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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.833 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 febbraio 2014 da:
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(patrocinato dall’avv. PA 1,)
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contro |
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CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)
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giudicando sul reclamo del 23 aprile 2014 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 14 aprile 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 febbraio 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. B), l’avv. RE 1 ha escusso CO 1, solidalmente con la sorella __________, per l’incasso di fr. 388'869.47 oltre interessi del 5% dal 26 giugno 2013, indicando quale titolo di credito l’“atto di riconoscimento di debito del 21 novembre 2012”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 febbraio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 4 aprile 2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta.
C. Statuendo con decisione 14 aprile 2014, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 4'000.– a favore della parte convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2014, CO 1 ha chiesto la conferma integrale della decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 aprile 2014 contro la sentenza notificata all’avv. RE 1 il 15 aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta, in particolare “l’atto di riconoscimento di debito e di transazione” del 21 novembre 2012 (doc. C), non può essere considerata come un valido riconoscimento di debito nel senso della giurisprudenza relativa all’art. 82 LEF. Egli è giunto a tale conclusione dopo aver anzitutto osservato che nell’atto di riconoscimento di debito non sono stati previsti termini per il pagamento dell’importo di € 208'333.– stabilito al punto 3.1/b, di modo che non risulterebbe possibile determinarne l’esigibilità. Oltre a ciò il Pretore ha osservato come l’avv. RE 1 abbia accettato pagamenti rateali non previsti dall’accordo scritto, alcuni dei quali effettuati a favore o da entità estranee allo stesso accordo.
3. Nel reclamo l’avv. RE 1 rimprovera in generale al Pretore di aver accertato i fatti in modo manifestamente errato, senza essersi confrontato con il risultato delle prove amministrate e prodotte dalle parti. Egli ribadisce come l’accordo sottoscritto il 21 novembre 2012 costituisca un riconoscimento di debito da cui si evincono chiaramente sia le parti coinvolte sia la somma dovuta. In merito alla questione dei pagamenti, il reclamante osserva che, diversamente da quanto accertato dal primo giudice, la società __________ __________ di __________ è in realtà menzionata nell’atto di riconoscimento di debito e di transazione. L’avv. RE 1 rimprovera poi al Pretore di essere andato oltre alle allegazioni di controparte, rilevando d’ufficio l’assenza di termine di pagamento per la somma di € 208'333.–. Ad ogni modo, egli continua, tale mancanza non costituisce una carenza essenziale del titolo e comunque i termini di pagamento sono facilmente desumibili dal tenore dell’accordo e dal comportamento delle debitrici. Richiamandone il punto 6 a pag. 3, l’avv. RE 1 puntualizza infine che l’accordo, contrariamente all’accertamento errato del primo giudice, prevede la possibilità di pagamenti rateali e la loro deducibilità dall’importo originale in caso di disdetta della convenzione per inadempimento.
4. Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 sostiene che la debitrice dell’avv. RE 1 non è né lei né la sorella, perlomeno in prima linea e a titolo personale, ma la società __________ __________ D’altronde, a sua mente già solo l’assenza agli atti del patto parasociale a cui l’accordo fa riferimento ne inficerebbe la validità. Ribadisce poi che dalla semplice lettura del noto accordo risulta impossibile determinare né i termini di pagamento né l’ammontare effettivo del credito vantato dall’istante (comunque ben al di sotto di quanto da lui richiesto), rispettivamente da altre società a lui riferibili, per tacere delle pressioni esercitate dall’istante sulle sorelle affinché sottoscrivessero il riconoscimento di debito. CO 1 ritiene in conclusione che il contenzioso, data la sua complessità, può essere dipanato solo nel quadro di una procedura ordinaria.
5. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che il riconoscimento di debito sia scritto e sottoscritto dall’escusso o da un suo rappresentante (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 82 LEF, Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 74 ad § 19). Dal riconoscimento di debito deve emergere univocamente che il debitore si ritiene obbligato a pagare un importo determinato e che riconosce non solo la pretesa, ma pure il suo obbligo di pagamento senza alcuna limitazione. Per determinare se costituisce un riconoscimento di debito la dichiarazione della parte dev’essere interpretata secondo il principio dell’affidamento (Staehelin, op. cit., n. 21 e 22 ad art. 82), valutando le circostanze complessive in cui essa è stata formulata.
6.2 Nella fattispecie il Pretore ha negato all’“atto di riconoscimento di debito e di transazione del 21 novembre 2012” (doc. C) la qualità di titolo di rigetto dell’opposizione, non essendo per lui possibile, in assenza di termini di pagamento del credito stabilito al punto 3.1/b dell’accordo, determinarne l’esigibilità né fare chiarezza sui pagamenti parziali effettuati in adempimento dell’accordo, i beneficiari essendo entità estranee allo stesso.
6.3 Ora, non vi è dubbio che il doc. C costituisce un valido riconoscimento di debito nella misura in cui le sorelle CO 1 vi hanno esplicitamente dichiarato che gli obblighi posti a loro carico dalle previsioni contrattuali costituivano un riconoscimento di debito ai sensi della LEF (pag. 3 ad 7), tra cui rientra incontestabilmente il debito originario di € 343'000.– dovuto dalle “debitrici” CO 1 all’avv. RE 1 secondo il punto 6 dell’accordo in caso d’inadempimento degli impegni stabiliti al punto 3.1. E contrariamente a quanto sostenuto dall’escussa per la prima volta con le osservazioni al reclamo – in modo quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2) – nulla nell’accordo lascia intendere che la debitrice dell’avv. RE 1 sarebbe a titolo principale la società __________ __________. Al contrario, il pagamento da parte di questa società della fattura di € 208'333.– emessa dalla società __________ __________ di __________ (doc. C ad 3.1/b) è esplicitamente qualificato dalle parti come una “forma di pagamento” del debito di CO 1 e __________, la società __________ __________. subentrando per surrogazione nelle posizioni debitorie delle stesse solo in caso di pagamento (doc. C ad 3.2), fermo restando che le debitrici non sarebbero state liberate dai pagamenti della società prima della “totale estinzione del debito” (doc. C ad 7). Sotto questo profilo il reclamo è senz’altro fondato.
6.4 La pretesa posta in esecuzione dev’essere esigibile al momento della promozione dell’esecuzione. L’esigibilità è verificata d’ufficio dal giudice. Determinante è secondo giurisprudenza e dottrina il giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (STAEHELIN, op. cit., n. 77 ad art. 82).
a) Con l’accordo del 21 novembre 2012, le parti si sono accordate nel senso che la somma di € 41'667.– sarebbe stata versata in 12 rate di € 3'472,25 l’una tra il 30 novembre 2012 e il 30 ottobre 2013 (doc. C, n. 3.1/a), mentre i rimanenti € 208'333.– sarebbero stati saldati tramite il pagamento di una fattura emessa dalla società __________ __________ di __________ nei confronti della __________ __________, rimasta impagata. Al creditore è stata data la facoltà di “disdire l’accordo in caso di mancato pagamento del debito nei termini e/o la persistenza nella condizione di morosità per un tempo superiore a 6 mesi della società __________ __________.”, le parti accordandosi che in tal caso ”al creditore sarebbe stata dovuta l’originaria somma di Euro 343'000.–, (…) dedotti i versamenti effettuati dalle debitrici e dalla __________ __________., sino alla data dell’inadempimento” (doc. C ad 6). Risulta dunque in modo inequivocabile dall’atto che il diritto di disdire l’accordo e di esigere il pagamento della somma originaria di € 343'000.– è sorto sei mesi dopo la conclusione dell’accordo (ossia il 21 maggio 2013), non essendo contestato che a quel momento la __________ __________. non avesse saldato integralmente la fattura di € 208'333.– (già in sofferenza il 21 novembre 2012), persistendo così “nella condizione di morosità”. E ciò bastava, stante il carattere alternativo (“e/o”) della condizione del mancato pagamento di € 41'667.–. Il credito originario è così diventato esigibile a ricezione da parte dell’escussa della disdetta del 27 dicembre 2013, ossia il 7 gennaio 2014 (doc. F), prima dell’emissione del precetto esecutivo, avvenuta il 3 febbraio 2014 (doc. B). Il dubbio del Pretore in merito all’esigibilità del credito si rivela così manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b CPC), ciò che giustifica la riforma della sentenza impugnata.
b) Dall’importo originario di € 343'000.– l’istante, nella disdetta del 27 dicembre 2013 (doc. F), ha dedotto gli acconti di € 3'472.25 accreditati dalle debitrici il 10 dicembre 2012 e di € 25'437.– accreditati dalla società __________ __________. in date 29 novembre 2011, 10 aprile 2013 e 26 giugno 2013, giungendo a un totale di € 314'090.75, che sommato agli interessi di mora dal 26 giugno 2013 (arrotondati a € 7'850.–) sale a € 321'940.75, equivalente a fr. 398'588.40 al corso (probabilmente di quel giorno) di €/CHF 1.23808. Nell’esecuzione in rassegna l’istante ha però chiesto fr. 388'869.47, pari all’importo senza interessi (di € 314'090.75) allo stesso corso. Il tasso di conversione determinante è però quello alla data della presentazione della domanda di esecuzione (verosimilmente il 3 febbraio 2014, cfr. doc. B), ovvero €/CHF 1.2226 secondo il sito www.fxtop.com che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea (DTF 137 III 625 consid. 3). In linea di massima, il riconoscimento di debito del 21 novembre 2012 giustifica, quindi, il rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 384'007.35 oltre interessi del 5% dal 26 giugno 2013.
6.5 A scanso di equivoci, l’eventuale mancanza di chiarezza in merito ai pagamenti parziali effettuati in adempimento dell’accordo e all’identità dei loro beneficiari è irrilevante per quanto riguarda l’esame del titolo di rigetto. La questione rientra infatti nelle eccezioni che in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF spetta semmai all’escussa di rendere verosimili (v. sotto consid. 7.1). Nemmeno lei, del resto, sostiene che la società __________ __________. avrebbe posto fine alla propria inadempienza pagando interamente la fattura di € 208'333.– entro i sei mesi stabiliti nell’accordo. Contrariamente a quanto essa pare credere, l’accordo non prevede poi un’interruzione del termine ad ogni versamento di un acconto, e per vero nemmeno prevede alcuna rateazione del pagamento della fattura (ma solo della somma di € 41'667.– pattuita al punto 3.1/a).
7. L’escussa asserisce che l’importo residuo sarebbe di soli € 182'426.89 e adombra di essere stata, con la sorella, oggetto di pressioni da parte dell’istante affinché sottoscrivessero il riconoscimento di debito.
7.1 All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
7.2 Fondata su fatti nuovi allegati per la prima volta con le osservazioni al reclamo – e perciò inammissibili (sopra ad 1.2) –, la prima eccezione va d’acchito respinta. Ad ogni modo, il saldo di € 182'426.89 cui giunge l’escussa non può dirsi verosimile, perché i pagamenti da lei allegati (a pag. 5) non sono documentati.
7.3 Per quanto riguarda le asserite pressioni esercitate dall’istante, l’escussa non le ha rese verosimili con indizi oggettivi e concreti, e nemmeno tenta di sostenere che hanno viziato la propria volontà (nel senso degli art. 21 o 29 CO). In definitiva, il reclamo merita quindi accoglimento, nei limiti stabiliti in precedenza (consid. 6.4/b).
8. La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza quasi totale di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 388'869.47, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 1672476-01 dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 384'007.35 oltre interessi del 5% dal 26 febbraio 2013.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.–, anticipata dall’istante, è posta a carico della parte convenuta, che rifonderà all’avv. RE 1 fr. 3'900.– a titolo di ripetibili ridotte.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 650.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a controparte fr. 1'700.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).