Incarto n.
14.2014.80

Lugano

29 agosto 2014/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Simoni

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.1315 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 marzo 2014 da:

 

 

CO 1

(patrocinata dall’PA 2,

Lamone)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,)

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 18 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 aprile 2014 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo __________ emesso il 6 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano (doc. C), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 27'149.50 oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2014, indicando quale titolo di credito il “saldo rapporto di lavoro (salario ottobre, novembre, dicembre 2013, gennaio, febbraio 2014, tredicesima pro rata, vacanze, festivi, riposi non goduti)”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 marzo 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 10 aprile 2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta con osservazioni scritte incorporate nel verbale d’udienza. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

 

                            C.  Statuendo con decisione del 10 aprile 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 210.– e un’indennità di fr. 450.– a favore dell’istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 15 maggio 2014 l’avv. PA 1 ha comunicato di aver assunto il patrocinio del reclamante. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2014, CO 1 ha chiesto di respingere il reclamo, protestando tasse, spese e ripetibili.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 aprile 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 l’11 aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha rigettato l’opposizione in via provvisoria considerando che l’intera documentazione prodotta da CO 1 (doc. A-I), in particolare il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 20 novembre 2012 (con cui l’istante è stata assunta come barista presso il Bar__________ di __________) in relazione con i conteggi di salario, costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF. Il primo giudice non ha d’altronde ammesso l’eccezione di compensazione sollevata da RE 1, ritenendo che i crediti fatti valere dal convenuto nei confronti dell’istante in base a un contratto di società semplice sottoscritto dalle parti il 1° dicembre 2012 (con lo scopo di gestire congiuntamente il Bar__________) non fossero stati resi sufficientemente attendibili. Per contro – egli ha epilogato – invocando la compensazione il convenuto ha di fatto riconosciuto la pretesa dell’istante, sicché essa non può più essere contestata.

 

                             3.  Nel reclamo RE 1 ammette l’esistenza, “formalmente”, di un contratto di lavoro ma sostiene evincersi dal contratto di società semplice l’assenza di un rapporto di subordinazione tra le parti. Egli rimprovera inoltre al primo giudice di aver erroneamente accertato i fatti per quel che riguarda la documentazione da lui prodotta in sede di rigetto, che a suo dire renderebbe sufficientemente verosimili sia la causa sia i crediti ch’egli, fondandosi sul contratto di società semplice, oppone in compensazione. Il convenuto, infine, rimprovera al Pretore di avere riconosciuto come comprovati, nonostante l’assenza di documenti giustificativi e di menzione nel contratto di lavoro, la tredicesima, i giorni di vacanza, i giorni festivi e i riposi maturati e non goduti di cui si prevale l’istante, ricordando di averli già contestati in prima sede nell’ipotesi in cui il Pretore non avesse accolto la compensazione.

 

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

5.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

5.1                                    Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima come riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Stae­he­lin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

 

5.2                                                                      Nella fattispecie il Pretore ha correttamente considerato come titolo di rigetto il contratto di lavoro prodotto dall’istante e sottoscritto il 20 novembre 2012 da entrambe le parti, nel quale l’escusso si è impegnato a versare alla controparte un salario mensile di fr. 3'400.– lordi entro il giorno 4 del mese successivo (clausola 9/d del contratto, doc. B). Il fatto che le parti hanno successivamente concluso un contratto di società semplice è, sotto questo profilo, irrilevante, perché il secondo contratto non prevede né la revoca né la modifica del primo. Nulla esclude d’altronde che due soci siano vincolati da un contratto di lavoro, persino in relazione al raggiungimento dello scopo sociale. In questa procedura l’assenza di un rapporto di subordinazione non muterebbe la situazione, perché sebbene il contratto del 20 novembre 2012 non dovesse essere qualificato come contratto di lavoro, ad ogni modo l’impegno dell’escusso di versare all’istante fr. 3'400.– lordi mensili sussisterebbe.

 

                           5.3  Nella sentenza impugnata, il Pretore ha ritenuto che RE 1, eccependo la compensazione del credito fatto valere da CO 1 con le proprie asserite pretese, avrebbe in tal modo riconosciuto la pretesa dell’istante. Tale argomentazione non può essere condivisa, il reclamante non avendo riconosciuto l’importo di fr. 27'149.50 richiesto dall’istante in modo incondizionato, indipendentemente dalle pretese vantate nei suoi confronti, ma si è limitato a sostenere, in esito alla compensazione, di non doverle nulla (cfr. DTF 5A_83/2011 del 2 settembre 2011, consid. 5.1, con rinvii; sentenza della CEF 14.2014.76 dell’11 agosto 2014, consid. 6.3-6.4). Nel caso la compensazione non fosse stata riconosciuta, egli ha peraltro esplicitamente contestato il titolo di rigetto per quanto riguarda la tredicesima, le vacanze, i giorni festivi e i riposi maturati e non goduti (verbale dell’udienza 10 aprile 2014, pag. 4 ad 5). In queste condizioni, a prescindere dalle allegazioni dell’escusso (sopra consid. 5) il Pretore avrebbe dovuto verificare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto per ogni singola pretesa fatta valere dall’escutente.

 

                           5.4  Per quanto attiene alla tredicesima mensilità, il contratto di lavoro (doc. B ad 10) rinvia al “Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione” (CCNL, consultabile in www.l-gav.ch), il cui art. 12 prevede che “per un anno di lavoro incompleto, il collaboratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità” (cpv. 2) “[…] calcolata in base al salario lordo mensile medio del periodo considerato (cpv. 3). Ricordato che un titolo di rigetto può anche essere fondato su un insieme di documenti, purché quello che contiene l’impegno dell’escusso sia da lui firmato (DTF 132 III 480, consid. 4.1), il contratto di lavoro unitamente al CCNL costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio anche per la tredicesima per un importo mensile lordo di fr. 283.35 (1/12 di fr. 3'400.–, cfr. doc. H).

 

5.5                                    Diversamente dal salario e dall’importo dovuto per la tredicesima, non possono invece essere riconosciuti gli importi relativi alle vacanze, ai giorni festivi e ai riposi maturati e non goduti, l’istante non avendo prodotto alcun conteggio a comprova che gli stessi fossero dovuti. Già solo per questo motivo, l’istanza di rigetto avviata da CO 1 non andava accolta in toto ma solo limitatamente alle prime due voci e unicamente per il salario netto (cfr. sopra consid. 5.1), dedotta anche l’imposta alla fonte (art. 13 CCNL), che l’escutente non contesta ammontare a fr. 206.25 mensili (cfr. doc. H). Fatte le dovute deduzioni, il salario netto mensile, compresa la tredicesima che ne è un elemento costitutivo (cfr. art. 7 lett. c OAVS a cui rinvia l’art. 8 cpv. 1 CCNL; DTF 122 V 362 segg.), assomma a fr. 3'003.20 (doc. H). Per i (5) mesi da ottobre 2013 a febbraio 2014, l’opposizione va quindi rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 15'016.– (5 x fr. 3'003.20).

 

                             6.  All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi. Nel caso in cui l’escusso faccia valere l’estinzione del debito per compensazione, questa eccezione può essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile. Incombe infatti all’escusso che eccepisce la compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esi­stenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

 

                           6.1  Nel reclamo, fondandosi sul contratto di società semplice sottoscritto il 1° dicembre 2012, RE 1 ha elencato una serie di crediti vantati nei confronti di CO 1 che pone in compensazione. Secondo lui ella gli deve la metà delle pigioni non pagate per i mesi da novembre 2013 a febbraio 2014 (fr. 5'061.10), l’ultima rata di fr. 10'000.– pattuita al punto 4 del suddetto contratto quale apporto alla società semplice e la metà delle pretese salariali da lei vantate (fr. 5'074.74). Inoltre, il reclamante solleva una pretesa stimata in almeno fr. 20'000.– per i proventi del bar incassati e non riversati dall’istante.

 

                           6.2  In occasione dell’udienza del 10 aprile 2014 l’istante ha negato l’esistenza di un rapporto di società semplice tra le parti. Argomenta di aver sottoscritto il contratto “per errore” durante l’ora di punta dell’attività al bar, credendo si trattasse del contratto per l’acquisto dell’inventario dell’esercizio pubblico, che aveva a suo dire convenuto di pagare a rate (verbale dell’udienza 10 aprile 2014, replica a pag. 7 ad 1). Ora, tale allegazione, che del resto ella non ha ribadito nelle osservazioni al reclamo, non può essere condivisa, l’istante non avendo reso verosimile l’asserito errore. Dal mese di novembre 2012 al mese di ottobre 2013 ella ha infatti versato al reclamante un importo totale di fr. 51'400.– (cfr. doc. F), che supera di gran lunga il prezzo di fr. 39'380.– che sarebbe stato pattuito per l’acquisto dell’inventario del bar (cfr. doc. F, prima pagina), e corrisponde invece al totale degli apporti convenuti nel contratto di società semplice (doc. 2 ad 4). Che l’istante sia validamente vincolata da tale contratto pare quindi verosimile.

 

                           6.3  Viceversa proprio il fatto che l’istante abbia pagato al reclamante, che non ha contestato le ricevute da lei prodotte (doc. F), un importo maggiore (fr. 51'400.–) a quello dovuto come apporto per la società semplice (fr. 50'000.–) rende inverosimile l’eccezione di compensazione da lui sollevata in merito all’ultima quota di fr. 10'000.–, a suo dire non versata dall’istante.

 

                           6.4  Per quanto concerne la censura relativa agli affitti non pagati da ottobre 2013 a febbraio 2014, che il reclamante sostiene trattasi di una perdita della società che ogni socio è tenuto a risarcire in ragione di metà, egli non ha reso verosimili le proprie allegazioni sulla base di riscontri oggettivi, limitandosi a produrre un estratto conto (doc. 5 allegato alle osservazioni all’istanza) da cui non si evince il mancato versamento delle asserite pigioni, il conteggio presentando addirittura un saldo a favore dell’inquilino al 7 aprile 2014 di fr. 5'875.49. D’altronde, anche se la garanzia di fr. 15'488.44 svincolata il 14 marzo 2014 fosse stata costituita personalmente dall’escusso nulla indica che essa non facesse parte degli attivi comuni della società né, in assenza di un conteggio di liquidazione comprensivo di tutti gli attivi e passivi, che si tratti effettivamente di una perdita. Donde consegue l’infondatezza della censura.

 

                           6.5  Per quel che riguarda le pretese salariali fatte valere da CO 1, di cui il reclamante postula la compensazione per la metà dell’importo dovuto (fr. 17'000.–), ancora una volta RE 1 allega trattarsi di perdita della società semplice senza fornire alcuna documentazione contabile affidabile sulla situazione patrimoniale complessiva della società, che possa rendere verosimile la sua allegazione e di riflesso la compensazione. Anche su questo punto il reclamo si rivela infondato.

 

6.6  Da ultimo il reclamante pone in compensazione gli incassi non riversati dall’istante (stimati per almeno fr. 20'000.–), che come egli sostiene CO 1 non ha contestato di aver conseguito né in prima né in seconda istanza. Non essendo controversi né sussistendo notevoli dubbi sulla loro esistenza, tali incassi sono da considerare accertati (cfr. art. 150 cpv. 1 e 153 cpv. 2 CPC). Ciò, tuttavia, non significa ancora che la metà dell’importo in questione debba essere riversata all’escusso, ciò che l’istante contesta (ancorché per un motivo infondato) e che la Camera deve comunque verificare d’ufficio, trattandosi di questione di diritto (art. 57 CPC). Ora, nulla negli atti indica che tale somma non sia stata impiegata, o lo debba essere, per estinguere delle spese della società (forniture, salari, canoni di locazione, ecc.). La pretesa del reclamante non può quindi dirsi verosimile.

 

                           6.7  In definitiva, l’importo e l’esigibilità delle pretese poste in compensazione da parte del reclamante non risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti e ad ogni modo l’accertamento del Pretore al riguardo, nel risultato, è lungi dall’essere manifestamente errato nel senso dell’art. 320 lett. b CPC. Sotto il profilo dell’eccezione della compensazione, il reclamo va pertanto respinto.

 

                             7.  La tassa del presente giudizio e le spese ripetibili seguono la soccombenza reciproca delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 27'149.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                  1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 15'016.–, oltre interessi del 5% dal 1°marzo 2014.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 210.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le spese ripetibili.

 

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le spese ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

     

     .

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).