Incarto n.
14.2014.70

Lugano

13 agosto 2014/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Baur Martinelli

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.974 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 febbraio 2014 da:

 

 

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2,)

 

 

Contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1,)

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo dell’11 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 marzo 2014 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 febbraio 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'127.– oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2014, indicando quale titolo di credito: “Stipendi aprile, maggio, agosto, settembre, novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014 per fr. 2'161.00/mese”.

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 febbraio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 31 marzo 2014, l’istante ha confermato la sua istanza, mentre la parte convenuta vi si è opposta. In replica l’istante ha riconfermato la sua domanda, mentre con la duplica la parte convenuta ha ribadito la sua posizione.

 

                            C.  Statuendo con decisione 31 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 210.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 aprile 2014 per ottenerne l’an­nullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 5 maggio 2014 CO 1 si è opposta al reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 aprile 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 1° aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                           1.3  Espressa per la prima volta con il reclamo, è pertanto irricevibile l’allegazione secondo cui la clausola n. 6.2 dei “patti parasociali” del 7 marzo 2013 (doc. C), con la quale l’escussa si è impegnata a garantire il contratto di lavoro dipendente a favore di CO 1, riserva esplicitamente “i casi di inadempienza”, tra cui la reclamante vorrebbe annoverare la violazione da parte dell’istante del patto di non concorrenza concordato dalle parti, già menzionata in prima sede, ma esclusivamente a dimostrazione del credito risarcitorio opposto in compensazione (reclamo ad 3). Fondata su un’allegazione irricevibile, l’asserita inefficacia dell’impegno assunto dall’escussa cade nel vuoto. Ad ogni modo tale censura appare infondata (v. sotto consid. 6.2).

 

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto il documento denominato “Patti parasociali” (doc. C), sottoscritto il 7 marzo 2013 dall’istante e da __________ (in qualità di organi del­l’escussa RE 1) con __________ (acquirente dell’80% delle quote di RE 1 detenute dall’istante e da __________) un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa salariale posta in esecuzione, riferendosi al punto 6.2, in cui RE 1 si è impegnata a garantire a CO 1 fino al 1° marzo 2023 il contratto di lavoro quale dipendente della società, con un compenso lordo di fr. 30'000.– all’anno. Il Pretore, d’altronde, ha respinto l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta con una sua contropretesa di fr. 134'890.60, vantata a titolo di penale per lo svolgimento da parte dell’istante di attività in concorrenza con RE 1, in violazione del patto di non concorrenza contenuto nei “Patti parasociali”. Egli ha infatti considerato che lo scritto 28 marzo 2013 del legale della convenuta (doc. 3) costituiva una mera allegazione di parte e che l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) alla società __________ (doc. 5), dalla quale risultava solo che CO 1 è responsabile tecnico presso tale società con un grado di occupazione del 20%, era inadatta a rendere verosimile che essa svolge un’attività concorrenziale rispetto a quella esercitata dalla convenuta.

 

                             3.  Nel reclamo RE 1 sostiene di non avere sottoscritto il documento denominato “Patti parasociali” (doc. C), il quale è stato firmato esclusivamente dai suoi soci, aggiungendo che quand’ an­che si ritenesse che CO 1 l’abbia sottoscritto quale sua rappresentante legale, il patto parasociale sarebbe comunque nullo in quanto privo della firma della socia CO 1. E qualora si ammettesse che con un’unica firma la socia ha vincolato la società e sé stessa, sussisterebbe in ogni caso un conflitto d’interesse, tale da inficiare la validità del patto parasociale stesso.

 

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                             5.  Nella fattispecie, i “patti parasociali” (doc. C) sono stati firmati per conto di RE 1 da CO 1 e __________ in qualità di rappresentanti legali, abilitati in quel momento ad impegnare la società con firma collettiva a due (cfr. estratto dal Registro di commercio al 28 luglio 2014), per cui la reclamante era validamente rappresentata. Ora, con tale firma, RE 1 si è obbligata a versare all’istante un compenso lordo di fr. 30'000.– annui, “di cui fr. 24'000.– relativi alla concessione e la restante parte a livello di retribuzione da lavoro dipendente” (doc. C, punto 6.2).

 

                           5.1  Checché ne dica la reclamante, l’istante è ovviamente parte personalmente dei patti parasociali quale socia di RE 1 (titolare di 20 quote sociali dopo averne cedute 80 a __________) e sua dipendente, i patti avendo proprio quale scopo di regolamentare i rapporti tra i soci (cfr. doc. C, punto n. 1) e tutelare quelli di minoranza (punto 6). Tra le persone che esplicitamente “partecipano e sottoscrivono il [presente] patto” figura (anche) a titolo personale la stessa CO 1 (doc. C, ultima pagina).

 

                           5.2  Per quel che riguarda invece il conflitto d’interesse eccepito dalla reclamante, va osservato che ove non sia d’acchito escluso un pregiudizio a danno della persona giuridica, la validità di un negozio concluso da un organo con sé stesso non è esclusa ma richiede una speciale autorizzazione, espressa o tacita, o la ratifica ulteriore da parte di un organo superiore o dello stesso rango (cfr. DTF 126 III 361 consid. 3 e 5). Nella fattispecie, il presupposto dell’autorizzazione speciale è sicuramente adempiuto, i patti essendo stati firmati da entrambi i rappresentanti legali della reclamante (e non solo dall’istante) e da tutti i suoi soci, come d’uso nei patti parasociali (cfr. DTF 127 III 332 consid. 2; 126 III 361 consid. 3 e 5). L’impegno assunto dalla convenuta nei confronti dell’istante è pure conforme all’art. 718b CO (a cui rinvia l’art. 814 cpv. 4 CO), che richiede la stesura scritta nei casi di contratti tra la società e il suo rappresentante in cui la prestazione della società supera fr. 1'000.– (Watter/Pellanda in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 3a ed. 2008, n. 4 e 5 ad art. 718b CO). D’altro canto la reclamante non ha nemmeno indicato quale pregiudizio avrebbe subito. Il documento denominato “Patti parasociali” costituisce pertanto, in via di principio, un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione.

 

                             6.  La reclamante solleva inoltre due eccezioni, entrambe fondate su una pretesa violazione del patto di non concorrenza (punto 7 dei “Patti parasociali”): da una parte, ciò costituisce a parer suo, oltre a una mancanza all’obbligo di diligenza e fedeltà del dipendente giusta l’art. 321 CO, una causa di “grave inadempimento”, che comporta l’inefficacia del proprio impegno a garantire il contratto di lavoro; dall’altra, la reclamante pone in compensazione una sua contropretesa di fr. 134'890.60, pari al 10% del fatturato da lei realizzato negli ultimi 12 mesi, vantata a titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza. L’istante, per conto suo, ricorda di avere iniziato la sua attività presso un’altra ditta dopo aver richiamato la reclamante a rispettare i propri obblighi, segnatamente il pagamento del salario.

 

                           6.1  All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Ove eccepisca la compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO), l’escusso deve  rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

                               

                           6.2  Per quanto riguarda la prima eccezione, già si è detto che essa poggia su un’allegazione nuova e quindi irricevibile (sopra consid. 1.3). Sia aggiunto, per abbondanza, che l’istante ha apparentemente iniziato la sua attività presso una concorrente di RE 1 solo nel marzo del 2014 (cfr. doc. 3 e 5), ovvero in un momento in cui l’escussa era in mora da mesi con il pagamento del salario. Rimproverare all’istante, in queste circostanze, una grave inadempienza sarebbe quantomeno opinabile e in ogni caso la censura non raggiungerebbe il grado di verosimiglianza sufficiente ad ostacolare il rigetto dell’opposizione.

 

                           6.3  A sostegno dell’eccezione di compensazione la convenuta ha prodotto un estratto dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (doc. 5), puntualizzando che CO 1, nel ruolo di responsabile tecnico della società __________ Sagl – società pure attiva nell’istallazione e commercializzazione di impianti elettrici (cfr. doc. 4) –, avrebbe svolto un’attività che viola il patto di non concorrenza pattuito dalle parti. Ora, non si disconosce che questo documento, in cui l’istante è indicata quale responsabile tecnico della __________ Sagl con un grado di occupazione del 20%, possa costituire un indizio di lesione del patto di non concorrenza. Sennonché, per tacere delle proprie inadempienze dell’escussa (sopra consid. 6.2), essa non ha fornito alcun riscontro oggettivo in merito alla cifra d’affari da lei realizzata nei 12 mesi precedenti il momento in cui è venuta a conoscenza degli atti di concorrenza (cfr. doc. C punto 7), per cui, in ogni caso, mancano gli elementi necessari a rendere verosimile l’importo della sua contropretesa.

 

                           6.4  La decisione impugnata merita dunque conferma, l’escussa essendo se del caso rinviata a far valere le proprie pretese in una procedura separata.

 

                             7.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'127.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 320.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà inoltre a CO 1 fr. 500.– per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–  .

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).