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Incarto n. |
Lugano 13 settembre 2015
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa SO.2015.148 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 febbraio 2015 da
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RE 1 (patrocinata dall’avv.,)
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contro |
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CO 1
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giudicando sul reclamo del 20 maggio 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 maggio 2015 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 marzo 2014 la RE 1 in qualità di locatrice e la G__________ SA in veste di conduttrice hanno sottoscritto un contratto di leasing relativo a due computer modello __________ e del software __________, in forza del quale la conduttrice, rappresentata dal suo amministratore unico CO 1, si è impegnata a corrispondere alla locatrice 24 canoni di fr. 386.– mensili ognuno, pagabili trimestralmente. Sotto il titolo “Assunzione cumulativa di debito”, CO 1 ha indicato il proprio nome, apponendo la sua firma e il timbro della conduttrice.
B. Il 31 marzo 2014, la G__________ SA ha comunicato alla RE 1 AG la disdetta del contratto “per fine della durata regolare”. La locatrice, il 2 maggio 2015, ha confermato di averne preso nota, precisando che secondo le condizioni contrattuali il leasing sarebbe terminato il 31 marzo 2016 e sottoponendo alla conduttrice un’offerta di riscatto dei beni. Dopo due solleciti di pagamento dei canoni per i mesi da ottobre a dicembre del 2014 e un’ammonizione, il 12 dicembre 2014 la RE 1 ha disdetto il contratto con effetto immediato.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 6'907.05 oltre agli interessi del 9% dal 12 dicembre 2014, indicando quale titolo di credito il “contratto leasing n. __________ secondo disdetta del 12.12.2014”.
D. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 febbraio 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 12 marzo 2015. All’udienza di discussione tenutasi l’8 maggio 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta.
E. Statuendo con decisione 11 maggio 2015, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.–.
F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 maggio 2015 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, in via subordinata l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice. Nelle sue osservazioni del 1° giugno 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 maggio 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 12 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC), salve restando speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).
Non entrando in considerazione quest’ultima eventualità, i documenti (ovvero l’ultimo sollecito della RE 1 alla G__________ E__________ SA del 16 giugno 2014 e l’estratto conto dell’8 luglio 2014) prodotti da CO 1 con le osservazioni al reclamo devono essere estromessi dall’incarto e non possono essere considerati ai fini del presente giudizio.
2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di rigetto provvisorio ritenendo che l’escusso, nell’apporre la propria firma sopra il timbro della società sia alla voce “assuntore” che alla voce “conduttore”, avesse non solo reso verosimile, ma addirittura provato di non avere sottoscritto il contratto di leasing a titolo personale, bensì unicamente in veste di rappresentante (ovvero di amministratore unico) della G__________ SA. A conferma della propria conclusione, il primo giudice ha inoltre osservato come la disdetta del contratto fosse stata inviata dalla società e non da CO 1 a titolo personale.
3. Nel reclamo la RE 1 rimprovera al Pretore di aver fondato il giudizio sulle sole considerazioni di CO 1 – peraltro, a suo dire, non corroborate da alcuna prova documentale – anziché sui documenti prodotti con l’istanza. In particolare, l’escutente ribadisce come il convenuto, che in qualità di amministratore unico e proprietario della società debitrice aveva un interesse concreto alla conclusione del contratto, si sia impegnato anche a titolo personale, avendo apposto la propria firma (anche) sotto la voce “Assunzione cumulativa di debito”, ciò che lo fa ritenere, unitamente alla conduttrice del leasing, direttamente responsabile per il debito in questione. Per quanto concerne invece la disdetta inoltrata il 31 marzo 2014 da CO 1 a nome della G__________ SA, la reclamante critica la conclusione cui è giunto il Pretore, secondo cui il convenuto si sarebbe liberato dai propri obblighi, facendo notare che la stessa è stata inoltrata “per fine della durata regolare”, ossia fino alla scadenza contrattuale di 24 mesi. Infine, la RE 1 afferma che il primo giudice è incorso in un errore nell’indicare la tassa di giudizio, non essendo l’importo menzionato nei considerandi uguale a quello indicato del dispositivo.
4. Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1, rilevando l’esistenza di incongruenze nel contratto stesso e nella documentazione prodotta dall’istante, ribadisce nuovamente che il comportamento della RE 1 è ingannevole, nella misura in cui essa lo avrebbe convinto a sottoscrivere il leasing senza informarlo che, con la sua firma, non solo avrebbe impegnato la G__________ SA ma pure sé stesso personalmente. A mente dell’escusso, poiché il contratto era stato sottoscritto a nome della società, era pertanto “logico” che fosse quest’ultima ad inoltrare la disdetta. Onde la sua richiesta di respingere il reclamo.
5. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella fattispecie, la documentazione prodotta dall’istante in merito alla conclusione del contratto di leasing (doc. C: richiesta, contratto, conferma di accettazione e condizioni generali) menziona esplicitamente la G__________ SA quale “conduttrice” (doc. C pagg. 1, 2 e 3 in alto) e CO 1 quale “assuntore” (doc. C, pag. 2, in basso a sinistra). Non si disconosce che sia nella sezione relativa all’“assunzione cumulativa di debito” sia in quella riferita al “conduttore del leasing (CL)” (doc. C in basso) figurano il nome e la firma d’CO 1 così come il timbro della G__________ SA. Sennonché è giuridicamente e logicamente escluso che la società abbia assunto il proprio debito in via cumulativa. L’unico senso razionale attribuibile alla pattuizione in questione è quello per cui CO 1 ha firmato il contratto sia come amministratore unico della conduttrice (a destra) sia a titolo personale quale assuntore del debito in via cumulativa (a sinistra), assumendosi in tal modo “[…] personalmente e direttamente insieme al CL la responsabilità per ogni debito legato al presente contratto […]” (testo sotto il titolo “Assunzione cumulativa di debito”). L’interpretazione divergente adottata dal Pretore aggiunto appare così manifestamente errata, sicché dev’essere rettificata nel senso che all’escutente va riconosciuta la legittimazione a escutere il convenuto quale debitore solidale per il pagamento dell’intero credito (art. 144 cpv. 1 CO).
6.2 Ne discende che la documentazione prodotta dall’istante costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il credito posto in esecuzione, ossia per fr. 6'907.05 arrotondati, pari al canone trimestrale per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014, di fr. 1'158.– (fr. 386.– x 3), oltre agli interessi per fr. 20.84 (così come previsto dalle condizioni generali accettate dalla società debitrice e dall’escusso, doc. C pag. 7 art. 14.1), cui si aggiungono fr. 5'728.20 per i canoni trimestrali di fr. 1'072.20 l’uno (fr. 357.40.– x 3) per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 1° giugno 2016, dedotto lo sconto forfettario e aggiunta l’IVA (v. doc. H).
7. All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
7.1 Nel caso specifico, CO 1 pretende che la RE 1 ha agito “in modo ingannevole” e dichiara di essere stato convinto di firmare il contratto per la G__________ SA, usando il timbro ufficiale della ditta, non sapendo d’impegnarsi personalmente anche con un’assunzione di debito cumulativa. Ribadisce inoltre che il contratto di leasing è stato disdetto dalla società debitrice undici giorni dopo la sottoscrizione dello stesso e che una collaboratrice dell’istante l’avrebbe rassicurato sul fatto che “tutto si sarebbe sistemato”. Afferma inoltre che in occasione del pagamento della prima rata trimestrale la RE 1 avrebbe “tolto il debito cumulativo a [suo] nome”.
7.2 Quest’ultima allegazione risulta nuova e pertanto irricevibile in questa sede (v. sopra consid. 1.2). Ad ogni modo essa non è stata resa verosimile con indizi concreti e oggettivi. Al riguardo nemmeno i documenti acclusi al reclamo, pure essi irricevibili, parrebbero confermare l’affermazione in questione.
7.3 Per quanto riguarda il preteso inganno, il reclamante non spiega in che modo l’istante l’avrebbe raggirato né adduce indizi a conforto della sua accusa. La clausola di “Assunzione cumulativa di debito” (doc. C pag. 2 in basso a sinistra) è del resto chiara e CO 1 l’ha firmata sotto la menzione del proprio nome. Come specificato in precedenza (sopra consid. 6.1), la predetta clausola non poteva essere compresa come un’assunzione da parte della G__________ AG del proprio debito, per tacere del fatto che in qualità di amministratore unico di una società anonima operante nell’ambito del commercio di prodotti elettromeccanici il reclamante non può dirsi persona non cognita dell’ambito commerciale e contrattualistico. L’eccezione sembra così inverosimile.
Per gli stessi motivi l’ipotesi di un errore, cui allude il reclamante quando asserisce di non avere saputo d’impegnarsi personalmente, non appare attendibile. Nella disdetta del 31 marzo 2014 (doc. 2), infatti, egli non accenna né a un dolo né a un errore e nemmeno contesta che il contratto debba continuare sino alla “fine della durata regolare”, ciò che collide con la sua tesi secondo cui, reso attento al proprio impegno personale da un “consulente della banca” (osservazioni del 12 marzo 2015) o “della posta” (verbale dell’udienza 8 maggio 2015), egli avrebbe contattato telefonicamente un consulente della RE 1, che gli avrebbe risposto di non preoccuparsi, dal momento che il contratto era intestato alla società (osservazioni 12 marzo 2015). Il fatto poi che la disdetta sia intestata alla G__________ SA non è di rilievo, da una parte perché sopra la firma di CO 1 figura anche il proprio nome, e dall’altra, soprattutto, perché la disdetta poteva essere data giuridicamente solo dalla conduttrice. Nella misura in cui sono ricevibili, le eccezioni formulate dal reclamante appaiono inverosimili, sicché il reclamo dev’essere accolto integralmente.
8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'907.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a rifondere all’istante fr. 460.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 560.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).