|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2013.5397 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 dicembre 2013 da:
|
|
CO 1 (patrocinato dall’PA 2)
|
|
|
contro |
|
|
RE 1 (patrocinata dall’PA 1)
|
||
|
|
|
|
|
giudicando sul reclamo del 16 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 aprile 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla base del precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 novembre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. C), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26'229.17, oltre interessi del 5% dal 6 agosto 2013, indicando quale titolo di credito il “contratto di lavoro”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 dicembre 2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 7 aprile 2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta con protesta di spese e ripetibili, producendo in quella sede le proprie osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione del 7 aprile 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 15 maggio 2014, CO 1 ha contestato le argomentazioni della reclamante, chiedendo di respingere il reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 16 aprile 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 9 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rigettato l’opposizione in via provvisoria considerando che l’intera documentazione prodotta dall’istante (doc. A-H), in particolare il contratto di lavoro, i conteggi mensili e lo scritto 11 luglio 2013 di RE 1, costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF e della relativa giurisprudenza. Il primo giudice non ha d’altronde ammesso l’eccezione di compensazione sollevata da RE 1, ritenendo che i crediti da essa vantati nei confronti di CO 1 non fossero stati resi sufficientemente verosimili.
3. Nel reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di aver ignorato la prima eccezione da lei sollevata in sede di rigetto, secondo cui il riconoscimento da parte sua di posizioni a favore dell’istante era subordinato al versamento d’importi dovuti a lei. Secondo la reclamante, la valutazione del conteggio contenuto nello scritto dell’11 luglio 2013 deve contemplare anche le posizioni a suo favore. Essa, d’altronde, reputa sbrigativo il giudizio impugnato per quanto attiene all’eccezione di compensazione, ritenendo di aver reso sufficientemente verosimile sia la causa che l’importo del credito posto in compensazione sulla base della documentazione – a suo parere non unilaterale – allegata alle osservazioni all’istanza.
4. Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 sostiene che l’escussa non ha dimostrato il proprio preteso credito con il grado di verosimiglianza e di liquidità necessari in una procedura sommaria. Condivide d’altronde il giudizio pretorile secondo cui la documentazione prodotta da RE 1 è di parte, siccome da essa stessa allestita in modo unilaterale e parzialmente fondata su un regolamento del personale da lui non sottoscritto.
5. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1.).
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima come riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).
6.2 Nella fattispecie il Pretore ha considerato come titolo di rigetto il contratto di lavoro del 24 aprile 2012 tra RE 1 e CO 1 (doc. D) in relazione con i conteggi mensili e lo scritto di RE 1 dell’11 luglio 2013 (doc. E e F). Ora, il contratto agli atti non contiene la firma delle parti, sicché non costituisce da sé solo un valido titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. Del resto lo stesso istante indica quale titolo di rigetto lo scritto 11 luglio 2013 (istanza, pag. 4), il quale in effetti è firmato dalla convenuta. La questione da risolvere è quindi quella di sapere se il riconoscimento da parte di RE 1 di un importo di fr. 26'229.17 “ancora dovuto” all’istante per “rimborsi forfettari e diarie”, stipendio di luglio e tredicesima pro rata temporis configura un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, quand’anche la convenuta giunge nella parte conclusiva dello scritto a un “saldo conteggi a fine luglio 2013” a suo favore di fr. 19'328.46, dopo aver conteggiato come suo attivo il rimborso dei costi di formazione da essa sostenuti, che il regolamento del personale pone a carico del dipendente in caso di disdetta prematura (fr. 31'645.96), così come la deduzione del salario per le giornate lavorative ancora dovute fino alla scadenza del contratto (fr. 13'911.67).
6.3 Orbene, dal riconoscimento di debito deve emergere univocamente che il debitore si ritiene obbligato a pagare un importo determinato e che riconosce non solo la pretesa, ma pure il suo obbligo di pagamento senza alcuna limitazione. Per determinare se costituisce un riconoscimento di debito la dichiarazione della parte dev’essere interpretata secondo il principio dell’affidamento (Staehelin, op. cit., n. 21 e 22 ad art. 82), valutando le circostanze complessive in cui essa è stata formulata.
a) Secondo questo principio, non vi è quindi riconoscimento di debito incondizionato ove il debitore riconosce l’esistenza della pretesa posta in esecuzione, ma allo stesso tempo nega l’obbligo di pagamento, ad esempio dichiarando o riservando un diritto di compensazione con una pretesa sua. Condizionato, in quanto subordinato all’avverarsi della compensazione, il riconoscimento di debito, in tal caso, legittima l’escutente a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione unicamente se dimostra – con documenti – che la condizione è realizzata (il rigetto è allora limitato alla parte del credito posto in esecuzione che eccede la pretesa posta in compensazione) o è (diventata) senza oggetto, ciò che si verifica quando la compensazione gli è inopponibile, ad esempio perché la pretesa dell’escusso si è estinta (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_83/2011 del 2 settembre 2011, consid. 5.1, con rinvii).
b) Diverso è invece il caso in cui il debitore riconosce il credito senza limitazione e solo in un secondo tempo solleva un’eccezione, che gli spetta allora di rendere verosimile (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 e rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_83/2011 del 2 settembre 2011, consid. 5.1), oppure dichiara, indipendentemente dal riconoscimento del proprio debito, che lo estinguerà per compensazione (si tratta allora di semplice modalità di estinzione).
6.4 Nel caso specifico, nel suo scritto dell’11 luglio 2013 (doc. F) RE 1 non ha riconosciuto l’importo di fr. 26'229.17 ancora dovuto all’istante indipendentemente dalle pretese vantate nei suoi confronti, bensì ha bilanciato in un conteggio le poste attive e passive residue fino al termine del contratto di lavoro, giungendo a un saldo attivo a suo favore (della datrice di lavoro) di fr. 19'328.46. Non ha quindi riconosciuto incondizionatamente alcun importo a favore del dipendente, anzi l’ha invitato nello stesso scritto a rimborsare il saldo in questione entro il 30 settembre 2013. In queste circostanze, è escluso considerare le posizioni a favore dell’escutente disgiuntamente da quelle a favore dell’escussa. Unicamente il saldo del conteggio rappresenta ciò che essa ha riconosciuto (la fattispecie è su questo punto analoga a quella del credito in conto corrente, di cui solo il saldo riconosciuto vale titolo di rigetto, cfr. DTF 132 III 481 consid. 4.2 e 138 III 798 consid. 4.2). L’istante, d’altronde, non ha dimostrato che la compensazione gli era inopponibile. In assenza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, il reclamo merita accoglimento e la sentenza impugnata va riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
7. La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'229.17, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.– è posta a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– a titolo di ripetibili.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1, fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
|
|
– ; – .
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).