Incarto n.
14.2014.72

Lugano

8 settembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella causa SO.2014.224 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 gennaio 2014 da:

 

 

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2,)

 

 

Contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’PA 1,)

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 14 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 aprile 2014 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 38'062.50 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, indicando quale titolo di credito: “stipendio marzo, aprile, maggio, giugno, agosto, novembre di fr. 6'343.75 x 6”.

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 gennaio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore. All’udienza di discussione tenutasi il 1° aprile 2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta.

 

                            C.  Statuendo con decisione del 3 aprile 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 5 maggio 2014, CO 1 si è integralmente opposto al gravame.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 aprile 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 7 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Espressa per la prima volta con il reclamo, è pertanto irricevibile l’allegazione secondo cui il contratto di lavoro invocato quale titolo di rigetto non vincolerebbe l’escussa a causa di diverse inadempienze dell’escutente (reclamo ad 3 e sotto consid. 8). Pure nuove ed inammissibili le allegazioni di quest’ultimo in merito alla compensazione di un importo di fr. 3'000.– da lui incassato per conto dell’escussa (osservazioni al reclamo ad 3-4 e sotto consid. 7.2/d).

 

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il documento denominato “patti parasociali” del 7 marzo 2013 (doc. B) costituisce un valido riconoscimento di debito a favore dell’istante per l’importo dedotto in esecuzione e ha respinto l’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa, considerando di parte la documentazione da essa prodotta e giudicandola non verificabile in sede di procedura sommaria.

 

                             3.  Nel reclamo RE 1 contesta che i “patti parasociali” rappresentino un valido riconoscimento di debito. Sul documento, essa osserva, figurano infatti le sole firme dei soci di RE 1 ma non quella della stessa RE 1. Inoltre, volendo anche ritenere che __________ l’abbia sottoscritto quale rappresentante legale della società, il patto parasociale sarebbe comunque nullo in quanto privo della firma della socia __________. A mente dell’escussa, quand’anche si supponesse poi che la socia abbia vincolato con un’unica firma sia la società sia sé stessa, si paleserebbe un conflitto di interessi atto ad inficiare la validità del patto. RE 1 pone infine in compensazione un suo credito nei confronti di CO 1 di complessivi fr. 20'043.–.

 

                                  Da parte sua CO 1 ricorda che i patti parasociali sono stati firmati da tutti gli interessati e contesta le contropretese avanzate dall’escussa, accennando ad un accordo di compensazione parziale per fr. 3'000.– con pigioni a lui dovute e affermando che la reclamante non gli ha riversato l’indennità di malattia incassata per il mese di novembre del 2013.

 

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                             5.  Nella fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dall’escussa, risulta dal preambolo dei “patti parasociali” del 7 marzo 2013 (doc. B) che alla loro sottoscrizione sono intervenuti __________ quale presidente della gerenza e __________ quale gerente di RE 1, entrambi aventi diritto di firma collettiva a due per la società escussa e pertanto legittimati a vincolarla giuridicamente. Il documento è d’altronde pure stato sottoscritto dal procedente come partecipante al patto (doc. B, ultima pagina). Esso costituisce quindi un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per gli stipendi da marzo a giugno, agosto e novembre 2013, RE 1 essendosi espressamente impegnata a garantire al procedente, sino al raggiungimento dell’età pensionistica, il contratto di lavoro con una retribuzione annua di fr. 91'000.– lordi (doc. B pto 6.1). Risulta poi priva di pregio l’eccezione secondo cui il contratto parasociale sarebbe nullo a causa del conflitto d’interesse in cui si troverebbe __________ come rappresentante dell’escussa e di sé stessa, poiché il credito posto in esecuzione non è di lei bensì di CO 1, che non è organo dell’escussa, ciò che esclude ogni conflitto d’interesse. Ad ogni buon conto, i patti sono sottoscritti da entrambi gli organi di RE 1 e da tutti soci. La loro qualità di titolo di rigetto provvisorio è dunque innegabile.

 

                             6.  Sempre in merito al titolo di rigetto, la reclamante eccepisce che il comportamento dell’escutente, che ha abusato della carta benzina della società, ha incassato pagamenti di clienti senza riversarli alla stessa e si è rifiutato di eseguire mansioni che gli spettavano (v. sotto consid. 7.2), costituisce una causa di “grave inadempimento”, che comporta l’inefficacia dell’impegno a garantire il contratto di lavoro stabilito al punto 6.1 dei patti parasociali. Già si è detto al proposito che la censura poggia su un’allegazione nuova e quindi irricevibile (sopra consid. 1.3). Sia aggiunto, per abbondanza, che le mancanze rimproverate all’escutente non risultano comunque essere state rese sufficientemente verosimili (v. sotto consid. 7.2).

 

                             7.  Come visto la reclamante, d’altronde, ripropone in questa sede l’eccezione di compensazione, respinta dal Pretore, con un suo credito di complessivi fr. 20'043.– così composto:

                                  – fr. 1'523.26  per l’utilizzo ingiustificato da parte dell’istante della carta benzina intestata all’escussa durante la sua assenza per malattia dal settembre del 2013 al 6 febbraio 2014 (doc. 4 e 5);

                                  – fr. 8'030.–    per non aver riversato sul conto societario quanto incassato da un cliente dell’escussa (doc. 6);

                                  – fr. 5'028.–    per non aver riversato sul conto societario quanto incassato da __________ (doc. 5 e 7);

                                  – fr. 3'000.–    per non aver riversato sul conto societario quanto incassato da __________ (doc. 8);

                                  – fr. 2'462.40  per quanto corrisposto dall’escussa alla ditta __________ Sagl per i controlli RASI effettuati al posto dell’istante, che vi avrebbe dovuto provvedere in base alle mansioni affidategli (doc. 5 e 9).

 

                           7.1  All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Ove egli eccepisca la compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) gli spetta rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Stae­helin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

 

                           7.2  Nel caso specifico il Pretore non ha considerato verosimili le pretese opposte in compensazione essenzialmente perché ha ritenuto di parte i documenti prodotti dall’escussa. Se tale apprezzamento sia da qualificare come manifestamente errato va verificato separatamente per ognuna di esse.

 

                             a)  A sostegno della prima pretesa, l’escussa ha prodotto, da un canto, la dichiarazione 31 marzo 2014 nella quale __________, direttore di RE 1, dichiara che CO 1 era in possesso della carta benzina intestata a suo nome e ch’egli è stato assente dal lavoro per malattia dal 2 settembre 2013 al 5 febbraio 2014 (doc. 5), e dall’altro le fatture 3 ottobre, 5 novembre e 4 dicembre 2013 (doc. 4), dalle quali emerge che tra il 4 settembre e l’8 novembre 2013 con la carta intestata a CO 1 sono state acquistate forniture di benzina per complessivi fr. 1'523.26. Ora, il Pretore ha rilevato che tale carta non indica chi l’ha utilizzata e non ha ritenuto affidabile la dichiarazione di __________, considerato “persona direttamente coinvolta nella vertenza in atto” (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). La reclamante obietta che egli è un suo dipendente senza alcuna carica nella società né tantomeno alcun diritto di firma, sicché è un “soggetto terzo rispetto alla società” (reclamo pag. 3 ad 3).

 

                                  Sennonché in una procedura di reclamo non ci si può limitare a contrapporre la propria visione dei fatti, ma il reclamante deve dimostrare che l’apprezzamento del primo giudice è manifestamente errato (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrario. Ad ogni modo che nella fattispecie __________ non sia da considerare esterno alla causa non può dirsi insostenibile, dal momento ch’egli, in qualità di direttore della reclamante con poteri di ordinaria amministrazione (doc. 2 ad E e 5.2), secondo ogni probabilità dirige il personale e si occupa quindi anche delle questioni di salario, che sono proprio al cuore della causa in oggetto. L’art. 159 CPC, del resto, assimila a una parte gli organi di una persona giuridica che partecipa a un procedimento giudiziario, e ciò si estende agli organi di fatto, compresi eventuali direttori senza diritto di firma ove concretamente essi curino la direzione operativa della società e contribuiscano così in modo determinante alla formazione della sua volontà (cfr. DTF 117 II 441 consid. 2b; Schwei­zer in: CPC com­menté, 2011, n. 17 e 18 ad art. 159 CPC; Rüe­tschi, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 2 ad art. 169 CPC; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Ha­senbö­hler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schwei­ze­ri­schen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 9 e 10 ad art. 159 CPC).

 

                                  Poco importa poi che gli organi, anche formali, possano partecipare alla procedura probatoria in altra forma (interrogatorio o deposizione giusta gli art. 191 seg. CPC), perché in concreto si ha a che fare con una dichiarazione scritta, a cui non è arbitrario negare, alla stregua degli allegati delle parti, qualsiasi valore probatorio, non da ultimo perché è stata redatta un giorno prima dell’udienza di discussione dell’istanza quale conferma di parte dell’allegato di risposta e ne riproduce del resto un errore (v. sotto consid. c). In queste circostanze l’accertamento del primo giudice, secondo cui il credito di fr. 1'523.26 opposto in compensazione non è verosimile, non può essere considerato manifestamente errato.

 

                            b)  Per quanto riguarda l’importo di fr. 8'030.– che CO 1 avrebbe incassato da un cliente (non identificato né identificabile) senza riversarlo alla datrice di lavoro, non è certo arbitrario ritenere che l’estratto di email prodotto dall’escussa (doc. 6), apparentemente composto di un frammento di testo (mal) sovrapposto sull’intestazione di una email del 29 luglio 2013, non rende verosimile quanto sostenuto dall’escussa. Nulla, infatti, indica chi di “__________” (apparentemente __________) o di CO 1 ha incassato i fr. 8'500.– (sembrerebbe, anzi, essere piuttosto il primo, vista l’annotazione a mano ”Addebitare l’ammanco a __________”) e neppure per conto di chi né per quale motivo, mentre gli altri importi (in totale: fr. 8030.–) sembrano riferirsi a pagamenti eseguiti a favore di terzi (e non della società).

 

                             c)  Quanto alla compensazione dell’importo di fr. 5'028.– che l’escu­tente avrebbe incassato da tale __________ senza riversarlo sul conto societario, la fattura su cui si fonda l’escussa (doc. 7) è invero intestata alla “__________di __________” (e non ad __________) e il suo importo – di fr. 5'028.55 – è stato ridotto consensualmente dai contraenti a fr. 3'000.–. Tale fattura riguarda in realtà un altro incasso (di fr. 3'000.–), per cui l’escussa ha anche invocato la compensazione (sotto consid. d). La dichiarazione di __________ (doc. 5), che si riferisce esplicitamente alla fattura n. __________ prodotta quale doc. 7, appare quindi pure essa manifestamente errata. Anche su questo punto il reclamo si rivela infondato.

 

                            d)  Relativamente invece all’importo di fr. 3'000.– versato da __________ l’8 novembre 2013, il Pretore ha effettivamente omesso di considerare che la fattura del 22 maggio 2013 (doc. 7), intestata a RE 1, e la dichiarazione 15 gennaio 2014 del titolare della ditta committente __________ (doc. 8) attestano senz’altro un versamento di fr. 3'000.– a contanti a favore di CO 1 per conto dell’escussa, che questi non ha sostenuto in prima sede di aver riversato alla società. In queste condizioni, la decisione del Pretore di non ammettere la compensazione si rivela fondata su un accertamento manifestamente errato o incompleto, ciò che giustifica l’accoglimento del reclamo su questo punto. A nulla serve l’obiezione che CO 1 ha espresso nelle osservazioni al reclamo nella causa parallela (inc. 14.2014.73), secondo cui egli avrebbe compensato l’importo di fr. 3'000.– con affitti a lui dovuti per giugno 2013 e per il saldo di settembre 2012 e la reclamante non gli avrebbe riversato l’indennità di malattia incassata per il mese di novembre del 2013, perché è fondata su fatti allegati per la prima volta in questa sede, di cui non si può tenere conto (sopra consid. 1.2), per tacere il fatto che essi non sono comunque stati resi verosimili con indizi oggettivi e concreti.

                             e)  La reclamante contesta infine la decisione del primo giudice di non riconoscere la compensazione del credito posto in esecuzione con il costo di fr. 2'462.40 (doc. 9) fatturatole dalla __________ perché eseguisse i controlli __________ che CO 1 si era rifiutato di svolgere, benché – a detta della reclamante – fossero di sua competenza. Ora, le fatture prodotte (doc. 9) attestano semmai il costo da essa invocato (anche se il totale delle somme fatturate non corrisponde a l’importo vantato dalla stessa) ma sicuramente non l’asserita responsabilità di CO 1. Per i motivi già enunciati (sopra consid. 7.2/a), non era poi insostenibile ritenere di parte la dichiarazione di __________ (doc. 5).

 

                             8.  Da quanto precede discende il parziale accoglimento del gravame, la data di compensazione, determinante per il calcolo degli interessi, essendo quella dell’udienza in prima sede (ossia il 1° aprile 2014). La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono il grado di reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 38'062.50 raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:             I.  Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                  “1.   L’istanza 17 gennaio 2014 di rigetto dell’opposizione è parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è respinta in via provvisoria per fr. 35'062.50, oltre interessi del 5% su fr. 38'062.50 dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014 e su fr. 35'062.50 dal 1° aprile 2014.

                                   2.    La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico di CO 1 nella misura di fr. 20.– RE 1 nella misura di fr. 230.–. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 850.– per ripetibili ridotte”.

 

                             II.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste in ragione di fr. 30.– a carico di CO 1 e di fr. 390.– a carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte.

                            III.  Notificazione a:

 

– 

– 

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).