Incarto n.
14.2014.82

Lugano

3 settembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Baur Martinelli

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 13 febbraio 2014 da:

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 13 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 aprile 2014 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 novembre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'668.– oltre interessi del 6% dal 31 ottobre 2013, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito del 10.08.2011/ 5 fatture del 4.12.2010 al 18.03.2011/ Titolo di credito ceduto dalla ditta __________ __________ ad CO 1 in data 01.06.2011”.

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 febbraio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Nel termine impartito, l’escussa non ha presentato osservazioni.

 

                            C.  Statuendo con decisione 8 aprile 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.–.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Alla controparte il reclamo non è stato intimato per osservazioni. Con scritto del 5 maggio 2014 la reclamante ha comunicato di non essere in grado di versare l’anticipo e di ricevere un aiuto finanziario da parte dell’Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 aprile 2014 contro la sentenza intimata a RE 1 il 9 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico sono quindi irricevibili tutte le allegazioni contenute nel reclamo, non avendo la reclamante presentato osservazioni in prima istanza.

 

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto la conferma di pagamento rateale del 10 agosto 2011, sottoscritta dalla convenuta, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF e ha quindi rigettato in via provvisoria l’opposizione da lei interposta.

 

                             3.  Nel reclamo RE 1 sostiene che la pretesa in questione si riferisce a una fattura di __________ __________ del 4 dicembre 2010, per un importo esiguo che non aveva potuto pagare, trovandosi in quel periodo in una difficile situazione finanziaria. La predetta società – essa precisa – aveva in seguito disdetto il contratto per il 18 marzo 2011, imponendole il pagamento di una penale di fr. 500.–, nonostante il contratto sarebbe venuto a scadere il giorno seguente, nel cui caso non avrebbe dovuto pagare alcuna penalità. CO 1, alla quale era stata ceduta la pretesa in oggetto, aveva poi esercitato telefonicamente su di lei una continua pressione psicologica così che aveva accettato, contro la sua volontà, un pagamento rateale per un importo spropositato con tassi d’interesse troppo elevati.

 

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                           5.1  Nella fattispecie la “conferma per pagamento rateale” (doc. 2) sottoscritta dalla reclamante il 10 agosto 2011, con cui quest’ul­ti­ma si è impegnata a versare all’istante 11 rate di fr. 150.– l’una a far tempo dal 4 agosto 2011 per estinguere diverse fatture cedute all’escutente da __________ __________ di complessivi fr. 1065.80 costituisce un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, anche per gli interessi allora scaduti (fr. 52.80), una “morosità secondo art. 106 CO” di fr. 315.–, “costi di consigliere giuridico” per fr. 50.–, un “supplemento rateale” di fr. 165.– e spese per “stabilimento accordo di pagamento” di fr. 20.–, che RE 1, firmando quel documento, ha riconosciuto, ovvero complessivamente fr. 1'668.60 corrispondenti all’importo posto in esecuzione.

 

                           5.2  È comunemente ammesso per motivi di praticità (e quale finzione di riconoscimento dell’obbligo di corrispondere interessi in caso di mora giusta l’art. 104 CO, sentenza della CEF 14.2003.91 del 15 marzo 2004, consid. 3.3/a) che il procedente possa chiedere il rigetto dell’opposizione anche per gli interessi di mora, seppure non risultino dal riconoscimento di debito, purché si tratti di un importo contenuto e agevolmente accertabile (sentenza della CEF 14.2012.210 del 4 febbraio 2013, consid. 4.4; Staehe­lin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 32 ad art. 82 LEF, con rif.). Non risultando, tuttavia, nel riconoscimento di debito agli atti il tasso del 6% rivendicato dall’escutente, l’opposizione può essere rigettata solo per il tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 2 CO) a far tempo dal 31 ottobre 2013 (data indicata dall’istante, alla quale l’intero credito era già da tempo esigibile). Per il divieto di computare interessi per ritardo nel pagamento d’interessi di mora (art. 105 cpv. 3 CO) – cosiddetto divieto dell’anatocismo, l’interesse di mora da considerare in questa sede va inoltre limitato al capitale riconosciuto senza gli interessi di mora di fr. 52.80 inclusi nell’importo riconosciuto. Tale regola non risulta invece applicabile al danno supplementare ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CO (cfr. Thévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a edizione 2008, n. 8 ad art. 106 CO).

 

                             6.  Conformemente all’art. 82 al. 2 LP, l’escusso può opporsi al rigetto dell’opposizione rendendo immediatamente verosimili, di principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_630/2010 del 1° settembre 2011, consid. 2.2), motivi che infirmano il riconoscimento di debito (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). L’escusso può prevalersi di tutti i mezzi di difesa del diritto materiale (eccezioni e obiezioni). Essi non solo devono essere esposti in modo convincente ma devono anche essere sostanziati in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

 

                           6.1  L’escusso può contestare la validità del riconoscimento di debito invocandone l’annullabilità per un vizio della sua volontà, in particolare per timore ragionevole (art. 29-30 CO; sentenza del Tribunale federale 5A_652/2011 del 28 febbraio 2012, consid. 3.2.2; Staehelin, op. cit., n. 97 ad art. 82).

 

                           6.2  Nel caso specifico già si è detto dell’irricevibilità delle allegazioni della reclamante (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo essa non ha reso verosimili, con riscontri oggettivi, le pressioni psicologiche che l’escutente avrebbe esercitato su di lei perché sottoscrivesse il riconoscimento di debito per un importo a sua mente spropositato, e tanto meno che il comportamento di CO 1 abbia incusso in lei un timore ragionevole – ovvero per la propria vita, persona, onore o sostanza o quelle di una persona a lei intimamente legata – nel senso dell’art. 30 CO. Né la reclamante ha minimamente motivato la contestazione della penale e delle altre spese applicate. Sotto questo profilo il reclamo va pertanto respinto, fermo restando che l’odierno giudizio non impedisce all’escussa di riproporre le censure, motivandole, con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

 

                             7.  La tassa del presente giudizio seguirebbe la pressoché totale soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia, vista la sua situazione finanziaria, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese, la cui riscossione rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuoso per l’ente pubblico. Non si assegnano neppure ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'668.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:               I.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                   “1. L’istanza è parzialmente accolta e l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente a fr. 1'668.60 oltre interessi del 5% su fr. 1'615.80 dal 31 ottobre 2013”.

                             II.  Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.

 

                            III.  Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Agno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).