caso concreto, con la decisione di rinvio (consid. 3.4.1.1), il Tribunale federale ha statuito anzitutto che il decreto pretorile cautelare del 10 agosto 2006 concernente i contributi alimentari provvisionali ha cessato di esplicare i suoi effetti il 18 ottobre 2012 al momento dell’emanazione del dispositivo della sentenza con cui la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha negato all’ex moglie escussa (e reclamante) un contributo di mantenimento dopo divorzio (inc. 11.2010.106). L’eccezione di compensazione sollevata da quest’ultima va pertanto accolta limitatamente a fr. 1'000.– mensili dal 1° agosto 2010 al 18 ottobre 2012, ovvero a fr. 26'580.– (26.58 mesi x fr. 1'000.– mensili), oltre agli interessi di mora.
3. Nella sentenza di rinvio (consid. 3.4.2.1), il Tribunale federale ha anche chiesto alla Camera di esprimersi in merito ai versamenti di complessivi fr. 23'078.– effettuati dal creditore procedente all’ex moglie per il medesimo periodo (doc. K), senza trascurare il fatto ch’ella, il 16 novembre 2012, gli ha restituito fr. 8'113.16 quale eccedenza tra quanto ricevuto dopo il 1° agosto 2010 e il contributo di mantenimento dopo il divorzio di fr. 720.– fissato dal Pretore. L’evidente svista di questa Camera va riparata deducendo dai fr. 26'580.– opposti in compensazione i fr. 23'078.– oltre agli interessi versati dall’ex marito e aggiungendo la somma di fr. 8'113.16, con gli interessi, restituitagli dall’ex moglie.
4. In definitiva, CO 1 ha versato il dovuto per l’agosto 2010 (fr. 1'000.–), fr. 280.– mensili di meno dal settembre al novembre 2010 e fr. 134.– mensili in meno per i mesi dal dicembre del 2010 al settembre del 2012 e fr. 286.– di troppo per ottobre 2012 (v. doc. K e reclamo di RE 1 pag. 7), ossia complessivamente fr. 3'502.– in meno del dovuto, oltre a fr. 762.13 per interessi scalari al tasso del 3% dal 5 agosto 2010 al 18 ottobre 2012 (secondo il metodo di calcolo scalare ammesso da entrambe le parti, v. consid. 4.7 della sentenza di questa Camera e doc. I7 prodotto con l’istanza). A quest’ultima data, tenuto conto delle sue pretese poste in esecuzione di fr. 25'000.– oltre agli interessi del 5% dal 9 aprile 2000 (secondo la sentenza del Tribunale federale 5A_871/2012 dispositivo n. 1.7/b) e di fr. 1'050.– oltre agli interessi de 5% dal 15 gennaio 2012 (sentenza della I CCA 11.2012.134) CO 1 vantava un credito complessivo di fr. 21'785.87 più fr. 15'707.65 per interessi di mora. Dal capitale occorre ancora togliere i fr. 8'113.16 restituiti dall’ex moglie il 16 novembre 2012 e i fr. 5'472.50 pagati all’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 20 gennaio 2014 (sentenza di questa Camera, consid. 4.7), e aggiungere l’ultima pretesa posta in esecuzione, di fr. 3'000.– oltre agli interessi del 5% (sentenza del Tribunale federale 5A_871/2012 dispositivo n. 3). Al 20 gennaio 2014, il credito totale di CO 1 ammontava di conseguenza a fr. 11'200.21 in capitale (ossia fr. 25'000.– + 1'050.– + 3'000.– ./. 4'264.13 ./. 8'113.16 ./. 5'472.50) e a fr. 16'613.39 in interessi di mora (fr. 15'707.65 + fr. 83.56 [dal 18 ottobre al 16 novembre 2012] + fr. 707.98 [dal 17 novembre 2012 al 30 novembre 2013] + fr. 114.20 [dal 1° dicembre 2013 al 20 gennaio 2014]). La sentenza pretorile va così riformata nel senso di rigettare l’opposizione in via definitiva per fr. 27'813.60 oltre agli interessi del 5% su fr. 11'200.21 dal 21 gennaio 2014. Le spese processuali di prima sede vanno poi ripartite tra le parti in ragione della loro soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pari a 2/5 per l’ex marito (rispetto alla pretesa complessiva fatta valere con l’istanza, pari a fr. 46'416.55 al 20 gennaio 2014 con gli interessi).
5. Il dispositivo sulle spese processuali di seconda istanza va modificato nel senso che anch’esse seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).
6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'577.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 27'813.60 oltre agli interessi del 5% su fr. 11'200.21 dal 21 gennaio 2014.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico in ragione di 2/5 e per i restanti 3/5 a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 120.– per ripetibili ridotte.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 3/5 e per i restanti 2/5 a carico di CO 1, cui RE 1 rifonderà fr. 240.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
|
|
–; –.
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).